La presente norma si pone in deroga all’
art. 259 del c.p.c. e riconosce al giudice la facoltà di astenersi dal procedere personalmente all'ispezione corporale; la deroga si giustifica sulla base di esigenze di garanzia del rispetto della persona, con riferimento alle quali, peraltro, il secondo comma della stessa norma impone l'obbligo di procedere con ogni cautela.
Nel momento in cui il giudice decide di astenersi, dispone che all'ispezione corporale proceda il
consulente tecnico da lui autorizzato, ai sensi degli artt. 90, 93 disp. att., e 194, 195 c.p.c..
Si ritiene che, contrariamente a quanto previsto in via generale al secondo comma dell’
art. 194 del c.p.c. ed all’
art. 206 del c.p.c., anche le parti ed i loro difensori dovrebbero astenersi dal partecipare all'ispezione corporale, mentre deve ammettersi la partecipazione dei consulenti tecnici di parte.
Il secondo comma di questa norma trova la sua ratio giustificatrice nel secondo comma dell’
art. 13 Cost., il quale assicura il rispetto delle garanzie giurisdizionali e dei requisiti minimi di legalità.
Ai sensi dell’
art. 93 delle disp. att. c.p.c., il soggetto passivo dell'ispezione corporale può decidere di farsi assistere da persona di sua fiducia, distinta dal consulente tecnico di parte, riconosciuta idonea dal giudice e da quest’ultimo nominata senza formalità.