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Articolo 61 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Consulente tecnico

Dispositivo dell'art. 61 Codice di procedura civile

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [191, 217, 259, 260, 424, 441, 445, 689; c.c. 419] (1) (2).

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice [disp. att. 13 e ss., 146] (3).

Note

(1) La norma si riferisce al consulente tecnico nominato discrezionalmente dal giudice e scelto tra gli iscritti negli appositi albi. Tale professionista assume il ruolo di ausiliario del giudice ed il suo compito è quello di dare una valutazione puramente tecnica dei fatti della causa, di cui non può essere investito lo stesso organo giudicante.
(2) In via generale l'attività del c.t.u. non può essere considerata un mezzo di prova in senso proprio, in quanto ha solo la finalità di fornire al giudice una valutazione tecnica degli elementi acquisiti, fornendo una possibile soluzione a questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Di conseguenza, si esclude che la consulenza tecnica possa essere sostitutiva dell'onere probatorio che incombe sulle parti (si cfr. art. 2697 del c.c.).
(3) Presso ogni Tribunale vengono istituiti gli albi dove vengono iscritti i professionisti che il giudice può nominare quali C.T.U.. Tali elenchi vengono suddivisi per categorie, al fine di agevolare la scelta del consulente da parte del giudice. Se il giudice ritiene di nominare una persona non iscritta in nessun albo, ma fornita della competenza tecnica particolare richiesta nella fattispecie, si deve rivolgere al Presidente del tribunale che dovrà esprimersi con un parere. Inoltre, è possibile procedere alla nomina dell'esperto, pur sempre abilitato, ma non iscritto ad alcun ordine professionale, sempre che le parti non si oppongano.

Spiegazione dell'art. 61 Codice di procedura civile

Il consulente tecnico svolge il ruolo di ausiliario del giudice ogniqualvolta quest’ultimo sia chiamato ad occuparsi di una materia per la quale sono richieste particolari cognizioni tecniche.
Le indagini che gli vengono sottoposte assumono la forma di quesiti, ai quali generalmente il consulente risponde con una relazione scritta, definita “perizia”.
Tre sono le funzioni che può svolgere una consulenza tecnica, e precisamente:
  1. funzione integrativa
  2. funzione istruttoria
  3. funzione preventiva.
La sua natura giuridica è quella di mezzo istruttorio, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice; non si tratta di vera e propria prova, risultando generalmente disposta al preciso scopo di fornire al giudice la valutazione di fatti già acquisiti sotto il profilo probatorio.

Come prima accennato, infatti, il consulente tecnico ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di quelle cognizioni tecniche che egli non possiede, mentre il suo intervento non può esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste.
Tuttavia, può eccezionalmente assumere natura di fonte oggettiva di prova quando diviene strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili mediante il ricorso a particolari cognizioni tecniche (rimane, comunque, esclusa la possibilità che il consulente possa essere chiamato ad accertare fatti che generalmente possano formare oggetto di prova testimoniale ovvero esprimere giudizi).

Il giudice deve sempre adeguatamente motivare il rigetto dell’istanza di ammissione del C.T.U. proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere con adeguati criteri i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
Il provvedimento di ammissione della consulenza, invece, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non deve essere notificato alla parte rimasta contumace, non risultando tale atto incluso tra quelli per i quali la notificazione è espressamente e tassativamente prevista.
Avverso il provvedimento con il quale il giudice accoglie o rigetta l’istanza di consulenza tecnica non può proporsi ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., e ciò in considerazione della sua natura meramente ordinatoria; trattasi, infatti, di provvedimento che, in quanto strumentale e preparatorio rispetto alla futura decisione, è privo dei requisiti della decisorietà e definitività, essendo sempre revocabile o modificabile da parte del giudice che lo ha emesso.

Potrebbe accadere che nel corso di un giudizio vengano nominati, in tempi successivi, due o più consulenti tecnici, i quali, espletato il proprio incarico, giungano a conclusioni difformi ed inconciliabili tra loro; in tal caso il giudice potrà liberamente decidere di scegliere l’uno o l’altro parere o anche discostarsi da tutti, purché motivi adeguatamente il suo convincimento, illustrando nel suo provvedimento i criteri probatori o gli elementi di valutazione specificamente seguiti.

L’attività svolta dal consulente tecnico va retribuita, ed il suo compenso viene liquidato secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Legge 8 luglio 1980 n. 319; ovviamente, nella determinazione del compenso occorre tenere fondamentalmente conto del tipo di consulenza, valutato sulla base di ciò che viene chiesto dal giudice.
Alla liquidazione del compenso provvede il giudice con proprio decreto, il quale deve accertare se l’opera da lui svolta risponde ai quesiti che gli sono stati posti, valutandone qualità e completezza; avverso tale decreto è sempre possibile proporre opposizione.
Il compenso del consulente grava solidalmente a carico di tutte le parti del giudizio, e ciò perché l’attività da lui posta in essere è volta alla realizzazione del superiore interesse della giustizia.

Si ritiene ammissibile che il consulente possa avvalersi, a sua volta, dell’opera di esperti specialisti, e ciò qualora sorga la necessità di acquisire, mediante opportuni sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio; a tal fine non occorre che il consulente si munisca di una preventiva autorizzazione giudiziale né una nomina formale, purchè lo stesso consulente si assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal suo collaboratore (è comunque sempre fatta salva una valutazione successiva da parte del giudice in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto esterno).

Massime relative all'art. 61 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19989/2021

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/06/2018).

Cass. civ. n. 28309/2020

In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/09/2016).

Cass. civ. n. 11068/2020

La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/01/2014).

Cass. civ. n. 17165/2019

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori - il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/10/2017).

Cass. civ. n. 13399/2018

Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di indennizzo assicurativo in forza di polizza che prevedeva, tra i rischi assicurati, le affezioni conseguenti a morsi e punture di animali, il giudice d'appello, nel valutare l'incidenza del pregresso stato patologico dell'assicurata sull'accertata invalidità permanente, aveva disatteso l'esito della consulenza tecnica d'ufficio svolta in secondo grado - che aveva determinato nella misura del 55%, al netto della rimanente situazione di comorbilità, la misura dell'invalidità contratta per effetto del morso di una zecca - senza indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disattendere tali conclusioni).

Cass. civ. n. 21963/2017

Il rimborso delle attività svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente tecnico d'ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi va effettuato applicando le medesime tabelle con cui si determina la misura degli onorari del consulente medesimo, attesa la natura di "munus publicum" che caratterizza l'incarico assegnato a quest’ultimo, del quale il professionista ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul suo rapporto con il consulente.

Cass. civ. n. 21487/2017

La c.t.u. costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; essa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la c.t.u. sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata.

