Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1074 del 10 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L'iscrizione dei consulenti tecnici negli albi dei tribunali, in ragione della loro competenza specifica, č diretta a facilitare la scelta del giudice, nonché ad assicurare una distribuzione degli incarichi, ma non comporta un limite al potere di scelta del giudice medesimo, in quanto l'inosservanza dei criteri fissati in proposito dagli artt. 61 c.c. e 22 disp. att. c.p.c., con l'affidamento dell'incarico a consulente iscritto all'albo di altro tribunale, o non iscritto in alcun albo, non incide sulla validitā della consulenza tecnica.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.