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Articolo 201 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Consulente tecnico di parte

Dispositivo dell'art. 201 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [191 c.p.c.], assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico [91, 145, 146 disp. att.] (1).

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (2)(3).

Note

(1) Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ha natura ordinatoria (art. 154 del c.p.c.). Qualora il giudice non abbia indicato alcun termine, si ritiene che le parti potranno nominare i propri consulenti fino a quando il c.t.u. non abbia iniziato le operazioni peritali.
(2) La scelta di avvalersi di una consulenza tecnica di parte è lasciata alla discrezione della parte, che può comunque partecipare alle operazioni peritali per mezzo del proprio difensore, nonché esprimere ogni opportuna valutazione sull'indagine svolta dal c.t.u. Addirittura, la parte che abbia la competenza professionale per farlo, potrà svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse.
Il consulente di parte, quindi, si limita a coadiuvare la parte redigendo - presumibilmente con maggiore competenza tecnica della stessa o del suo difensore - una relazione scritta, un atto difensivo privo di autonomo valore probatorio. Eventuali ammissioni di fatti sfavorevoli contenute nella relazione del consulente di parte sono prive di valore confessorio, mancando ogni vincolatività per la parte rappresentata.
(3) Tra la parte e il proprio consulente tecnico viene stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 del c.c.). Pertanto, il compenso è dovuto all'esperto anche in caso di esito negativo della controversia.
In ogni caso, comunque, le spese della consulenza di parte, al pari di quelle della consulenza di ufficio, vanno poste a carico della parte soccombente in giudizio: il giudice potrà liquidarle anche in misura inferiore a quanto effettivamente percepito dal consulente, se dovesse ritenere il compenso pattuito eccessivamente oneroso.

Ratio Legis

Il consulente tecnico di parte ha funzioni equiparabili all'avvocato difensore, in quanto egli compie meri atti difensivi, anche quando si tratti di perizia giurata. La consulenza di parte non ha valore di prova ma, tutt'al più, di indizio per il giudice, che potrà prudentemente e liberamente apprezzarla.

Spiegazione dell'art. 201 Codice di procedura civile

Il riconoscimento alla parte di farsi assistere, oltre che da uno o più avvocati, anche da un consulente tecnico è contenuta all’art. 87 del c.p.c..
Il c.t.p., o consulente tecnico di parte, non è altro che un ausiliario tecnico della parte e del suo difensore, al quale può essere attributo il compito di collaborare con la parte in quanto portatore di particolari conoscenze specialistiche (diverse dalle conoscenze giuridiche proprie del difensore), necessarie per la risoluzione di questioni o per l'accertamento dei fatti in contestazione.

Come è dato desumere dalla lettura della stessa norma, la partecipazione al processo del c.t.p. è subordinata alla nomina del c.t.u.; infatti, viene qui espressamente statuito che con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica di ufficio, il giudice assegna alle parti un termine per nominare un proprio c.t.p.

Figura diversa e distinta dal c.t.p. è, invece, quella del c.d. perito stragiudiziale, il quale non è altro che un esperto a cui la parte può rivolgersi di propria iniziativa, in qualsiasi momento della controversia ed a prescindere dalla pendenza di un giudizio (generalmente, il risultato della sua attività viene riportato in un elaborato scritto che la parte può produrre in giudizio e che assume valore di mera allegazione difensiva).

L'istituto del c.t.p. viene visto come uno strumento fondamentale per la realizzazione del diritto di difesa, in quanto per mezzo di esso si realizza proficuamente la partecipazione dei litiganti alla dialettica processuale anche nello svolgimento delle operazioni peritali.

Occorre tuttavia evidenziare che la possibilità di avvalersi del c.t.p. costituisce una mera facoltà della parte e che, in caso di omesso esercizio di tale potere, alla medesima parte non è preclusa la possibilità di formulare considerazioni o rilievi critici di natura tecnico-scientifica nei propri scritti difensivi.

E’ lo stesso difensore a poter nominare il c.t.p., senza che per fare ciò abbia bisogno di uno specifico mandato ad hoc (rientra nelle facoltà che gli vengono riconosciute dall’art. 84 del c.p.c.), e fatte salve, ovviamente, le ipotesi in cui la parte è autorizzata a stare in giudizio personalmente.