Cass. civ. n. 20478/2017

Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.p.r. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c..

Cass. civ. n. 5200/2017

La patologia processuale dell'attività del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullità della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione.

Cass. civ. n. 21549/2016

In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (ciò che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), sicchè, in relazione ad essi, non gli compete alcun compenso ulteriore.

Cass. civ. n. 17739/2016

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero.

Cass. civ. n. 23133/2015

Il consulente tecnico d'ufficio che abbia inutilmente chiesto il dovuto in base al decreto di liquidazione provvisoria del compenso può esigerne il pagamento solidale dalle parti a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio, in quanto - salvi i rapporti interni tra le parti - l'ausiliare opera nell'interesse della giustizia in virtù di un mandato neutrale.

Cass. civ. n. 4185/2015

Il provvedimento che dispone una consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente sostenuto dalla necessità di risolvere questioni implicanti specifiche cognizioni tecniche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione di disporre consulenza tecnica contabile per l'accertamento di crediti retribuitivi, in relazione ad un rapporto di lavoro contestato nella sua esistenza, con formulazione di un quesito articolato su un doppio conteggio - avuto riguardo al c.c.n.l. applicabile ed ai principi normativi di riferimento - poiché giustificato dalle deduzioni delle parti).

Cass. civ. n. 23522/2014

In tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in quanto quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e la parte soccombente.

Cass. civ. n. 1183/2012

La liquidazione del compenso in favore del consulente d'ufficio, disposta genericamente da parte del giudice di merito a carico di "parte convenuta", implica l'obbligo del relativo pagamento a carico di tutti i convenuti, se più di uno, senza che al giudice dell'opposizione al precetto sia consentito, con un'inammissibile riapplicazione della normativa già apprezzata dal giudice cui risale la formazione del titolo esecutivo, procedere ad integrazione e sostanziale correzione di quest'ultimo, sul presupposto che la relativa condanna non sia stata pronunciata in modo conforme alla disciplina sulla liquidazione delle spese. (Nella specie, il giudice dell'opposizione a precetto aveva posto le spese di liquidazione della ctu solo a carico di alcuni dei convenuti).

Cass. civ. n. 24992/2011

In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico medico, il criterio dell'onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal d.m. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona; ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell'operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un'apposita previsione in tabella, il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni.

Cass. civ. n. 22959/2011

Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio (nella specie, incaricato di espletare un accertamento di natura contabile in una procedura fallimentare circa gli interessi relativi ad un mutuo bancario) deve aversi riferimento non all'intero ammontare del mutuo, ma - in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda - in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica.

Cass. civ. n. 19399/2011

Il consulente di parte svolge, nell'ambito del processo, attività di natura squisitamente difensiva, ancorchè di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita; pertanto, il suo espletamento è riconducibile al contratto d'opera professionale; ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del consulente tecnico d'ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale. (Applicando detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che aveva confermato quello del giudice delegato al fallimento, con il quale, al consulente di parte nominato dalla procedura nell'ambito di un giudizio di revocatoria da essa promosso, era stato liquidato il compenso in base alla tariffa di cui al D.M. 30 maggio 2002, applicabile agli ausiliari del curatore).

Cass. civ. n. 14906/2011

La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità, così come quella di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere, ove la stessa sia sorretta da adeguata motivazione.

Cass. civ. n. 28094/2009

In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza.

Cass. civ. n. 23586/2008

In tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale e, di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare.

Cass. civ. n. 6414/2007

Il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale, anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica.

Cass. civ. n. 20314/2006

Qualora il giudice civile, nel liquidare il compenso ad un consulente tecnico d'ufficio, abbia disposto che la somma dovuta sia «anticipata provvisoriamente da tutte le parti in causa, con quote di egual misura» il giudice dell'opposizione all'esecuzione — proposta da una di tali parti contro il titolo esecutivo recante la liquidazione, nel presupposto di non dover rispondere solidalmente con le altre per l'intero compenso —, poiché l'obbligazione delle parti per il corrispettivo del consulente ha natura solidale, deve interpretare il titolo esecutivo — di per sé suscettibile, in ragione dell'indicata formulazione, di essere inteso come impositivo sia di un'obbligazione parziaria, sia di un'obbligazione solidale — in questo secondo senso, restando esclusa l'interpretazione del provvedimento di liquidazione nel senso che imponga la solidarietà solo se esso individui come obbligata soltanto una parte o escluda espressamente la solidarietà. In difetto di tali ipotesi, qualora l'opposizione all'esecuzione venga introdotta avanti al giudice di pace, l'interpretazione nel senso della solidarietà costituisce principio informatore, al cui rispetto quel giudice è tenuto ove debba decidere secondo equità.

Cass. civ. n. 7632/2006

In tema di compenso agli ausiliari del giudice, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980, costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Pertanto, mentre l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo ai sensi dell'art. 2 legge n. 319 del 1980 (secondo cui il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 5 citato, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere «eccezionale», sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima.

Cass. civ. n. 21288/2005

Il ricorso previsto dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il mandato ad litem infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza

Cass. civ. n. 11975/2002

Nel procedimento civile nel quale il P.M. è litisconsorte (nella specie adozione di minore), il P.M. stesso, in assenza di qualsiasi potere di iniziativa in materia di compensi al consulente tecnico d'ufficio, non può proporre ricorso per cassazione contro la relativa liquidazione, né può impugnare l'ordinanza che ne conclude e definisce il procedimento.

Cass. civ. n. 2315/2000

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, legge 8 luglio 1980 n. 319, il decreto di liquidazione del compenso al Ctu, emesso dal giudice, costituisce titolo provvisoriamente esecutivo e pertanto, per il principio ne bis in idem, il Ctu non può ottenere un decreto ingiuntivo per la medesima causa petendi.

Cass. civ. n. 10443/1998

Il compenso al Ctu è liquidabile con il criterio della commisurazione al tempo (cosiddette vacazioni), anziché a percentuale, per prestazioni che rientrano nelle corrispondenti tabelle di cui al D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820 e successivi aggiornamenti, o ad esse analoghe, soltanto se il valore della controversia non è determinabile e pertanto il giudice del merito deve motivare al riguardo nel provvedimento di liquidazione.

Cass. civ. n. 3687/1998

Il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile, e si rende quindi necessaria la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico (art. 1 delle tabelle ex D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352), solo in caso di controversia di valore indeterminabile secondo i criteri al riguardo utilizzabili in materia di competenza (art. 9 c.p.c.), e quindi la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del quantum nell'atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice.

