Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 260 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ispezione corporale

Dispositivo dell'art. 260 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico [92 disp. att.] (1).

All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona [93 disp. att., 13 Cost.] (2).

Note

(1) L'ispezione effettuata dal solo consulente tecnico non è altro che una consulenza tecnica, di cui il c.t.u. deve redigere relazione scritta.
(2) I diritti della persona garantiti dalla norma sono quelli costituzionalmente riconosciuti alla libertà personale e alla riservatezza della persona: l'art. 13 Cost., infatti, vieta qualunque forma di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Ratio Legis

Il legislatore opera un bilanciamento tra il principio secondo il quale il giudice istruttore deve procedere personalmente all'ispezione (ai fini di ottenere una conoscenza diretta di certi fatti) e i diritti alla libertà personale e alla riservatezza delle persone fisiche, facendo prevalere questi ultimi nel caso si debba procedere ad ispezione corporale.

Spiegazione dell'art. 260 Codice di procedura civile

La presente norma si pone in deroga all’art. 259 del c.p.c. e riconosce al giudice la facoltà di astenersi dal procedere personalmente all'ispezione corporale; la deroga si giustifica sulla base di esigenze di garanzia del rispetto della persona, con riferimento alle quali, peraltro, il secondo comma della stessa norma impone l'obbligo di procedere con ogni cautela.
Nel momento in cui il giudice decide di astenersi, dispone che all'ispezione corporale proceda il consulente tecnico da lui autorizzato, ai sensi degli artt. 90, 93 disp. att., e 194, 195 c.p.c..
Si ritiene che, contrariamente a quanto previsto in via generale al secondo comma dell’art. 194 del c.p.c. ed all’art. 206 del c.p.c., anche le parti ed i loro difensori dovrebbero astenersi dal partecipare all'ispezione corporale, mentre deve ammettersi la partecipazione dei consulenti tecnici di parte.
Il secondo comma di questa norma trova la sua ratio giustificatrice nel secondo comma dell’art. 13 Cost., il quale assicura il rispetto delle garanzie giurisdizionali e dei requisiti minimi di legalità.
Ai sensi dell’art. 93 delle disp. att. c.p.c., il soggetto passivo dell'ispezione corporale può decidere di farsi assistere da persona di sua fiducia, distinta dal consulente tecnico di parte, riconosciuta idonea dal giudice e da quest’ultimo nominata senza formalità.

Massime relative all'art. 260 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7011/2000

Nei giudizi in materia di invalidità civile, la non presentazione dell'interessato alla visita disposta dal consulente tecnico d'ufficio può far ritenere insussistente la prova in ordine al dedotto stato invalidante solo se concorre la mancanza di cause di giustificazione. (Nella specie la parte ha impugnato la statuizione sul punto del giudice di merito, rilevando l'assenza di un inequivocabile e ingiustificato rifiuto, stanti il non recapito della convocazione per cambiamento di residenza e le proprie carenze sul piano delle capacità mentali; la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva compiuto alcun accertamento sul punto dell'efficacia probatoria del comportamento della perizianda).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!