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Articolo 190 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Comparse conclusionali e memorie

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 190 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.

[Le comparse conclusionali debbono essere depositate (1) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi (2).

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.]

Note

(1) Il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica avviene presso la cancelleria: vanni deposti un originale da inserire nel fascicolo di parte e le copie destinate alla controparte e al fascicolo d'ufficio.
Il deposito costituisce una facoltà delle parti e non un obbligo: il mancato deposito di tali atti non comporta alcuna conseguenza.
(2) I termini per lo scambio delle comparse conclusionali si calcolano con riferimento alla rimessione della causa al collegio.

Brocardi

Replicatio est contraria exceptio, quasi exceptionis exceptio

Spiegazione dell'art. 190 Codice di procedura civile

La presente norma, con la quale il legislatore ha voluto regolare il procedimento di deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, va posta in collegamento sia con l'art. 281 quinquies del c.p.c. (che disciplina la decisione a seguito di trattazione scritta nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica) sia con l’art. 275 del c.p.c. (il quale stabilisce che nel precisare le conclusioni ciascuna delle parti può richiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio).

Discusso è quali siano le conseguenze che possono riconnettersi alla mancata assegnazione dei termini, da parte del giudice, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Infatti, mentre secondo una parte della giurisprudenza ciò costituisce motivo di nullità della successiva sentenza, poiché viene impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa (con conseguente violazione del principio del contraddittorio), secondo altro indirizzo giurisprudenziale tale mancata assegnazione del termine, così come la pronunzia della sentenza prima della scadenza dei termini già assegnati, non può considerarsi di per sé causa di nullità della sentenza stessa, essendo indispensabile, perché possa ritenersi violato il principio del contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia concretamente prodotto una lesione del diritto di difesa (sarà, dunque, necessario che la parte dimostri che l'impossibilità di assolvere all'onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica abbia impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni).

Il fatto che il legislatore abbia usato al primo comma di questa norma la congiunzione “e” per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica induce a concluderne che la perentorietà dei termini deve intendersi prevista sia per il deposito delle comparse conclusionali che delle memorie.
I termini decorrono dall'udienza di precisazione delle conclusioni e di rimessione della causa al collegio; essi sono rigorosamente prestabiliti e non possono essere modificati dal giudice se non per essere abbreviati (la loro eventuale inosservanza preclude l'esame della conclusionale o della memoria di replica depositata tardivamente).

Il 2° co. della norma consente al giudice di abbreviare il termine per il deposito delle comparse conclusionali, fino al limite di venti giorni a far tempo dalla rimessione della causa al collegio, mentre non prevede la possibilità di prorogare il medesimo termine su accordo delle parti.

Nulla viene detto in ordine alla abbreviazione del termine per il deposito delle memorie di replica, ed al riguardo mentre parte della dottrina ritiene che tale abbreviazione sia possibile soltanto in presenza di concorde richiesta di tutte le parti, altri ritengono che tale potere possa essere esercitato solo per motivate ragioni d'urgenza.

Il deposito, a cui qui si fa riferimento, consiste nel deposito in cancelleria, per mezzo del quale avviene la comunicazione all'altra parte degli scritti difensivi finali e si mette la comparsa o la memoria a disposizione dell'ufficio, che è il naturale destinatario della nota difensiva (lo scambio delle comparse, a seguito del quale ciascuna parte ritira la copia della comparsa avversaria nel momento in cui deposita la propria, avviene in attuazione delle esigenze proprie del contraddittorio).

In effetti le parti potrebbero sempre avvalersi, per comunicarsi questi scritti difensivi, delle altre modalità previste dal quarto comma dell’art. 170 del c.p.c. (notificazione o scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o a margine, del visto della parte o del procuratore), ma essendo in ogni caso richiesto il deposito nei termini fissati dall'art. 190, le suddette alternative assumono uno scarso rilievo pratico.