La nomina viene effettua mediante una dichiarazione, che può essere fatta in forma orale o scritta e che deve essere ricevuta dal cancelliere dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la controversia; il comma 1 dell’art. 91 delle disp. att. c.p.c. dispone che la stessa deve contenere le generalità, il domicilio o il recapito del c.t.p. (è stata, comunque, ritenuta valida anche la nomina del c.t.p. eseguita mediante dichiarazione ricevuta dal consulente tecnico di ufficio).

Il termine che, ai sensi del primo comma, il giudice istruttore assegna per la nomina del c.t.p. si ritiene che, in mancanza di una espressa dichiarazione di perentorietà, abbia carattere ordinatorio (per tale ragione sarà ammissibile anche una nomina effettuata oltre il termine stabilito dal giudice).
In assenza di una espressa previsione di tale termine (omissione a cui si può porre rimedio con la procedura di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 289 del c.p.c.), la parte può avvalersi della facoltà di designare un c.t.p. fino all'inizio delle operazioni peritali.
Per quanto concerne la scelta della persona da nominare come ausiliare di parte, poiché l'ordinamento non pone alcun limite, può essere nominato tale anche colui il quale non risulti iscritto in albi speciali o non possieda una specifica abilitazione professionale.

Si è anche discusso se può rivestire tale ruolo la parte personalmente nel proprio interesse, qualora sia esperta in una particolare arte o scienza.
In assenza di un espresso divieto in tal senso, si sono sviluppate due diverse tesi:
  1. secondo una prima tesi la parte può assumere personalmente soltanto la funzione di rappresentanza in giudizio ex art. 86 del c.p.c., ma non l’assistenza tecnica, in assenza di una specifica norma in tale senso;
  2. secondo la tesi contrapposta, invece, deve ritenersi possibile che la parte possa prendere parte alle attività peritali con i poteri propri del c.t.p. argomentando dai poteri che le vengono riconosciuti dagli artt. 194-197 c.p.c.

Secondo quanto disposto dall’art. 90 delle disp. att. c.p.c., il cancelliere ha l’obbligo di dare avviso ai c.t.p. dell'inizio delle indagini predisposte dal c.t.u.; in tal modo si consente al c.t.p. di svolgere la sua funzione di controllo sull'operato del c.t.u., a garanzia del rispetto del contraddittorio in ogni momento di svolgimento dell'attività dell'ausiliario di ufficio.

Il c.t.p., infatti, sarà così posto in condizione di:
1. intervenire e assistere la parte durante lo svolgimento delle indagini peritali (della sua presenza occorre farne menzione, a pena di nullità, nel relativo processo verbale);
2. presentare istanze ed osservazioni al c.t.u., il quale a sua volta sarà tenuto ad inserirle nella sua relazione o ad allegarle, se presentate in forma scritta;
3. sollecitare l'assunzione di diversi elementi di valutazione o accertamenti fattuali (il c.t.u. non è comunque obbligato a raccogliere gli elementi fatti presenti dal c.t.p.);
4. partecipare all'udienza ed alla discussione in camera di consiglio ex art. 197 del c.p.c., potendo anche interloquire, previa autorizzazione del presidente, al fine di svolgere le sue considerazioni in ordine ai risultati delle indagini.

La più rilevante forma di controllo svolta da c.t.p. sull'operato del c.t.u. consiste nella possibilità di redigere una relazione scritta da sottoporre allo stesso c.t.u. o, per mezzo del difensore, direttamente al giudice.

La relazione del c.t.p. non rientra nel regime delle preclusioni istruttorie in quanto deve qualificarsi al pari della “argomentazione”, a meno che per mezzo di essa non vengano allegate nuove circostanze di fatto oppure riprodotti documenti prima non prodotti.

In sede di decisione della controversia, il giudice non ha alcun obbligo di motivare il suo dissenso dalle allegazioni difensive del c.t.p., qualora la sua decisione venga fondata su considerazioni incompatibili con quelle espresse dagli ausiliari delle parti.

