Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7098 del 29 marzo 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5, c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietā di beni giā acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticitā dell'acquisto non č esclusa dalla facoltā alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilitā dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima č sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, č soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari.

(massima n. 2)

La mancanza della rinunzia al legato in sostituzione di legittima, da parte del legittimario che agisce in riduzione ai sensi dell' art. 564 c.c., č rilevabile di ufficio, senza necessitā di eccezione della controparte; ne consegue che č tempestiva la relativa eccezione sollevata per la prima volta nell'atto di appello.

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