Cass. civ. n. 1952/1996

La disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 e 29 della legge n. 794 del 1942 — in tema di liquidazione del compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall'autorità giudiziaria — ha carattere di specialità; essa, pertanto, può essere applicata soltanto agli ausiliari del giudice elencati nelle menzionate norme. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che la citata disciplina sia applicabile al commissionario giudiziale per la vendita del prodotto agrario sequestrato, affermando che a lui ed alla parte obbligata a corrispondergli il compenso sono offerti i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, dalla natura monitoria del decreto e che valgono ad attuare la tutela dei loro diritti).

Cass. civ. n. 5164/1994

In tema di liquidazione dei compensi ai periti e consulenti tecnici, la norma di cui all'art. 8 della L. 8 luglio 1980, n. 319, va interpretata nel senso che l'accertamento se il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia conseguente o non a «fatti sopravvenuti e non imputabili» deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all'esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre, in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare; si deve: a) procedere alla determinazione delle vacazioni senza tener conto del periodo successivo alla scadenza; b) ridurre gli onorari di un quarto; c) applicare le altre sanzioni previste dai codici di rito penale e civile.

Cass. civ. n. 4714/1983

La scelta dell'ausiliare è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale - non esistendo alcun espresso divieto al riguardo - può, nel giudizio di appello nominare lo stesso consulente che abbia già prestato assistenza in primo grado, salvo il potere delle parti di far valere mediante istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c. gli eventuali dubbi circa l'obiettività e l'imparzialità del consulente stesso, i quali, ove l'istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono più deducibili mediante il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 1074/1983

L'iscrizione dei consulenti tecnici negli albi dei tribunali, in ragione della loro competenza specifica, è diretta a facilitare la scelta del giudice, nonché ad assicurare una distribuzione degli incarichi, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo, in quanto l'inosservanza dei criteri fissati in proposito dagli artt. 61 c.c. e 22 disp. att. c.p.c., con l'affidamento dell'incarico a consulente iscritto all'albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, non incide sulla validità della consulenza tecnica.

Cass. civ. n. 412/1982

Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive; pertanto, la scelta di tale ausiliario, anche con riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competenza qualificata, è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito e la inosservanza di tali norme non produce alcuna nullità, non avendo esse carattere cogente. Né tale carattere può evincersi, nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali, dall'art. 146 disp. att. c.p.c. (il quale prescrive che nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi suindicati, i medici legali e delle assicurazioni e i medici di lavoro), in quanto l'obbligo dell'iscrizione di tali professionisti — nel quale si sostanzia la portata innovativa della norma — è rivolto all'organo che presiede alla formazione dell'albo, non al giudice, e non introduce, perciò, un limite al potere di scelta di quest'ultimo.

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Consulenze legali
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F.M. chiede
lunedì 17/05/2021 - Abruzzo
“Sono coinvolto in una causa giudiziale in qualità di progettista e d.l. per un parziale dissesto strutturale di una casa. Il giudice ha incaricato un ing. ctu con particola e riguardo all'aspetto di sondaggio geologico. Mi scrive il mio legale che lo stesso ha disposto il pagamento anticipato in solido alle parti coinvolte nella misura di 50% alla ditta anche esecutrice e 25% al sottoscritto e 25% al geologo redattore della perizia iniziale a base del progetto strutturale. In base alla normativa aquileiana mi risulta che l'onere dovrebbe essere a carico eslusivo dell'attore. È così o no?”
Consulenza legale i 27/05/2021
Va premesso che non è stato possibile esaminare il testo del provvedimento di cui si parla nel quesito; inoltre, non è stato chiarito cosa si intenda per “pagamento anticipato” (considerato che il pagamento del compenso al consulente tecnico d’ufficio può articolarsi in più fasi, come vedremo fra poco).
Pertanto, potremo fornire una risposta di carattere generale, che possa chiarire i dubbi espressi.
In primo luogo, all’atto del conferimento dell’incarico, il giudice di regola riconosce al C.T.U. un dato importo a titolo di acconto sui futuri onorari; sempre di regola, tale acconto viene posto a carico di parte attrice. Si tratta, naturalmente, di una regolamentazione provvisoria.
Successivamente, espletata e depositata la perizia, il Giudice, a seguito di apposita istanza presentata dal consulente, emette decreto di liquidazione, con cui stabilisce l’ammontare del compenso spettante all’ausiliario e la misura in cui questo deve gravare su ciascuna delle parti.
Infine, con la sentenza, o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, le spese di C.T.U. possono essere poste a carico di una sola parte soccombente, ovvero essere suddivise in percentuale diversa tra le parti.
In ogni caso, in ordine ai rapporti tra decreto di liquidazione e provvedimento che chiude il giudizio, la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10/10/2018, n. 25047), ha precisato che “in tema di compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio, il decreto di liquidazione che pone lo stesso a carico di entrambe le parti (o di una di esse) non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. poiché quest'ultima attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente sicché, ove non sia espressamente modificato dalla sentenza in sede di regolamento delle spese di lite, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa, salvi i rapporti interni tra la medesima e quella soccombente”.
Attenzione, dunque, perché la suddivisione pro quota riguarda i rapporti interni tra le parti; invece nei rapporti tra le parti ed il C.T.U. l’obbligazione è solidale. Ciò significa che il consulente può richiedere anche ad una sola delle parti il pagamento dell’intero compenso liquidato.
Il principio è stato più volte ribadito dalla Cassazione; si veda, ad esempio, Cass. Civ., Sez. II, sentenza 12/11/2015, n. 23133: “il consulente tecnico d'ufficio che abbia inutilmente chiesto il dovuto in base al decreto di liquidazione provvisoria del compenso può esigerne il pagamento solidale dalle parti a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio, in quanto - salvi i rapporti interni tra le parti - l'ausiliare opera nell'interesse della giustizia in virtù di un mandato neutrale”.
Ed ancora, secondo la più recente Cass. Civ., Sez. VI - 2, ordinanza 09/02/2018, n. 3239, “l'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti; ciò premesso, nei rapporti interni tra i condebitori, vi è solo una presunzione di eguaglianza, che fa salva la possibilità di individuare un diverso criterio di riparto delle quote dell'obbligazione solidale”.