Massime relative all'art. 201 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 38922/2021

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, le risultanze della consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale il contraddittorio si realizza pienamente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/06/2019).

Cass. civ. n. 9483/2021

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2019).

Cass. civ. n. 33503/2018

La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/09/2011).

Cass. civ. n. 25662/2014

Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 cod. proc. civ. ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell'art. 154 cod. proc. civ., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato.

Cass. civ. n. 17269/2014

La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, nè in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicchè la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente.

Cass. civ. n. 20821/2006

Poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali; nè egli è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri ordinatori, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.

Cass. civ. n. 5687/2001

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.

Cass. civ. n. 15572/2000

La consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che se non esplicitamente confutata in sentenza deve per implicito essere ritenuta come disattesa.

Cass. civ. n. 5544/1999

Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorché contestati dalla controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice (pur non costituendo necessariamente prova dei fatti allegati).

Cass. civ. n. 5151/1998

Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, e disporre nuova consulenza d'ufficio atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.

Cass. civ. n. 8240/1997

Poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattendere le conclusioni in essa contenute senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali.

Cass. civ. n. 4437/1997

La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 245/1995

Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Cass. civ. n. 1811/1994

Poiché la nomina del consulente, a sensi dell'art. 201 c.p.c., costituisce mera facoltà della parte, l'omesso esercizio di tale facoltà o la mancata partecipazione del nominato consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente dell'ufficio e la successiva mancata compilazione e allegazione di relazione del consulente di parte, non escludono la possibilità del motivato dissenso da parte del difensore rispetto alle valutazioni del C.T.U., né ostano alla formulazione di eventuali sue contestazioni anche in sede prettamente tecnico-scientifica.

Cass. civ. n. 8976/1992

La natura ordinatoria del termine assegnato alle parti dal giudice (nella specie, per la nomina di un consulente tecnico di parte, ex art. 201 c.p.c.) non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine è quello della proroga prima del verificarsi di essa, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. Pertanto, il decorso del termine ordinatorio senza la previa presentazione di un'istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività.

Cass. civ. n. 245/1983

I consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse.

Cass. civ. n. 3610/1982

L'accertare se le garanzie predisposte per assicurare l'intervento delle parti alle operazioni del consulente tecnico siano state rispettate, rientra nei compiti del giudice del merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Cass. civ. n. 706/1981

Quando il giudice del merito ritenga di dovere prestare completa adesione al parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni del consulente di parte, dovendosi queste intendere rifiutate, eventualmente, anche per implicito. Infatti, le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni.

Cass. civ. n. 5286/1980

Nel vigente ordinamento processuale, dominato dal principio della libera formazione del convincimento del giudice del merito, non è a questo vietato, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte — anche se avversariamente impugnata e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale — qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.

Cass. civ. n. 4645/1978

Le ammissioni del consulente tecnico di parte — così come quelle del difensore — non hanno valore confessorio, ma costituiscono validi indizi che il giudice di merito può liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento.

Cass. civ. n. 241/1978

Il giudice può trarre argomenti di valutazione, con valore di indizi, anche dalle ammissioni e dal comportamento del consulente tecnico di parte.

Cass. civ. n. 4707/1977

Le spese della consulenza tecnica di parte rientrano fra quelle al cui rimborso il soccombente deve essere condannato, a norma dell'art. 91 c.p.c.

Cass. civ. n. 522/1950

La mancata prefissione del termine per la nomina dei consulenti di parte non importa alcuna sanzione di nullità potendo le parti, in difetto della formalità richiesta dall'art. 201 del codice di procedura civile sempre supplire procedendo alla nomina predetta finché il consulente di ufficio non abbia espletato il suo incarico.