Indubbiamente ciascuna parte non ha alcun dovere, ma soltanto l'onere, di depositare conclusionali e memorie di replica nei termine di legge, con la conseguenza che se ciò non dovesse avvenire, l'iter procedimentale non ne rimarrebbe ostacolato, in quanto il collegio dovrà comunque pronunciarsi, eventualmente facendo riferimento agli argomenti difensivi precedentemente formulati.
Costituisce, dunque, interesse di ciascuna delle parti effettuare il deposito della comparsa conclusionale, mentre secondo la dottrina dominante deve escludersi la possibilità per la parte di depositare una nota di replica se non ha preventivamente provveduto al deposito della comparsa conclusionale.

Sebbene, come prima visto, la mancata assegnazione del termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica non può essere causa di nullità della decisione intervenuta una volta trascorso il termine sufficiente a consentire il deposito delle stesse, è da ritenere nulla, invece, la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini fissati dallo stesso art. 190 per tale deposito, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

Le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, nonchè il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, intendendosi con ciò assicurare che, nella fase decisionale del procedimento, non venga alterato l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Si vuole in sostanza impedire alle parti di proporre nella comparsa conclusionale domande nuove, che dovevano essere proposte nella comparsa di costituzione e risposta, e che, in quanto tardive, non potranno essere prese in considerazione dal giudice.

La memoria di replica è un atto scritto che ha il contenuto di una mera risposta alle deduzioni avversarie, nella quale vengono illustrate ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, ed in cui non possono essere esposte questioni nuove o formulate nuove conclusioni.
Pertanto, anche in questo caso, qualora con tale atto venga prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (la loro funzione consiste nella possibilità, riconosciuta alle parti, di replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali).

Massime relative all'art. 190 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 25487/2021

La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni; ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale - nella specie - la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015).

Cass. civ. n. 10396/2021

In tema di diritti di privativa industriale, la domanda di conversione del brevetto nullo, suscettibile di essere proposta in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, può essere avanzata, in primo grado, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo la successiva attività difensiva destinata esclusivamente ad illustrare le conclusioni già rassegnate, sicché, ove sia svolta per la prima volta nella comparsa conclusionale, deve essere dichiarata inammissibile. (Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 3569/2021

Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2018).

Cass. civ. n. 4125/2020

La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusionali o delle memorie di replica è affetta da nullità, senza che la parte debba indicare, al momento dell'impugnazione, se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto sviluppare ove detto deposito fosse stato consentito; tuttavia, il giudice di appello, una volta constatata tale nullità, non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma è tenuto a decidere la causa nel merito, nei limiti delle doglianze prospettate. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 08/05/2018).

Cass. civ. n. 2779/2020

La sentenza emessa da un magistrato diverso da quello che, a seguito della precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione, deve ritenersi nulla, perché deliberata da un soggetto che è rimasto estraneo alla trattazione della causa. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del magistrato che ha già trattenuto la causa in decisione, non è sufficiente un decreto del capo dell'Ufficio che dispone la sostituzione, ma il nuovo giudice nominato deve convocare le parti dinanzi a sé perché precisino nuovamente le conclusioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/04/2018).

Cass. civ. n. 11547/2019

L'art. 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, correggendone la motivazione, ritenendo questione nuova quella afferente alla qualificazione di un contratto come definitivo anziché come preliminare, ai fini dell'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria o di prescrizione di quella ordinaria, in quanto lo scrutinio di tale questione implicava, per definizione, l'espletamento di nuove indagini di fatto).

Cass. civ. n. 15418/2016

I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purchè il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata.

Cass. civ. n. 20180/2015

È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 8737/2014

La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio.

Cass. civ. n. 315/2012

La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. Sicché, mentre è inammissibile l'eccezione di prescrizione in essa formulata per la prima volta, è invece ammissibile detta eccezione quando essa, già tempestivamente sollevata, sia stata soltanto estesa alla parte che abbia proposto un intervento innovativo in causa all'udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti, atteso che l'intervento innovativo (sia esso principale, sia adesivo autonomo) non incontra preclusioni assertive, ma soggiace a quelle istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega, il debitore ha facoltà, nel primo atto successivo, di opporre all'interveniente la medesima prescrizione già tempestivamente eccepita nei confronti dell'altra parte.