Aldo S. chiede
mercoledì 12/05/2021 - Lombardia
“Sono un CTU che ha ricevuto un incarico dal giudice. Tale incarico è stato espletato, il giudice ha liquidato la mia parcella e l’ha posta a carico della parte soccombente, che però è incapiente e non ha pagato.
In forza della sentenza, la parte vincente nel procedimento ha pignorato un immobile (l’unico) di proprietà del soccombente.
La mia parcella fa parte delle spese di giustizia, come faccio ad inserirmi e far valere il mio diritto di prelazione ed il mio privilegio?
Basta la comunicazione al creditore pignorante con allegata copia del titolo esecutivo relativo al mio credito?
È necessario che io registri in qualche modo il mio diritto di prelazione? (mi riferisco all’art 498 cpc)
Se sì, come?”
Consulenza legale i 18/05/2021
Dopo la sua nomina e l’espletamento dell’incarico che gli viene conferito, lo stesso magistrato provvede a disporre con decreto di pagamento la liquidazione delle spettanze dovute al consulente tecnico di ufficio.
Tale decreto costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo, ma presenta il carattere della provvisorietà, divenendo definitivamente esecutivo soltanto qualora, entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti in causa ed allo stesso consulente, non sia stata proposta opposizione (così artt. 168 e 170 del DPR. n. 115/2002, c.d. Testo unico sulle spese di giustizia).

Generalmente le parti processuali sono solidalmente responsabili ed obbligate al pagamento della somma risultante da tale decreto, ma può verificarsi il caso in cui il magistrato decida di stabilire che gli oneri a tal titolo dovuti siano posti soltanto a carico di una delle parti (quella soccombente, come avvenuto nel caso di specie).

Ora, fatta questa brevissima premessa, occorre precisare che mentre il CTU assume nel corso del processo per il quale è chiamato ad espletare il suo ufficio la veste di pubblico ufficiale (si tratta di un ausiliario del magistrato) e la relazione tecnica da lui redatta costituisce un atto pubblico, il diritto al pagamento del compenso per l’attività professionale svolta quale ausiliario nel procedimento civile costituisce un diritto disponibile avente contenuto patrimoniale, il quale non può farsi rientrare nella categoria delle spese di giustizia (come si vorrebbe sostenere nel quesito che si pone), ma rientra tra i c.d. crediti privilegiati a cui fa riferimento l’art. 2751 bis del c.c..

In particolare, dispone il n. 2 della citata norma che le retribuzioni dei professionisti hanno privilegio generale sui mobili di pertinenza di colui che ne è debitore, mentre alle spese di giustizia fa riferimento il successivo art. 2777 del c.c., al fine di riconoscere alle stesse preferenza rispetto ad ogni altro credito pignoratizio o ipotecario.
Quest’ultima norma, però, si preoccupa anche di stabilire quali crediti devono farsi rientrare nella categoria delle spese di giustizia, richiamando a tal fine i crediti enunciati agli artt. 2755 e 2770 c.c., ossia tutti i crediti relativi a spese sostenute per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili (art. 2755) o di beni immobili (art. 2770) nell’interesse comune dei creditori, a cui si aggiunge il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per far dichiarare l’immobile libero dalle ipoteche.

Conseguenza di quanto sopra dedotto è che il credito del CTU, risultante da decreto di liquidazione del giudice, munito a sua volta di formula esecutiva, non gode di alcun diritto di prelazione né può farsi rientrare nella categoria dei crediti privilegiati in sede di esecuzione immobiliare, in quanto, come si è prima accennato, il codice civile riconosce in favore dei crediti dei professionisti soltanto un privilegio generale sui mobili del debitore.

Non potendo in alcun modo trovare applicazione l’art. 498 del c.p.c., a cui si fa riferimento nel quesito, e non essendo il debitore titolare di altri beni o crediti da sottoporre ad esecuzione forzata, non si vede altra soluzione che quella di intervenire nell’esecuzione immobiliare già intrapresa, secondo quanto disposto dall’art. 499 c.p.c., nella speranza che il ricavato della vendita possa in futuro risultare sufficiente a soddisfare anche il proprio credito.
Per quanto concerne le modalità per intervenire, il secondo comma dell’art. 499 del c.p.c. dispone che l’atto di intervento deve rivestire la forma del ricorso e che deve essere depositato prima che si tenga l’udienza nel corso della quale il giudice dell’esecuzione andrà a disporre la vendita o l’assegnazione (la stessa norma stabilisce anche il contenuto essenziale che tale ricorso deve avere).

Costituisce orientamento pacifico, poi, quello secondo cui l'atto di intervento, nel processo di esecuzione per espropriazione, deve essere sottoscritto da un procuratore legale e non dalla parte di persona; laddove ciò accada, provenendo da persona priva di ius postulandi, esso dovrà qualificarsi come giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il vizio non solo è rilevabile d'ufficio dal giudice ma è anche deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, svincolata dal termine di cinque giorni (si veda in tale senso Cass. n. 6603/1984).

A questo punto, si ritiene possa rivelarsi utile il seguente suggerimento.
Con un’importante decisione la Corte di Cassazione, Sezione II civile, sent. N. 2703 del 30.01.2019, ha stabilito che il consulente tecnico d'ufficio può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti nei cui confronti il giudice non abbia addossato le relative spese, promuovendo in tal caso ordinaria azione di cognizione, che si andrebbe ad aggiungere all'azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione adottato dal giudice, purché nel relativo giudizio deduca e dimostri l'inadempienza delle parti obbligate.
Ciò perché, come è dato leggere in Cass. Sez. II civ. sentenza n. 23586/2008, Cass. Sez. I civ. sentenza n. 22962/2004 e Cass. Sez. I civ. sentenza n. 6199/1996, "... la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, essenzialmente, quale ausilio fornito al giudice....., piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio e, così, costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. Da tale intrinseca natura dell'istituto, ed in particolare, dal dato che la prestazione dell'ausiliare è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti.......che, cosi, assorbe e trascende quello proprio e particolare......discende... che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico e sull'obbligo del relativo pagamento, deve prescindere sia dalla disciplina sul riparto dell'onere delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle spese tra le stesse, che deve avvenire sulla base del principio della soccombenza.

Tale orientamento risulta ancora conforme ad altra sentenza, sempre sulla medesima materia, della Corte di Cassazione, e precisamente la n. 25179 dell'08.11.2013, con la quale la S.C., dopo aver confermato che l'unico rimedio a disposizione del CTU è quello di attivare il decreto di liquidazione quale titolo esecutivo nei confronti della parte ivi indicata, precisa che tale regola va armonizzata con il principio dell'obbligazione solidale delle spese di CTU, osservando che le parti in causa sono solidalmente responsabili del pagamento delle competenze del tecnico, ciò che consente al consulente tecnico di attivarsi in via ordinaria o monitoria per il recupero del proprio credito, allorchè la parte indicata nel decreto di liquidazione sia rimasta inadempiente.