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Consulenze legali
relative all'articolo 201 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A.S. chiede
venerdì 27/08/2021 - Lombardia
“Sono stato citato per danni ed è in corso una causa civile nella quale è stata richiesta una Consulenza Tecnica.
Anche se sono parte in causa posso partecipare come Consulente Tecnico di Parte? Preciso che sono un ingegnere ed ho le qualifiche professionali opportune per il caso specifico.
Se poi non presenziassi fisicamente alle operazioni peritali potrei comunque intervenire sulla bozza di perizia del Consulente Tecnico d’Ufficio e presentare le mie controdeduzioni come CTP?”
Consulenza legale i 03/09/2021
Riguardo al primo dei quesiti posti, la possibilità, per la parte, di svolgere il ruolo di consulente tecnico “di se stessa” non è espressamente contemplata dal codice ed è stata, pertanto, oggetto di discussione.
In merito si contrappongono una tesi negativa, che fa leva proprio sulla mancata previsione legislativa (mentre, rispetto all’attività di difesa vera e propria, l’art. 86 c.p.c. ammette, sia pure entro certi limiti, la difesa personale della parte), e una tesi positiva, che trova peraltro conforto in Tribunale Napoli, 23/10/1994 (“la parte che sia professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, o perché dotata di una specifica abilitazione oppure perchè ritenuta competente dal giudice, può svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse”).
Del resto il testo dell’art. 201 c.p.c. è piuttosto chiaro nell’enunciare il carattere facoltativo della nomina del C.T.P. (le parti “possono nominare [..] un loro consulente tecnico”).
In ogni caso, occorre tenere presente che, come ribadito dalla Cassazione, “la nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, né in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicché la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente” (Cass. Civ., Sez. II, sent. 03/05/2018, n. 10511).
Anche sulla scorta di tali principi, possiamo rispondere alla seconda delle domande formulate nel quesito: la parte che svolga anche il ruolo di consulente tecnico di se stessa potrà presentare osservazioni e controdeduzioni rispetto alla consulenza redatta dall’ausiliario del Giudice, anche qualora non abbia presenziato alle operazioni peritali (sarebbe consigliabile, però, partecipare a queste ultime).

PIERLUIGI R. chiede
mercoledì 04/04/2018 - Piemonte
“Buongiorno,
in una causa civile relativa a difetti nella ristrutturazione di un immobile, in qualità di Direttore Lavori, in primo grado sono stato condannato in solido con l'impresa al risarcimento dei danni per un importo di circa € 35.000 (oltre alle spese legali) al proprietario dell'immobile ristrutturato.
Il giudice, riconoscendo i danni richiestimi, ha escluso € 5.000 relative a spese di C.T.P. sostenute dall'attore con la motivazione che "non vi è evidenza del pagamento di tali spese da parte dell'attore"
Ora l'attore, producendomi le ricevute dei bonifici di pagamento delle 5.000 €, pretende comunque che gli sia rimborsata anche questa spesa, minacciando altrimenti una nuova causa con addebito di tutte le spese conseguenti.

L'attore può farmi nuovamente causa anche se il problema è già stato giudicato? Se si .... mi conviene pagare subito ed evitare così la causa?”
Consulenza legale i 17/04/2018
Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle di cui è possibile chiedere il rimborso in sede di giudizio.
In proposito occorre, però, distinguere tra spese sostenute per la consulenza tecnica stragiudiziale e spese sostenute per l’assistenza del consulente tecnico di parte in occasione del giudizio.
Di recente le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di riassumere i termini della questione con sentenza n. 16990/2017.
Il rimborso delle spese di consulenza tecnica stragiudiziale, infatti, ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un tecnico nella fase precontenziosa, ed è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
Le spese di assistenza tecnica in giudizio sono ripetibili dalla parte vittoriosa, analogamente agli onorari di avvocato e alle altre spese di causa. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa ex art. 75 disp. att. c.p.c.
Infatti la consulenza di parte espletata nel corso di un giudizio ha natura di allegazione difensiva, e le relative spese vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi dell'art. 92 del c.p.c., comma 1.
Nel caso in esame, stando a quanto riferito, il giudice in sentenza avrebbe rigettato la domanda di rimborso delle spese di C.T.P. relative all’assistenza tecnica prestata in corso di causa, sul presupposto della mancata prova dell’effettivo pagamento delle stesse. Tale motivazione sembrerebbe porsi in evidente contrasto con i principi esposti dalla giurisprudenza appena richiamata.
Se si fosse trattato di spese relative all’assistenza stragiudiziale, da trattarsi alla stregua della disciplina del danno emergente, controparte potrebbe essere incorsa in una preclusione istruttoria, non avendo provato nel corso del giudizio l’avvenuto esborso delle relative somme.
Per essere più precisi occorrerebbe però conoscere la tempistica dei pagamenti con riferimento alle effettive scadenze dei termini processuali.
Trattandosi di spese relative all’assistenza prestata dal consulente in giudizio, controparte potrebbe ancora impugnare il relativo capo della sentenza. Certamente non potrebbe avanzare in un nuovo, separato giudizio la domanda di rimborso già proposta.
Nel caso in cui la sentenza fosse passata in giudicato, infatti, vi osterebbe il principio del ne bis in idem. Qualora invece - come nel caso che ci occupa - non si fosse ancora formato il giudicato, si verterebbe in un’ipotesi di litispendenza ex art. 39 del c.p.c. (stessa causa pendente dinanzi ad uffici giudiziari diversi), che secondo Cass. SS. UU. 27846/2013 opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi, o di riunione di procedimenti ex art. 273 del c.p.c. (qualora la pluralità di procedimenti relativi alla stessa causa riguardi il medesimo ufficio giudiziario).
In ogni caso l’esame degli atti e, nello specifico, della sentenza emessa tra le parti, consentirebbe di fornire una risposta più esaustiva e maggiormente aderente alle caratteristiche del caso concreto.


