Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5200 del 28 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La patologia processuale dell'attivitą del consulente tecnico d'ufficio, idonea a determinare la nullitą della relazione ed il conseguente venir meno del suo diritto alla liquidazione del compenso, deve essere necessariamente oggetto di declaratoria da parte del giudice del merito cui compete, in via esclusiva, detta valutazione.

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