Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 19284 del 17 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - č consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualitā che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 16/05/2018).

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