Daniela L. chiede
martedì 20/03/2018 - Liguria
“Il CTP può nominare a sua volta un " ausiliario " al pari del CTU?
So che la norma prevede una numero uguale di consulenti ( di solito se i CTU nominati sono Psicologo e Psichiatra, è lecito nominare due figure professionali analoghe.
Nel caso invece sia nominato un solo CTU la questione, a mio avviso, diventa diversa.
Siamo, nello specifico, in CTU per affido minore e valutazione capacità genitoriali; il Presidente del collegio formalizzerà l' incarico alla Dott.ssa XY psicologo.
Il collega che lavora con me sostiene che può fare da mio ausiliario..
Chiedo quindi il vostro parere in merito.
Grazie
dl”
Consulenza legale i 26/03/2018
Il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) è colui che assiste la parte durante lo svolgimento di una consulenza.
Nel processo civile l’attività del C.T.P. è regolamentata dall’art. 194 c.p.c. secondo il quale “le parti possono intervenire alle operazioni compiute dal consulente tecnico d’ufficio o personalmente o attraverso la nomina dei propri consulenti”.
La nomina del C.T.P. non è obbligatoria, ma costituisce una facoltà che viene data alla parte.
Il C.T.P. entra a far parte del processo mediante l’atto di nomina di cui all’art. 201 c.p.c. e trova il suo presupposto nella nomina di un consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’art. 191 c.p.c. Il citato art. 201 c.p.c. prevede che il Giudice assegni alle parti un termine per la nomina dei rispettivi C.T.P.
L’art. 191 c.p.c., invece, prevede che “ nei casi previsti dagli artt. 61 e seguenti, il giudice istruttore nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone”.
Il C.T.P. ha il ruolo di assistere il proprio cliente con il compito di affiancare il CTU nell’espletamento del suo incarico durante le operazioni peritali appurando la correttezza della consulenza producendo ulteriore documentazione.

Quanto al valore della consulenza tecnica di parte, quest’ultima può avere un peso decisivo nella formazione dell’idea del giudice. “Le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento nel quale il perito di parte ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice liberamente. Pertanto, qualora il magistrato le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso il suo convincimento”. (cfr. Cass. 18 settembre 2015, n. 18303).