Cass. civ. n. 7072/2010

È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, deliberata antecedentemente alla scadenza del termine di cui al citato art. 190 c.p.c., in relazione ad una causa da trattare con il rito ordinario ancorché fosse stata erroneamente assegnata alla "sezione famiglia" e nella quale i difensori avevano chiesto i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive memorie di replica).

Cass. civ. n. 6439/2009

La memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale.

Cass. civ. n. 6239/2009

Quando la decisione sia assunta dal tribunale in composizione monocratica o dal giudice di pace, difetta un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza, come nel caso della deliberazione collegiale disciplinata dall'art. 276 c.p.c.; ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria, ex art. 133 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e se, dunque, vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.

Cass. civ. n. 6293/2008

L'omessa assicurazione alle parti del potere di depositare le comparse conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c., conseguente al deposito della sentenza prima della scadenza del relativo termine, deve ritenersi in ogni caso motivo di nullità della sentenza stessa per violazione del diritto di difesa ed essendo essa inidonea al raggiungimento del suo scopo, che è quello della pronuncia della decisione anche sulla base dell'illustrazione definitiva delle difese che le parti possono fare proprio nelle conclusionali e, quindi, del loro esame, senza che, ai fini della deduzione di detta nullità con il mezzo di impugnazione, la parte sia tenuta ad indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato consentito il deposito della conclusionale, poiché, richiedendosi l'assolvimento di tale onere, si verrebbe impropriamente ad attribuire la funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento inerente il modo in cui, mediante il rispetto del noto principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione della decisione (contemplato dal primo comma dell'art. 161 c.p.c.), la parte può far valere la nullità stessa, ovvero al veicolo necessario per darle rilievo nel processo.

Cass. civ. n. 4805/2006

Nell'ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

Cass. civ. n. 509/2006

Ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 24 legge n. 353 del 1990, che unifica con la congiunzione «e» le comparse e le memorie di replica, la perentorietà dei termini è prevista per il deposito non soltanto delle comparse conclusionali ma anche delle memorie.

Cass. civ. n. 22970/2004

Con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicchè nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Pertanto, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito, che aveva escluso la fondatezza della domanda di revocazione, basata sul presunto errore — commesso dal giudice di prime cure — per il mancato esame di un fatto processuale, tendente ad attribuire allo stesso giudice il potere decisorio sul merito della controversia; fatto esposto, per la prima volta, nella comparsa conclusionale depositata nel corso del primo giudizio).

Cass. civ. n. 8849/2004

La parte che abbia depositato la comparsa conclusionale nel termine stabilito dall'art. 190 c.p.c. per l'udienza collegiale originariamente fissata e poi rinviata d'ufficio ad una successiva, non può lamentare la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per aver la controparte provveduto al deposito della comparsa conclusionale in relazione all'udienza originariamente stabilita perché, ai fini dell'osservanza del termine di deposito della comparsa conclusionale e, quindi del diritto di difesa, occorre far riferimento all'effettiva data di discussione della causa e non alla data originariamente fissata e poi rinviata.

Cass. civ. n. 9926/2001

L'errore in merito al computo dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale non comporta la nullità della sentenza, non essendo tale sanzione comminata da alcuna disposizione di legge.

Cass. civ. n. 2809/2000

Con la comparsa conclusionale, la parte può svolgere nuove ragioni di dissenso e contestazione, avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti già acquisiti alla causa, che non ampliano l'ambito oggettivo della controversia.

Cass. civ. n. 11999/1998

Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono esser formulate in comparsa conclusionale — e pertanto se ivi contenute non possono esser esaminate dal giudice — perché in tal modo sono sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale.

