Contenuto ed estensione del privilegio. Significato delle espressioni “spese di giustizia”, “atti conservativi o di espropriazione”
Si è già accennato (
art. 2751 del c.c.) all’innovazione introdotta per questo privilegio dal nuovo codice, con l’includerlo fra i privilegi speciali, mentre prima figurava tra quelli generali. Ma in sostanza, per tutto il resto, il contenuto dell’art. 2755 corrisponde, con lievi modificazioni, a quello del codice precedente.
L’espressione “spese di giustizia” è molto ampia, il legislatore con essa ha inteso riferirsi non solo alle spese giudiziali, ma a tutte quelle che il creditore è stato costretto a fare per la realizzazione del suo diritto, anche senza l’intervento del giudice. Devo però avere sempre per oggetto un atto conservativo o di espropriazione di beni mobili. Le spese per atti concernenti beni immobili danno luogo all’altro privilegio analogo di cui all’
art. 2770 del c.c..
Atti conservativi sono quelli che hanno ad oggetto la conservazione della garanzia, generica o specifica, spettante ai creditori sui beni del debitore, in particolare il sequestro conservativo o giudiziario. Atti di espropriazione sono quelli che tendono direttamente alla liquidazione giudiziale dei beni stessi, a cominciare dalla notificazione del titolo esecutivo, per finire nella vendita e nella distribuzione del prezzo ricavato da quest’ultima ai creditori.
Anche le spese dei giudizi di cognizione, costituenti un incidente del processo conservativo o di espropriazione, che il credito fosse obbligato di sopportare per condurre avanti ed esaurire il processo iniziato, sarebbe assistito dal privilegio in esame.
Requisito delle spese: interesse comune dei creditori
Condizione indispensabile per la sussistenza del privilegio è che le spese siano fatte nell’interesse comune dei creditori: esse cioè devono avere, almeno potenzialmente, l’attitudine di riuscire vantaggiose per la massa dei creditori. Se fossero fatte nell’interesse esclusivo del creditore procedente, questi non potrebbe invocare il privilegio in esame, ma del caso quello diverso di cui fosse munito il suo credito, come si è visto nella spiegazione dell’
art. 2749 del c.c..
Non presentano il requisito suddetto, e possono pertanto avvalersi di questo privilegio, le spese incontrate dal creditore per l’esercizio dell’azione surrogatoria o revocatoria, poiché tali azioni spiegano i loro effetti solo a vantaggio di colui che le esercita.
Tale condizione verrebbe meno, e quindi non potrebbe più invocarsi il privilegio in esame, se le spese, pur essendo idonee, al momento in cui gli atti furono compiuti, a giovare alla massa dei creditori, avessero in seguito perduto tale attitudine per colpa dello stesso creditore: come, ad esempio, se gli atti fossero divenuti inefficaci per decorso del termine entro il quale avrebbero dovuto essere proseguiti.
Spese di gratuito patrocinio. Spese di giustizia penale
Le spese di gratuito patrocinio anticipate dall’erario sono anch'esse assistite dal privilegio nei casi in cui questo potrebbe essere invocato dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, acui lo stato si sostituisce nell'azione contro la parte avversa.
Quanto alle spese di giustizia penale, esse godono di un altro privilegio, come vedremo nel commento dell'
art. 2768 del c.c..