Riguardo al numero dei consulenti di parte rispetto a quello dei consulenti di ufficio e dei suoi ausiliari, nei procedimenti penali, tale rapporto costituisce oggetto di legge. L’art. 225, 1 comma c.p.p afferma che “ disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti”.
Per cui i C.T.P., per ogni parte, non possono superare il numero dei periti. Pertanto, se in una perizia in cui sia stato nominato un solo perito, vi sarà un CTP per ogni parte.
Nel codice civile, invece, non si fa alcuna menzione riguardo al numero del consulenti di parte, né esistono sentenze della Cassazione in merito. Esiste solo dottrina secondo la quale “la parte può avvalersi di più di un CTP non solo nell’ipotesi in cui il CTU si avvalga di più di un collaboratore, ma anche quando ciò non avvenga”.
Alla luce di quanto esposto riteniamo che, nel caso sottoposto al nostro esame, trattandosi di fattispecie di natura civilistica e , quindi, da risolvere mediante l’applicazione del codice civile, riteniamo, nel silenzio della normativa, che si può legittimamente nominare un ausiliario del CTP. Sarà poi il giudice a valutare, nel caso concreto, la necessità o meno della nomina di un secondo tecnico di parte.


Daniele G. chiede
lunedì 17/10/2016 - Veneto
“Gentili Signori, vi espongo il Fatto : appartengo ad una associazione professionale sono un ingegnere libero professionista associato con un architetto. Un cliente privato ci incarica per iscritto di realizzare 2 opere, consegniamo entrambi i progetti, ci firma la lettera di consegna, realizza solamente una delle 2 opere, paga la prima parcella relativa alla 1° opera, non realizza la seconda opera e non vuole pagare la parcella. Iniziamo la causa, non riusciamo a trovare una soluzione transattiva e il Giudice nomina il CTU.
Ora la domanda che vi pongo è la seguente:
io, che ho seguito la progettazione insieme all'altro socio e ad altri collaboratoti esterni, posso eseguire la mia parte di CTP, partecipare alle riunioni con il CTU e scrivere le memorie tecniche ?
Vi scrivo per scrupolo personale in quanto l'ho già fatto in precedenza in altri contenziosi e non ho avuto alcun problema, almeno che non vi sia un articolo del C.C. che lo vieti.
Rimango in attesa di un vostro sollecito riscontro.

Consulenza legale i 24/10/2016
Né nel codice di procedura civile, né nella disposizioni di attuazione dello stesso esiste alcuna norma specifica sul consulente tecnico di parte che stabilisca i requisiti per la nomina (a differenza di quel che accade, ad esempio, in sede penale).
Teoricamente, quindi, anche la parte può essere nominata CTP di sé stessa, non vi sono profili di illegittimità in senso stretto.
E’ pur vero, tuttavia, che in casi come questo la scelta dev’essere dettata, ad avviso di chi scrive, più da ragioni di opportunità che di legittimità: pare, infatti, che possa avere più peso ed attendibilità un tecnico, che pur essendo "di parte", quindi che agisce comunque nell’interesse di una parte soltanto – risulti del tutto estraneo al processo.

Francesco B. chiede
mercoledì 21/01/2015 - Lazio
“Desidero sapere se, nel caso di nomina di CTU e dei contestuale nomina di CTP in un procedimento civile, il consulente tecnico di una parte abbia diritto a ricevere copia che il consulente tecnico dell'altra parte ha fornito al CTU, ovvero se abbia semplicemente diritto a prenderne visione.”
Consulenza legale i 26/01/2015
Non esiste una norma che espressamente sancisca quali sono i comportamenti che deve tenere il CTU (consulente tecnico d'ufficio) nei confronti dei CTP (consulenti tecnici di parte). Il codice di procedura civile, in riferimento alla figura del CTP, dice solamente "Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche" (art. 201, secondo comma).

Questa disposizione va letta unitamente ai principi generali del processo civile, in particolare:
- il principio del contraddittorio, diritto che va garantito a tutte le parti coinvolte nel giudizio;
- il principio dispositivo, in base al quale il giudice dovrà porre a fondamento della sua decisione soltanto gli elementi di prova forniti dalle parti, salvo casi eccezionali.

Ne consegue che il CTU può esaminare solo i documenti ritualmente prodotti dalle parti nelle forme previste dal codice di rito. Quindi, documenti eventualmente prodotti dalle parti al di fuori dei casi tipizzati, non possono essere utilizzati dal giudice, e pertanto, a maggior ragione, nemmeno dal CTU.

