Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14906 del 6 luglio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancanza o l'invaliditā della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non č motivo di nullitā della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta č insindacabile in sede di legittimitā, cosė come quella di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere, ove la stessa sia sorretta da adeguata motivazione.

(massima n. 2)

La mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisce una mera irregolaritā formale, inidonea a determinare l'invaliditā del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassativitā delle nullitā.

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