NAZZARENO T. chiede
lunedì 15/02/2021 - Lazio
“Problema:
Divisione area cortilizia villino bifamigliare. Sentenza corte d’appello passata in giudicato. Procedura esecutiva in corso. Il tecnico ausiliario del Giudice per le Esecuzioni sta dando seguito all’incarico effettuando rilievi e misurazioni propedeutiche agli adempimenti edilizi e catastali per l’assegnazione delle porzioni di area cortilizia da assegnare in proprietà esclusiva secondo quanto previsto dalla ipotesi di divisione elabotata del C.T.U. nominato dalla Corte di Appello e dalla stessa recepito in in sentenza.
Quesito:
Può il tecnico ausiliario del Giudice per le esecuzioni procedere alla divisione discostandosi , motu proprio, dall’ipotesi di divisione elaborata dal C.T.U. e fatta propria dalla decisione della Corte, sostenendo che le sue conclusioni non sono discutibili e a nulla servono le contestazioni regolarmente verbalizzate dall’Ufficiale Giudiziario presente ad ogni accesso sul luogo di causa.
Svolgimento dei fatti:
La Corte d’Appello accoglie il ricorso e annulla l’ipotesi di divisione di cui alla sentenza di primo grado. Nomina un C.T.U. affinché elabori un nuovo progetto di divisione dell’area cortilizia. Il C.T.U. al termine della sua attività presenta la sua relazione peritale proponendo due ipotesi di progetto di divisione corredate dei commenti, delle planimetrie grafiche della divisione e dell’analisi dei costi. Fra le due ipotesi progettuali la Corte sceglie il primo progetto, scelta influenzata dal C.T.U. che definisce il progetto scelto dalla Corte come quello che concretizza al meglio la divisione come si legge sia nella relazione peritale che nella sentenza.

Ora, in fase esecutiva, il tecnico nominato dal Giudice per le Esecuzioni (che non è il C.T.U. della Corte d’Appello, nel frattempo deceduto) ha predisposto la documentazione per l’esecuzione dei lavori e le formalità edilizie e catastali discostandosi palesemente dal progetto divisionale licenziato dalla Corte d’Appello.
Appare chiaro dal raffronto con i il progetto di divisione elaborato dall'Ausiliario che i confini, senza una valida motivazione tecnica sono leggermente spostati rispetto alla planimetria licenziata dalla Corte, le cisterne del gasolio (servitù su una pozione delle due aree cortilizie) sono state rimosse su disposizione dell’Ausiliario del Giudice perché a suo dire potenzialmente inquinanti ( circostanza non confermata dalla ditta specializzata incaricata della rimozione), il locale caldaia dell’impianto di riscaldamento in sostituzione del preesistente volume tecnico non è stato riprogettato nonostante la sentenza preveda la realizzazione di due nuovi locali tecnici separati sulle singole porzioni di area cortilizia a proprietà esclusiva. Si evidenzia che lo spostamento dei confini e la rimozione delle cisterne del gasolio erano state chieste dalla controparte in corso di causa, fra le osservazioni alla C.T.U., ma la Corte ha ignorato tali richieste.
Chiedo se sia possibile che il tecnico Ausiliario del giudice per le esecuzioni possa a suo insindacabile giudizio apportare modifiche in fase di esecuzione di una sentenza e se sia possibile una qualsiasi forma di opposizione a tale comportamento e in quale momento della procedura esecutiva.”
Consulenza legale i 22/02/2021
Va premesso che, per dare una risposta aderente al caso concreto, occorrerebbe esaminare gli atti del giudizio; tuttavia, già sulla base delle informazioni fornite è possibile rispondere in linea di principio al quesito posto.
Dobbiamo chiarire, innanzitutto, che il consulente tecnico d’ufficio è un ausiliario del giudice, vale a dire che il suo compito è quello di coadiuvare il giudice nella “risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico” (così ad es. Cass. Civ. 1186/2016); fermo restando che la responsabilità della decisione rimane pur sempre in capo al giudice stesso.
La stessa decisione di ricorrere ad una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice, anche se egli sarà naturalmente tenuto a motivare l’eventuale rifiuto di disporre la consulenza richiesta dalle parti (Cass. Civ. 17399/2015); inoltre, almeno in linea teorica il giudicante può discostarsi dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (anche in questo caso, tuttavia, egli dovrà motivare adeguatamente una simile scelta: v. Cass. Civ. 5148/2011).
Ora, alla luce di tutto ciò, è evidente che il consulente nominato in fase esecutiva, al fine di individuare le modalità di esecuzione di una sentenza, non può stravolgerne il disposto; naturalmente, per completezza, sarebbe opportuno conoscere anche il quesito che è stato sottoposto al consulente.
Per contrastare l’operato, ritenuto non corretto, del C.T.U. le parti hanno a disposizione diversi strumenti: ad esempio, già in sede di operazioni peritali possono far verbalizzare eventuali contestazioni; inoltre, nel sistema del codice è attualmente previsto che, concluse dette operazioni, il C.T.U. invii alle parti una bozza di relazione. A questo punto le parti, preferibilmente per mezzo dei propri consulenti tecnici, potranno far pervenire le proprie osservazioni, entro il termine appositamente fissato dal giudice al momento della nomina del C.T.U.
Qualora, tuttavia, il consulente d’ufficio non recepisca tali osservazioni, non sono previsti autonomi mezzi di impugnazione per la consulenza, ma solo per il provvedimento del giudice che si fondi sulle conclusioni del consulente (abbiamo visto che il giudice, entro certi limiti, può anche discostarsene, e potrebbe anche disporre la rinnovazione della consulenza o, in presenza di gravi motivi, la sostituzione del consulente ex art. 196 c.p.c. o, quanto meno, convocare il C.T.U. a chiarimenti).
Nel nostro caso, se - come sembra - si tratta di un procedimento ex art. 612 c.p.c., avente ad oggetto la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza, occorrerà operare un distinguo: infatti, secondo Cass. Civ.. 14208/2014, “l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., determini le modalità dell'esecuzione di un obbligo di fare o non fare, non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. poiché essa non ha contenuto definitivo e decisorio, restando soggetta solo al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi per eventuali vizi formali; mentre, ove il giudice, nel determinare le modalità dell'esecuzione, dirima anche una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa, la stessa assume valore sostanziale di sentenza, ed è soggetta, come tale, all'appello”.
Naturalmente, come già anticipato, per rispondere in maniera più precisa sarebbe necessario conoscere i principali atti della vicenda processuale.