Cass. civ. n. 7977/1997

Nonostante la natura semplicemente illustrativa della comparsa conclusionale, si rende possibile rinunciare, attraverso di essa, a qualche capo della domanda, con conseguente restrizione del thema decidendum.

Cass. civ. n. 108/1997

Quando nella comparsa conclusionale delle varie tesi fra loro collidenti sostenute nell'atto di citazione o di appello, in via cumulativa o subordinata, ne venga adottata solo una che elida le altre, il principio di non contraddizione legittima il giudice a ritenere abbandonate le altre tesi e difese, senza che ciò si ponga in contrasto con la funzione propria della comparsa conclusionale, (il cui unico scopo è quello di illustrare le domande ed eccezioni proposte) o con il principio per cui, quale atto proveniente dal difensore, essa è insuscettibile di contenere dichiarazioni di valore confessorio.

Cass. civ. n. 2633/1993

La mancata comunicazione a controparte di una memoria ex art. 190, terzo comma, c.p.c. — la quale ha la semplice funzione di illustrare le conclusioni già proposte davanti al giudice istruttore, senza la possibilità di ampliare l'oggetto della controversia — determina l'esclusione dal fascicolo della memoria irritualmente depositata, che il giudice non può prendere in considerazione. Pertanto, ove non risulti che la sentenza impugnata abbia tenuto conto della memoria ai fini della decisione, non è configurabile un'ipotesi di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.

Cass. civ. n. 11975/1990

La comparsa conclusionale quale atto non sottoscritto dalla parte e perciò riconducibile alla sola volontà del procuratore è insuscettibile di contenere dichiarazioni con valore confessorio.

Cass. civ. n. 5751/1990

Attesa la mera funzione della comparsa conclusionale di illustrare le posizioni processuali precedentemente assunte, dalle conclusioni in essa esposte non può dedursi una volontà di rinunzia rispetto a quelle conclusioni contenute nei precedenti atti processuali che non vi siano state riprodotte.

Cass. civ. n. 982/1989

Le comparse conclusionali hanno la funzione di illustrare le conclusioni già precisate e pertanto non possono contenere domande nuove, né rispetto a queste ultime, se proposte, può ipotizzarsi un'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, possibile soltanto fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 190 Codice di procedura civile

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Adamo R. chiede
mercoledì 11/10/2017 - Sicilia
“vorrei sapere perchè se già nella causa si è scritto il procedimento e nulla è cambiato aspettando per anni la decisione del giudice e quando il mio avvocato finalmente me lo comunica mi dice che vuole essere pagato perchè deve presentare la comparsa conclusionale aggravandomi di ulteriore spesa legale io posso rifiutare di presentare la comparsa conclusionale? cosa succede? il giudice non può prendere lo stesso una decisione?”
Consulenza legale i 18/10/2017
La comparsa conclusionale (art. 190 c.p.c.) è un atto difensivo molto importante, in quanto consente di prendere posizione ed evidenziare gli esiti dell'istruttoria che si è svolta nel corso del procedimento.

Inoltre, tale atto "riassume" tutto il corso della causa ed è, dunque, molto utile al giudice per avere un quadro completo della causa da decidere.

Certamente non è un atto obbligatorio da depositare ma, da un lato, il giudice potrebbe non vedere di buon occhio il mancato deposito dello stesso e, d'altro lato, tale comportamento concederebbe "l'ultima parola" alla controparte, i cui atti conclusivi sarebbero gli unici ad essere letti dal giudice.

Le sconsigliamo, dunque, vivamente, di rifiutarsi di depositare la comparsa conclusionale.

Massimo B. chiede
mercoledì 30/11/2016 - Liguria
“Il 22 febbraio 2016, durante l'ultima udienza, il Giudice ha disposto espressamente, a verbale, la concessione dei termini ex 190 cpc. Dopo la consegna delle memorie conclusionali ma prima della consegna delle repliche, il Giudice è stato trasferito alla Corte di Appello dello stesso Tribunale.
Le repliche sono state consegnate nei termini.
Il nuovo Giudice nominato ha fissato un'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza dovrà riconcedere i termini (60+20), oppure potrà andare direttamente a sentenza utilizzando le memorie conclusionali e repliche già consegnate nei precedenti termini?