Pertanto, per rispondere al quesito proposto, si devono distinguere due ipotesi:
1. i documenti forniti da un CTP al CTU e che questi non possa utilizzare non devono essere forniti alla controparte, in quanto nemmeno il consulente del tribunale può tenerli in considerazione (il CTU dovrebbe rifiutare di accettarli). Va ricordato che il CTU non è tenuto a eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, in quanto egli è vincolato unicamente alle richieste ai quesiti postigli dal giudice (Cass. civ., sez. II, 23.5.1981 n. 3401);
2. eventuali documenti forniti, ad esempio, su richiesta del giudice o comunque in maniera lecita, devono essere prontamente forniti anche ai CTP delle altre parti in causa, le quali hanno il diritto di difendersi e replicare in ordine agli stessi, in virtù del diritto al contraddittorio e dell'inviolabile diritto di difesa (art. 24 Cost.). Non si tratta di un mero diritto di "presa visione", ma di un vero diritto ad esaminare tutti i documenti su cui si baserà la relazione del consulente, poiché essi, entrando "nella perizia", di fatto entrano "nel processo" e quindi devono poter essere oggetto di contestazione della parte contro cui sono prodotti. E' chiaro che, laddove si tratti di documenti cartacei, sarà semplice fornire una copia: se quanto fornito dal CTP è invece un oggetto di altra natura (es., un calco dentale), l'altro CTP avrà diritto ad esaminare il reperto in altro modo, da concordare con il CTU.

Antonio F. chiede
sabato 07/12/2013 - Campania
“Salve, sono alla mia prima esperienza da CTU ed avrei un quesito, probabilmente dettato dall'inesperienza: In qualità, appunto, di CTU ho ricevuto la nomina di un CTP prima dell'inizio delle operazioni peritali a mezzo PEC (il CTP della controparte è stato nominato in udienza). Ho richiesto che mi venga consegnato, entro i termini stabiliti dal Giudice (primo accesso), copia della nomina depositata in cancelleria. Ho sbagliato? Come devo comportarmi se, al primo accesso, non ricevo tale copia? Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.”
Consulenza legale i 12/12/2013
La Corte di Cassazione, con sent. 9231/2001, ha stabilito che l'irregolarità della nomina del CTP implica nullità della medesima solo nella misura in cui abbia determinato una lesione del diritto di difesa della controparte. Non sembra quindi spettare al CTU il compito di verificare i poteri di colui che si affermi essere CTP, essendo onere della controparte contestare la regolarità della nomina. Se però il CTU avesse fondati dubbi sulla nomina del CTP che ha inviato la pec, è consigliabile recarsi personalmente in cancelleria per verificare il deposito dell'atto di nomina.

Roberto chiede
domenica 29/01/2012 - Marche

“Con sentenza depositata la Corte D'Appello, ha condannato la controparte all'indennizzo del mio avvocato, oltre le spese del Tribunale.Vorrei sapere, cortesemente, se il CTP, rientra nelle spese sostenute, e liquidate dalla controparte soccombente. In attesa ringrazio anticipatamente.-”

Consulenza legale i 02/02/2012

In materia di spese processuali, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza: la parte sconfitta nel giudizio sopporta le spese che ha sostenuto e rimborsa quelle sostenute da parte vittoriosa. Tale principio è sancito dall'art. 91 del c.p.c. che al primo comma stabilisce che il giudice, con sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme agli oneri della difesa.

Qualora il giudice non abbia escluso la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice perchè ritenute superflue o eccessive ai sensi dell'art. 92 del c.p.c., le spese relative al compenso del c.t.p. rientrano tra quelle che devono essere rimborsate dalla parte soccombente.


Rossano chiede
martedì 19/07/2011 - Toscana

Buongiorno, vorrei sapere se una parte interessata può partecipare ad una perizia tecnica su di una proprietà immobiliare ove risiede l'altra parte interessata, durante la perizia fatta dal CTU con l'ausilio dei CTP. Personalmente, non vorrei nella mia residenza la presenza dell'altra parte interessata o controparte. Grazie”

Consulenza legale i 22/07/2011

Secondo quanto dispone l’art. 194 del c.p.c., ultimo comma, quando il CTU svolge la perizia tecnica presso i luoghi di causa “le parti possono intervenire alle operazioni di persona o a mezzo dei propri consulenti tecnici di parte e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni o istanze”.