Gian C. T. chiede
mercoledì 03/02/2021 - Sardegna
“Vorrei far causa al condominio che ha approvato un rendiconto il cui registro di contabilità non contiene tutte le voci di entrata e di uscita (l'ho confrontato col c.c. bancario). Per affermare che è stato violato l'art. 1130 P. 7 ( Nel registro di contabilità sono annottati in ordine cronologico ....etc) c'è bisogno della valutazione di un revisore contabile o è un'accusa che posso fare anche io stesso?”
Consulenza legale i 09/02/2021
Il quesito proposto richiede più che un parere sulle norme di diritto applicabile, una riflessione di strategia processuale.
Spesso, durante il processo, per accertare i fatti e capire, conseguentemente, quale norma giuridica dovrà essere applicata al caso specifico, è necessario l’espletazione di determinate indagini tecniche sul materiale probatorio fornito dalle parti in causa o su determinati luoghi e persone. Questa indagine, ovviamente, non può essere eseguita dal giudice con i legali delle parti, in quanto tali figure in quanto giuristi, conoscono le norme del diritto e non sono padroni delle regole che governano quella determinata materia con cui si dovrà svolgere l’indagine tecnica: nella vita non si può essere padroni di tutte le scienze!
Per far fronte a questa esigenza il codice di rito prevede agli artt. 61 e ss. del c.p.c. la figura del consulente tecnico (anche detto CTU) che è colui dotato di quella particolare competenza che assiste il giudice per il compimento di singoli atti o, se del caso, per tutto il processo. Al consulente, quindi, il giudice affida il compimento di determinate indagini le cui risultanze vengono poi versate dallo stesso in un elaborato peritale depositato in giudizio. In una udienza apposita, poi, il consulente fornirà al giudice in contraddittorio con i legali delle parti in causa i chiarimenti necessari sulle attività effettuate.
Nel processo civile, durante lo svolgimento delle predette attività, il perito solitamente non è da solo ma è affiancato dai consulenti tecnici di parte (anche detti CTP), previsti dall’art.201 del c.p.p. Essi oltre ad assistere il perito nominato dal giudice durante l’espletamento delle sue attività, partecipano alle udienze in cui è chiamato il consulente del giudice per chiarire e svolgere osservazioni sull’elaborato peritale dallo stesso depositato. In altre parole, il contraddittorio rappresentato dalla dialettica delle parti con la supervisione del giudice terzo non deve essere garantito solo durante le udienze, ma anche durante le indagini peritali: sarebbe un grave errore strategico per una delle parti in conflitto non nominare un proprio perito di parte!
Il perito di parte però non è importante solo a processo iniziato, ma è fondamentale che venga individuato prima di iniziare una causa: spesso, infatti, è essenziale che all’ atto introduttivo del giudizio venga allegata una perizia di parte per dare sostegno tecnico alle argomentazioni giuridiche rappresentate dal legale che ha redatto l’atto.
L’autore del quesito ritiene che il bilancio del suo condominio contenga degli importanti errori contabili e per questo vuole impugnare la delibera di approvazione del bilancio e, si pensa, anche valutare eventuali profili di responsabilità nei confronti dell’amministratore.
Sulla base di quanto spiegato poco sopra, per arrivare a fare ciò è essenziale che al legale che seguirà l’intero contenzioso sia affiancato un perito contabile (come può essere un revisore contabile) il quale illustri al legale gli errori tecnici presenti nel bilancio: l’attività del perito sarà poi essenziale anche durante il processo in quanto assisterà il perito contabile che necessariamente il giudice dovrà nominare. La nomina di un perito di parte non è di per sé obbligatoria, ma incardinare una causa senza la sua assistenza significa che il contenzioso partirà già fortemente azzoppato anche se magari le ragioni della parte attrice sono fondate!



Luciano C. chiede
mercoledì 30/09/2020 - Toscana
“Il giudice dispone una perizia incaricando un CTU di compiere una indagine che travalica il contenuto delle disposizioni in materia
Come noto, la consulenza tecnica rappresenta una mera eventualità processuale, ammessa solo qualora, per risolvere le questioni sottoposte al suo vaglio, il giudice necessiti di acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità (in questo senso si veda A. COMELLI, Requisiti ed efficacia della consulenza tecnica nel processo tributario, in Corr. Trib. N. 37 del 2016, pag. 2852).
a mio parere con questa richiesta il Giudice delega ad altri le sue funzioni, dichiara la propria incapacità a decidere proprio nella sua materia speciale
arreca danno all'immagine della magistratura
arreca danno per ingiusto allungamento del processo
arreca danno per il costo dell'inutile perizia
Domanda:
è possibile interrompere il processo in attesa della decisione del Presidente del tribunale?
è possibile chiedere la sostituzione del giudice o il rinvio ad altra commissione?”
Consulenza legale i 07/10/2020
La facoltà per le Commissioni Tributarie di disporre lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio è prevista dall’art. 7, D. Lgs. n. 546/1992, per il caso in cui occorra “acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità”, rimandando per il resto alle disposizioni del Codice di procedura civile.
Come chiarito dalla giurisprudenza, anche nel processo tributario, così come in quello civile, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del Giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre o meno la nomina dell'ausiliario giudiziario (Cassazione civile, sez. trib., 09 ottobre 2019, n. 25253).
Pertanto, differentemente quanto affermato nel quesito, la facoltà di disporre l’espletamento della CTU non è residuale, ma sussiste ogniqualvolta il Giudice rilevi l’esistenza di una questione di difficile soluzione, sulla quale sia opportuno assumere un parere di un tecnico.

Tale potere discrezionale, comunque, incontra un primo fondamentale limite nel divieto di disporre consulenze esplorative, che abbiano l’effetto di sollevare le parti dall’onere probatorio.
In particolare, il c.t.u. non può, né per ordine del Giudice e neppure con l’accordo delle parti, indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti o acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova e a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali (Cassazione civile sez. III, 06 dicembre 2019, n. 31886).
Una costante giurisprudenza della Suprema Corte riconosce, poi, un ulteriore limite al potere del Giudice, che non può affidare al C.T.U. la risoluzione di questioni di diritto che comportino valutazioni di tipo giuridico e non prettamente tecnico (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 04 febbraio 1999, n. 996).

Proprio riguardo la materia in esame, inoltre, è stato recentemente affermato che, anche nel processo tributario, in forza del rinvio generale al c.p.c. contenuto nell'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 546/1992, le eccezioni e le contestazioni alla consulenza disposta dal giudice d'ufficio debbono essere formulate, al più tardi, entro l'udienza di discussione innanzi al collegio, nel contraddittorio tra tutte le parti (Cassazione civile, sez. trib., 21 luglio 2020, n. 15522).
Tale attività di contestazione di cui è onerata la parte è estremamente importante, in quanto tutte le eccezioni, i rilievi e le osservazioni nei confronti dell'elaborato peritale che non siano state tempestivamente articolate nel corso del giudizio innanzi alla CTP non possono essere proposte come motivi di gravame avverso la decisione che si fondi sulle risultanze dell'esperita C.T.U. (Cassazione civile, sez. trib., 21 luglio 2020, n. 15522).