Consulenza legale i 06/12/2016
Va preliminarmente accennato alle conseguenze processuali in caso del trasferimento del giudice ad altro ufficio prima dell’emissione della sentenza.

Si sono occupati diverse volte del problema sia la giurisprudenza che il Consiglio Superiore della Magistratura, grazie ai quali si è consolidato un orientamento sul punto derivante da un interpretazione complessiva delle norme in materia di procedura civile.
Il Giudice che ha trattato il procedimento ed assunto le prove fino al momento del deposito degli scritti difensivi finali non necessariamente dev’essere lo stesso che decide sulla controversia, e ciò in forza dell’art. 174 codice di procedura civile, secondo il quale: “Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente [79 disp. att.]. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti”.
La regola generale, quindi, è quella dell’insostituibilità, ma può trovare deroga in alcune ipotesi tassative.

La giurisprudenza ha quindi precisato quali debbano essere le condizioni perché ciò avvenga senza pregiudizio per l’esito del procedimento, stabilendo che, ai fini della regolarità dell’emananda sentenza – nell’ipotesi in cui venga nominato un nuovo Giudice in sostituzione dell’altro – quest’ultimo fissi nuovamente un’udienza avanti a sé affinché le parti precisino le proprie conclusioni. Diversamente, se così non fosse, la successiva sentenza sarebbe viziata da radicale nullità.

La pronuncia di riferimento sul punto è la n. 13831 del 10/12/1999 della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito: “È nulla per vizio di sottoscrizione la sentenza che definisce un procedimento di primo grado dinanzi al giudice unico qualora quest'ultimo, dopo la precisazione delle conclusioni e prima della decisione, sia stato trasferito e, per l'effetto, (illegittimamente) sostituito, con decreto del presidente del tribunale, con altro giudice che abbia, a sua volta, emanato la decisione e sottoscritto la relativa sentenza. In tal caso, difatti, giusta il disposto dell'161cpc, la radicale nullità della pronuncia consegue alla sottoscrizione apposta da giudice diverso da quello che avrebbe dovuto apporla perché investito della cognizione del processo in base a decreto "contra legem" (dacché non connesso ad un contestuale provvedimento di rimessione della causa sul ruolo, onde consentire alle parti una nuova precisazione delle conclusioni), senza che, in contrario, possa utilmente invocarsi il disposto dell'174 cpc del codice di rito, funzionale alla sola sostituzione del giudice istruttore nel corso dell'istruttoria - ovvero (art. 174, comma 2) alla sua sostituzione tout court nel solo caso di assoluto impedimento.”
A tale orientamento si è pienamente conformato anche il CSM in una sua circolare del 12/5/2005.

La sentenza, dunque, dovrà essere emanata dal nuovo Giudice assegnatario al ruolo, ma quest’ultimo, prima di decidere ed a tale scopo, dovrà previamente riconvocare le parti per la precisazione delle conclusioni innanzi a lui.

Per tornare al quesito specifico, a nostro avviso (purtroppo non constano precedenti giurisprudenziali sul punto per cui la nostra riflessione nasce dall’analisi dei commenti più autorevoli in materia), il Giudice dovrà concedere termine per il deposito di nuovi atti conclusivi (comparse conclusionali e repliche) deposito necessario proprio per le ragioni che hanno condotto i commentatori a ritenere che il nuovo Giudice debba disporre il rinnovo della discussione della causa.
Se nel frattempo non sono intervenute novità di rilievo nel corso del processo, il contenuto – nel caso specifico in esame – della comparsa conclusionale e della replica sarà lo stesso di quella già depositata; diversamente, se si verificano fatti capaci di incidere sullo sviluppo processuale (ad esempio la formazione di nuovi documenti, che potrebbero legittimare una richiesta al Giudice di “rimessione in termini”, ovvero di chiedere al Giudice di poter depositare nuovi documenti anche se sono maturati i termini per farlo), e quindi anche sul contenuto degli atti finali, a volte in maniera consistente, anche il contenuto degli atti conclusivi ne risulterà modificato.

