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Articolo 259 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Modo dell'ispezione

Dispositivo dell'art. 259 Codice di procedura civile

All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore (1), assistito, quando occorre, da un consulente tecnico [61 c.p.c. ss.] (2), anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede (3). In tal caso delega il giudice istruttore del luogo (4) a norma dell'articolo 203.

Note

(1) Si ritiene che l'ispezione eseguita da un giudice istruttore che si sia successivamente dichiarato incompetente in relazione alla causa assegnatagli conservi la sua efficacia probatoria: in altre parole, essa potrà essere utilizzata ai fini della decisione da parte del giudice competente, anche se diverso da quello che ha materialmente effettuato l'ispezione.
(2) A volte l'ispezione richiede particolari competenze tecniche (si pensi ad una visita medica specialistica, ad esempio): in questi casi, il giudice istruttore può farsi assistere da un consulente tecnico. La nomina del c.t.u. può essere appositamente disposta in relazione all'ispezione, ovvero l'assistenza può essere prestata da un consulente già nominato nella precedente fase di giudizio.
In ogni caso, le parti possono assistere personalmente all'assunzione del mezzo di prova secondo quanto previsto dall'art. 206.
(3) Di regola, la competenza ad eseguire l'ispezione è del giudice istruttore della causa anche se il mezzo di prova deve essere espletato al di fuori della circoscrizione del tribunale: secondo l'art. 203 c.p.c., invece, l'assunzione delle prove al di fuori della circoscrizione va delegata al giudice del luogo.
Viene prevista una sola eccezione, l'esistenza di esigenze di servizio che impediscano al g.i. di allontanarsi dalla sua sede.
(4) Ai sensi dell'art. 66, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, l'originaria parola "pretore" è stata sostituita da "giudice istruttore del luogo".

Spiegazione dell'art. 259 Codice di procedura civile

L'ispezione giudiziale ha natura di prova diretta, in quanto si realizza mediante osservazione delle fonti di prova (cose, persone, luoghi) al di fuori del processo, acquisibili non nella loro entità fisica, ma soltanto come risultanze conoscitive, oggetto di osservazione o percezione diretta da parte del giudice.

Se l'ispezione deve eseguirsi al di fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore vi procede personalmente, anche in deroga all'art. 203 del c.p.c., salvo che ricorrano esigenze di servizio tali da impedire l'allontanamento dalla sede.

Nel caso in cui, invece, lo svolgimento delle indagini richieda particolari competenze tecniche, il giudice può valutare discrezionalmente e insindacabilmente di procedere all'ispezione facendosi assistere da un consulente tecnico, il quale dovrà essere stato in precedenza designato od appositamente nominato ai sensi degli artt. 191 e ss. c.p.c. (la relativa decisione si ritiene incensurabile in sede di giudizio di legittimità).

Nelle particolari ipotesi in cui la consulenza sostituisca l'ispezione giudiziale, sarà la stessa consulenza ad assumere rilievo primario ed autonomo e porsi come fonte oggettiva di prova (un esempio ricorre nel caso dell'ispezione corporale di cui al primo comma dell'art. 260 del c.p.c., eseguita dal solo consulente).

Secondo quanto disposto dall’art. 206 del c.p.c., fatto salvo il caso dell'ispezione corporale, di cui all'art. 260 c.p.c., le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova; è stato, peraltro, ritenuto che l'ispezione compiuta in assenza di contraddittorio debba considerarsi nulla, mentre se le parti, debitamente avvertite, non compaiano e non giustifichino l'assenza, le operazioni di ispezione possono comunque continuare.

Si ritiene inapplicabile all’ispezione l’art. 208 del c.p.c. (relativo alla decadenza dall'assunzione dei mezzi di prova), in quanto previsto unicamente con riferimento alle prove disposte su istanza di parte.

Dell’eseguita ispezione va redatto, ex art. 207 del c.p.c. processo verbale, per la cui validità è necessaria soltanto la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo redige, e non anche delle parti eventualmente presenti.
La mancata redazione del verbale si ritiene che sia non solo causa di nullità , ma anche di inesistenza dell'ispezione, il che non consente al giudice di motivare la decisione della causa basandosi sul semplice ricordo dell'ispezione.

Va anche precisato che, poiché il sopralluogo per l'ispezione giudiziale non è un atto personale del giudice, ma un atto d'ufficio, che deve concretizzarsi in un processo verbale, l'utilizzazione e valutazione delle risultanze del sopralluogo, da parte del giudice investito della decisione, non richiede che vi sia identità fra tale giudice e quello che abbia materialmente effettuato il sopralluogo medesimo.

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