(massima n. 1)
In tema di successioni, ove risulti dimostrata l'esistenza di una donazione dissimulata, a fronte dell'apparente vendita, la medesima donazione ben potrà essere suscettibile di riduzione, se lesiva della quota di legittima. Qualora il legittimario, ai sensi dell'art. 564 cod. civ., non può aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per aver accettato l'eredità senza beneficio d'inventario, lo stesso non può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, non potendo ricadere le conseguenze negative del mancato espletamento di quell'onere su soggetti estranei all'assolvimento dello stesso. Nel caso in cui ricorra una pluralità di donazioni contenute in un medesimo atto, solo alcune delle quali aggredibili con l'azione di riduzione, stante il mancato rispetto della previsione di cui all'art. 564 c.c. per l'azione esperita verso i donatari non chiamati come coeredi, deve reputarsi applicabile, in assenza di un'indicazione che consenta di invocare il criterio cronologico sopra richiamato, il criterio proporzionale, con la conseguenza che la donazione potrà essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la quota di legittima lesa, ma in misura non eccedente quella che sarebbe la riduzione applicata ove si consideri anche il valore delle donazioni coeve, e considerato il suddetto criterio proporzionale.