Tanto chiarito in via generale, si rileva che nel caso di specie non sembrano ricorrere le condizioni per chiedere l’interruzione del processo o la sostituzione –o, meglio, la ricusazione- del Giudice sulla base dei motivi prospettati nel quesito.
Invero, si tratta di rimedi previsti per fronteggiare situazioni particolari, come l’esistenza di circostanze suscettibili di minare l’imparzialità e la terzietà del Giudice o il verificarsi di eventi che comportino la perdita della capacità di stare in giudizio delle parti o dei difensori (artt. 6 e 40, D. Lgs. n. 546/1992).

Pertanto, non si ritiene possibile, nemmeno con uno sforzo interpretativo, invocare tali fattispecie al fine di contestare eventuali errori di giudizio o nullità commessi dal Giudicante.
Nel caso specifico (anche in vista di un eventuale ulteriore grado di giudizio), pare, invece, molto più utile contestare direttamente al Giudice in modo incisivo e puntuale tutte le ragioni per le quali si ritiene che il quesito posto al CTU travalichi la risoluzione di mere questioni tecniche, sconfinando nelle prerogative riservate all’Organo giudicante.
Tale attività dovrebbe essere svolta preferibilmente nella prima udienza o nella prima difesa successiva al conferimento dell’incarico al consulente, con la possibilità di chiedere anche una riformulazione del quesito posto al CTU, al fine di ricondurre l’indagine affidata al consulente all’interno dei limiti enunciati dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra ricordate.

Stefano N. chiede
lunedì 06/02/2017 - Campania
“Egregio studio brocardi con la presente chiedo al vs. studio come già vi siete messi a disposizione consigliandomi per il passato con delle consulenze di cui ho fatto tesoro e affrontando i vari problemi relativi ad una causa di divisione ereditaria e di cui sono entusiasta delle vs consulenze, ora vi chiedo delle risposte a dei quesiti che mi accingo a descrivere.
Nella valutazione della massa ereditaria sono in contrasto con il c.t.u., il quale ha valutato i cespiti in modo arbitrario a secondo della propria fantasia. Le ricordo che dopo la dipartita della titolare dei beni immobili ho redatto Denuncia di successione scrivendo i valore dei vari immobili applicando i coefficienti forniti dall’ufficio delle entrate. In seguito alla presentazione della denuncia di successione l’ufficio delle entrate ha proceduto all’accertamento del valore di detti cespiti ed ha delegato l’ufficio del territorio che rappresenta l’organo superiore ai fini di valutare il valore degli immobili, sia essi fabbricati che terreni, che più o meno erano in linea con i valori dichiarati nella denuncia di successione da me redatta ed ha notificato ad ogni erede un documento relativo ai valori accertati che ritengo idonei.
Quindi con la presente chiedo al vostro studio legale il c.t.u. è obbligato a rispettare i valori accertati dall’ufficio del territorio che dopo aver preso in considerazione la posizione, appartenenza ad una determinata zona del piano regolatore e rendita associata ha stabilito il prezzo medio di mercato e notificato detto documento a tutti gli eredi e ha fatto pagare le dovute imposte, cosa che solo in due hanno provveduto a pagare, in sede di successione oppure può fissare una quotazione a suo gradimento?
Il suddetto documento relativo alla valutazione degli immobili trovasi nel fascicolo della vertenza che il c.t.u ha ignorato totalmente per cui chiedo se posso iniziare qualche azione legale per il comportamento del c.t.u. Altro quesito che pongo è questo: al momento del decesso la defunta ha lasciato dei problemi insoluti come debiti bancari ,debiti verso inps, liquidazioni ai dipendenti non pagate ed altri debiti gravanti sulla proprietà. A questi il sottoscritto con un altro erede hanno provveduto ad appianare il tutto, somme che sono state riconosciute, per cui per queste ho chiesto la restituzione di detti importi maggiorate degli interessi legali nonché rivalutazione monetaria in sede di divisione ereditaria con sentenza, cosa che la legge preveda oppure no? in tal caso come devo comportarmi? Qualora l’importo di quanto dovuto è maggiore della quota parte dell’asse ereditario quale lo è questi va decurtato d’ importo pari al debito dovuto oppure l’asse ereditario non può essere decurtato come ho chiesto al signor giudice? N.B. il sottoscritto è in possesso di un documento a firma della defunta la quale dichiara di spontanea volontà che per i debiti ripianati da parte dei propri eredi questi possono avere o soldi oppure proprietà corrispondenti in controvalore. Distinti saluti”
Consulenza legale i 09/02/2017
Il Consulente Tecnico d’Ufficio è un ausiliario del giudice (artt. 61 e ss. c.p.c.), che può essere chiamato dallo stesso organo giudicante quando si rendono necessarie specifiche competenze e/o conoscenze tecnico-professionali per cercare di fare luce sui fatti oggetto di causa.

Nel caso di specie, il CTU è stato chiamato a svolgere operazioni peritali di stima e valori di immobili facenti parte di un patrimonio ereditario. La discrepanza tra il valore dei beni sì come stimato dall’Ufficio del Territorio e quello dato dal CTU è senz’altro da rinvenirsi nel fatto che, mentre il primo si basa sulla rendita catastale del bene immobile, il CTU potrebbe avere fornito una stima più vicina al valore commerciale del bene, che di solito è più elevato rispetto al valore catastale dello stesso.

La Cassazione, in tema di valore dei beni immobili in sede di divisione ereditaria, afferma come “la stima dei beni deve essere compiuta con riferimento al loro valore venale al tempo della decisione della causa” (C. Cass., 4/5/2005 n. 9207); in uno con tale affermazione, non è radicalmente esclusa una stima anche più risalente nel tempo, ma “soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima”, posto che il fine primario della valutazione è quello di ottenere un valore il più possibile corrispondente alle quote ereditarie attualizzate (C. Cass., 21/5/2003 n. 7961; C. Cass., 16/2/2007 n. 3645)
Inoltre, “il riferimento della stima di beni ereditari al tempo dell'apertura della successione, ovvero ad un'epoca pregressa ed indipendente da quella successiva del giudizio divisorio, non ha alcun fondamento sul piano giuridico” (C. Cass., sez. II, 29/4/2009 n. 10037).

Naturalmente, laddove si ritenga comunque di dover confutare quanto affermato dal CTU, è ben possibile la formulazione di osservazioni e confutazioni da parte del consulente tecnico di parte (ove nominato ai sensi dell’art. 210 c.p.c.). Laddove ciò non fosse possibile, si potrebbe chiedere al giudice di effettuare una nuova consulenza, visto che il documento contenente la stima esatta del valore degli immobili è già agli atti o, comunque far valere in sede di comparsa conclusionale la discrepanza tra la stima validata dall’Ufficio del Territorio e quella effettuata dal CTU (art. 190 c.p.c.).