Massimo B. chiede
martedì 03/05/2016 - Liguria
“Buongiorno,
Questo è un quesito che pongo successivo a quello del 30/04/2016.
QUESITO:
Il 22 febbraio 2016, durante l'ultima udienza, il Giudice ha disposto espressamente, a verbale, la concessione dei termini ex 190 cpc. Dopo la consegna delle memorie conclusionali ma prima della consegna delle repliche, il Giudice è stato trasferito alla Corte di Appello dello stesso Tribunale.
Le repliche saranno consegnate nei termini (12/05/2016).
Una volta nominato il nuovo giudice, le comparse conclusionali dovranno essere ripresentate o si potranno utilizzare quelle già consegnate nei precedenti termini?
Grazie e cordiali saluti.

Massimo B.”
Consulenza legale i 09/05/2016
Per rispondere al quesito è opportuno riprendere in mano la risposta già offerta in merito al problema della sostituzione del Giudice assegnatario del procedimento in un momento antecedente l’emissione della sentenza.

Si precisava, infatti, che il nuovo Giudice nominato a seguito del trasferimento del primo è tenuto – a pena di nullità dell’eventuale emananda sentenza – a riconvocare le parti avanti a sè per una “nuova” precisazione delle conclusioni.

Ora, secondo la nostra opinione, maturata a seguito di indagine dottrinale, giacché non constano precedenti giurisprudenziali sul punto, il deposito di nuovi atti conclusivi (comparse conclusionali e repliche) si rende necessario, proprio per le ragioni che hanno condotto i commentatori a ritenere che il nuovo Giudice debba disporre il rinnovo della discussione della causa.

E’ evidente, peraltro, che se non siano intervenute novità di rilievo processuale nel frattempo, il contenuto – nel caso specifico in esame – della comparsa conclusionale sarà il medesimo di quella già depositata (con la differenza, a discrezione del legale che la redige, che nella parte introduttiva relativa allo svolgimento del giudizio verrà dato conto dell’avvicendamento del Giudice e dei motivi della sostituzione); non si dimentichi, tuttavia, che possono verificarsi anche fatti che incidono sul processo (ad esempio la formazione ex post di nuovi documenti, che legittimano una richiesta al Giudice di “rimessione in termini”, ovvero consentono di chiedere al Giudice di poter depositare nuovi documenti anche se sono maturate le preclusioni/i termini per farlo), e quindi anche sul contenuto degli atti finali, a volte in maniera consistente per cui le conclusioni ne risulteranno sostanzialmente modificate.

Massimo B. chiede
sabato 30/04/2016 - Liguria
“Buongiorno,
Il 22 febbraio 2016, durante l'ultima udienza, il Giudice ha disposto espressamente, a verbale, la concessione dei termini ex 190 cpc. Dopo la consegna delle memorie conclusionali ma prima della consegna delle repliche, il Giudice è stato trasferito alla Corte di Appello dello stesso Tribunale.
Desiderei sapere se il Giudice trasferito che ha seguito la causa di merito fino alla consegna delle memorie conclusionali potrà pronunciare la sentenza o questa dovrà essere emessa da un nuovo giudice in sostituzione del precedente.
Grazie e cordiali saluti.
Massimo B.”
Consulenza legale i 05/05/2016
La giurisprudenza si è occupata molte volte della questione, della quale è stato investito anche l’organo di autodisciplina della magistratura (il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura), e sul punto si è ormai consolidato un preciso orientamento, che scaturisce da un interpretazione complessiva delle norme in materia di procedura civile.

