Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazionerisultante da pubblici registri [disp. att. 156; c.c. 2745, 2762, 2766, 2808] (1).
A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni (2) dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [disp. att. 158, 160].
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita (3).
Note
(1)
Sono tali i creditori che vantano sul bene pignorato un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri. Inoltre, il creditore che abbia ottenuto, in precedenza, un sequestro conservativo (v.
671) sui beni successivamente pignorati deve essere avvertito della procedura esecutiva in corso, proprio perchè deve, ex art.
686 comma 2, poter concorrere alla espropriazione azionata dal creditore pignorante. Poi, se oggetto del sequestro è un credito pignorato, il terzo debitore deve dichiarare la sussistenza del sequestro nell'udienza ex art.
547 e il creditore pignorante dovrà avvisare il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice: in mancanza si determinerà l'estinzione del processo. Infine, è previsto che vengano avvertiti anche i titolari di diritti di uso (
1021, di usufrutto
978, e abitazione
1022 c.c.) sui beni pignorati. Invero, a seguito della procedura esecutiva tali diritti si estinguono e si convertono in un diritto di credito da far valere sulla somma ricavata dalla vendita forzata.
(2)
Si precisa che in base all'opinione dottrinale prevalente, il termine di cinque giorni non è un termine perentorio, per cui, in mancanza di avviso, l'intervento spontaneo del creditore iscritto rende procedibile l'istanza di vendita.
(3)
In dottrina si riscontrano posizioni divergenti in merito alla conseguenza della mancanza dell'avviso a cui è tenuto il creditore procedente. Secondo parte della dottrina, la mancata notificazione dell'avviso produce come effetto la sola improcedibilità della vendita o dell'assegnazione con la conseguente sospensione degli effetti dell'istanza, la quale resta perfetta e conserva la capacità di incidere sul termine previsto dall'art.
497. Secondo altra parte, invece, la vendita e l'assegnazione possono essere disposte ugualmente ma il creditore procedente dovrà risarcire i creditori iscritti per i danni da questi patiti ex
art. 2043 del c.c..