Inoltre, posto che le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il giudice (essendo il CTU solo un suo ausiliario), questi può disattenderle attraverso una valutazione critica che sia necessariamente ancorata alle risultanze processuali (la stima validata agli atti) e indicando gli elementi che egli ritiene erronei sui quali si è basato il consulente (il valore degli immobili). Ciò in applicazione del principio per cui “iudex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al Giudice di merito di valutare la complessiva attendibilità delle conclusioni peritali e, se del caso, disattenderne le sottese argomentazioni tecniche laddove queste risultino intimamente contraddittorie o erronee (cfr. ex plurimis: C. Cass., sez. I, 3/3/2011 n. 5148; sez. I, 22/11/2010 n. 23592; sez. III, 11/6/2009 n. 13530; sez. III, 18/11/1997 n. 11440).

Venendo al secondo quesito, Lei e il coerede bene avete fatto nel richiedere la restituzione di quanto pagato a titolo di sanatoria del debito contratto dalla de cuius. Non parrebbe invero possibile richiedere la somma maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, in quanto tali obbligazioni c.d. accessorie sorgono per debiti e ritardi nel pagamento dei predetti. Visto che il pagamento da parte Sua e del secondo coerede è avvenuto spontaneamente, non si vede perché richiedere l’aumento agli altri coeredi. Ciò – si badi – vale se e solo se gli altri coeredi non siano stati messi in mora (art. 1219 c.c.), vale a dire non sia stato loro intimato il pagamento di quanto dovuto, e il pagamento poi non sia avvenuto. In tal caso, infatti, ai sensi del successivo art. 1224 c.c. al creditore spettano gli interessi legali che decorrono dal giorno della messa in mora.

Venendo ora alla possibile interpretazione del documento sottoscritto dalla de cuius e a Sue mani, esso potrebbe essere interpretato alla stregua di un atto di ultima volontà, assimilabile ad un testamento olografo, contenente un legato ereditario. In tal caso, a Lei e all’altro coerede adempiente spetterebbe il bene o la somma di denaro indicata dalla defunta in aggiunta alla quota ereditaria spettante ex lege. Il legato, infatti, grava sul c.d. patrimonio disponibile e pertanto – nel caso di specie – sarebbe un’aggiunta alla quota di eredità a voi comunque spettante. Naturalmente, il legato dovrebbe essere eseguito dagli altri coeredi. In caso di mancata esecuzione, per Lei e l’altro coerede sarebbe ben possibile agire per l’adempimento dell’obbligazione contenuta nel testamento. Infatti, tale obbligazione è soggetta alla normativa generale in materia di rapporti obbligatori ed è da ritenersi comunque esigibile a far data dalla morte del de cuius.
Si badi che tale impostazione è valevole solo se si considera quel documento come testamento olografo (art. 602 c.c.).
Tre sono i requisiti stabiliti dalla legge per aversi tale tipologia di testamento:
  • l’autografia (deve essere scritto di proprio pugno dal testatore);
  • la presenza della data;
  • la sottoscrizione (la firma del testatore posta in calce).
In caso di assenza di autografia e/o sottoscrizione, l’art. 606 c.c. prescrive la nullità del testamento; in caso di assenza della data, il testamento è annullabile con domanda giudiziale proponibile da chiunque vi abbia interesse entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie;

Occorrerebbe analizzare lo scritto citato per poterne comprendere appieno la natura giuridica e dare quindi un parere definitivo.
E' evidente che tale documento è centrale nella soluzione di tutta la vicenda.


Maria chiede
venerdì 25/02/2011 - Campania

“Salve, volevo sapere se esistono incompatibilità in merito alla nomina del consulente tecnico in sede civile. Può un giudice scegliere un consulente tecnico che si è già espresso negativamente sullo stesso atto in sede penale, in un processo archiviato? Il caso di specie attiene ad un testamento olografo. Sono state già effettuate due perizie : una in sede penale dal consulente X nominato dal giudice che ha prodotto esito negativo (il testamento è valido); l'altra di parte in sede civile che ha prodotto esito positivo (il testamento è contraffatto). Il giudice del processo civile ha nominato un perito d'ufficio per avere un' ulteriore elemento di valutazione, ma ha nominato il consulente X che si è già espresso in sede penale. Lo può fare? non c'è incompatibilità? si può obbligare il giudice a nominare un altro perito?
Grazie.”

Consulenza legale i 25/02/2011

La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del giudice. Per il C.T.U. non trova applicazione l'istituto dell'astensione previsto per il giudice (per questo la mancata astensione del consulente non è ritenuta fonte di nullità della consulenza né degli atti che la presuppongono).
E' invece possibile che le parti propongano istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 63 del c.p.c. e art. 51 del c.p.c., esponendo gli eventuali dubbi circa la obiettività e l'imparzialità del consulente stesso (Cass. civile, sez. Lavoro, 17 novembre 1997, n. 11412).

Si ricorda che se la parte non presenta istanza di ricusazione del consulente tecnico nei termini indicati dall'art. 192 del c.p.c., non può successivamente far valere la condizione di ricusabilità del consulente per contestare l'efficacia della consulenza, che rimane pertanto ritualmente acquisita al processo (Cass. civ., 1 febbraio 1993 n. 1215).


Antonio L. chiede
sabato 27/11/2010
“il termine per il deposito della perizia del CTU decorre dalla data del giuramento del CTU stesso, o dal giorno del sopralluogo se previsto?”
Consulenza legale i 28/11/2010

La consulenza tecnica in materia civile consiste in un parere non vincolante su speciali problemi tecnici, che il giudice non è in grado di risolvere da solo. Il consulente scelto tra gli iscritti all'albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio. Il conferimento dell'incarico comprende il giuramento, la proposta dei quesiti ed il termine ultimo per il deposito della relazione scritta. Il termine per il deposito della perizia decorre dalla data del giuramento del CTU. Il termine non è però perentorio. Sovente capita che il consulente tecnico non rispetti il termine iniziale, e ometta di depositare la relazione anche all'udienza di rinvio fissata dal giudice. In tal caso appare condivisibile la prassi di adottare di un mero provvedimento di sollecito, tramite la cancelleria, al deposito dell'elaborato peritale, atteso che un immediato provvedimento di sostituzione del consulente inottemperante provocherebbe un notevole appesantimento dell'attività processuale. Il nuovo consulente, infatti, dovrebbe compiere ex novo tutte le azioni peritali.


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