FILIPPO B. chiede
martedì 15/03/2011 - Campania

“Vorrei sapere, cortesemente, se il CTP può, in caso di indisponibilità, delegare un proprio incaricato a partecipare ad una riunione col CTU.

Grazie.
Filippo Belgiglio”

Consulenza legale i 15/03/2011

Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova, ma allegazioni difensive di contenuto tecnico. Non è necessario che ogni attività connessa con l'incarico affidatogli sia espletata personalmente dal consulente tecnico di parte, il quale, in caso di indisponibilità, ben può avvalersi, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice, della collaborazione di persone qualificate. Rileva unicamente che egli valuti le risultanze delle indagini compiute da terzi, facendole proprie o sottoponendole ad elaborazione critica nel contesto dei rilievi e delle osservazioni alla relazione peritale, e utilizzandole perciò come fonti strumentali del proprio accertamento.


De L. G. chiede
lunedì 14/03/2011 - Campania

“E' vero che le parti in causa possono intervenire alle operazioni peritali, tramite il loro consulente tecnico, ma è pur vero che questi ultimi, devono essere preventivamente nominati dalle parti, tramite biglietto di cancelleria (art. 201 c.p.c.), atteso che il C.T.U. risulta privo di legittimità a ricevere nomine.”

Consulenza legale i 14/03/2011

Con riguardo alla nomina del consulente tecnico di parte si precisa che essa può essere fatta in due modi. Il procuratore può fare la nomina alla stessa udienza per il conferimento dell’incarico al C.T.U. ex art. 184 del c.p.c.. Oppure, in un secondo momento, il procuratore può depositare in cancelleria apposita istanza di nomina, contenente il nome del perito di parte, di cui sono forniti tutti i recapiti telefonici; ciò entro i termini assegnati dal giudice o prima dell’inizio dello svolgimento delle operazioni peritali.


Sergio D. chiede
mercoledì 09/02/2011 - Lombardia

“Buongiorno, Vi scrivo perché avrei bisogno di un'informazione.
Nei prossimi tempi ci saranno delle riunioni tra il mio Perito di parte e il Perito CTU nominato dal giudice.
Vorrei sapere se per legge, come mio diritto alle udienze, nella qualità di citato in causa, posso partecipare silenziosamente (come muto) alle riunioni con il CTU. Dato che nessuno meglio di me ha chiarezza sui fatti, il mio "ascoltare" sarebbe propizio alle informazioni da comunicare al mio Perito che pago al fine del miglior esito, per le eventuali successive riunioni.

Il mio Perito dice che è fattibile, ma vorrei avere delle concrete giustificazioni, da premettere nel caso il CTU mi rifiutasse.

Ringrazio vivamente per la Vostra cortesia nella risposta.”

Consulenza legale i 11/02/2011

Il secondo comma dell'art. 194 del c.p.c. disciplina l'ipotesi (assolutamente prevalente nella prassi) in cui il consulente compia indagini da sè solo, senza il giudice: le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. In tal modo è garantito il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio.


Edgardo Z. chiede
venerdì 19/11/2010
“Qualora l'ordinanza di ammissione della C.T.U. abbia omesso di assegnare il termine ordinatorio per la nomina del C.T.P., le parti sono comunque facultate a nominare il proprio consulente, nel termine di prassi diffusa "prima dell'inizio delle operazioni peritali"?”
Consulenza legale i 22/11/2010

L'omessa indicazione del termine per la nomina del c.t. di parte non determina la nullità dell'ordinanza di nomina del c.t.u.; il consulente di parte può essere nominato fino a che il c.t.u. non abbia iniziato le operazioni; la parte potrà comunque chiedere l'integrazione del provvedimento ex art. 289 del c.p.c..
Parte della dottrina e della giurisprudenza prevedono la possibilità di nomina del c.t. di parte sino a che il c.t.u. non abbia esaurito il suo compito.
Il c.t. di parte può essere sostituito nel corso della consulenza.


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