Il Giudice che ha trattato il procedimento ed assunto le prove fino al momento del deposito degli atti difensivi finali (oppure, come nel caso di specie, fino al deposito anche solo delle comparse conclusionali) non necessariamente dev’essere poi il medesimo che decide sulla controversia, e ciò in forza dell’art. 174 codice di procedura civile, secondo il quale: “Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente [79 disp. att.]. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti.”.

Come si può leggere, la norma detta, in realtà, come regola generale, l’insostituibilità del Giudice, ma precisa altresì che la stessa può trovare una deroga in alcune, tassative, ipotesi.

La giurisprudenza, poi, ha precisato ulteriormente le condizioni perché ciò avvenga senza pregiudizio dell’esito del procedimento, ed ha stabilito che, ai fini della regolarità dell’emananda sentenza – nell’ipotesi in cui venga nominato un nuovo Giudice in sostituzione dell’altro – quest’ultimo fissi nuovamente un’udienza avanti a sé affinché le parti precisino le proprie conclusioni. Diversamente, se così non fosse, la successiva sentenza sarebbe viziata da radicale nullità.

La pronuncia di riferimento che per prima è giunta a tale conclusione è la n. 13831 del 10/12/1999 della Corte di Cassazione, la quale ha dettato il principio generale: “È nulla per vizio di sottoscrizione la sentenza che definisce un procedimento di primo grado dinanzi al giudice unico qualora quest'ultimo, dopo la precisazione delle conclusioni e prima della decisione, sia stato trasferito e, per l'effetto, (illegittimamente) sostituito, con decreto del presidente del tribunale, con altro giudice che abbia, a sua volta, emanato la decisione e sottoscritto la relativa sentenza. In tal caso, difatti, giusta il disposto dell'art. 161 del c.p.c., la radicale nullità della pronuncia consegue alla sottoscrizione apposta da giudice diverso da quello che avrebbe dovuto apporla perché investito della cognizione del processo in base a decreto "contra legem" (dacché non connesso ad un contestuale provvedimento di rimessione della causa sul ruolo, onde consentire alle parti una nuova precisazione delle conclusioni), senza che, in contrario, possa utilmente invocarsi il disposto dell'art. 174 del c.p.c. del codice di rito, funzionale alla sola sostituzione del giudice istruttore nel corso dell'istruttoria - ovvero (art. 174, comma 2) alla sua sostituzione tout court nel solo caso di assoluto impedimento.”

Successivamente la medesima Corte ha mantenuto negli anni lo stesso orientamento: “Nel caso in cui sia stato necessario provvedere alla sostituzione del giudice dinanzi al quale si era svolta l'udienza di discussione della causa perché cessato dall'incarico, il decreto del capo dell'ufficio che dispone ex art. 174 c.p.c. la sostituzione non deve essere comunicato alle parti, ma il nuovo giudice designato deve fissare una nuova udienza dinanzi a sé per il rinnovo della discussione della causa, in mancanza verificandosi un difetto della legittima costituzione del giudice, e conseguentemente una nullità, assoluta e insanabile, della sentenza emanata, rilevabile in ogni stato e grado del processo fino al formarsi del giudicato, e non anche oltre, a mezzo dell'azione di nullità. La nullità, rilevata nel corso del giudizio di cassazione, comporta la necessità di rimettere la causa al giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.” (Cass. civile, sez. II, 08/04/2009, n. 8545), e ciò fino alle Sezioni Unite del 2013 (sentenza del 2 dicembre 2013, n.26938): “Fermo restando, dunque, che entrambi gli orientamenti sopra richiamati concordano sul fatto che nella fase compresa tra l'udienza di precisazione delle conclusioni ed il deposito della sentenza la persona del giudice non può essere sostituita, se non previo rinnovo della detta udienza, e che nel caso di inosservanza del principio l'effetto che ne consegue è quello della nullità della sentenza, (…)”.

A tale orientamento si è pienamente conformato - come si accennava poc’anzi - anche il CSM in una sua circolare del 12/5/2005.

In conclusione, per rispondere al quesito che ci occupa, la sentenza potrà e dovrà essere emanata dal nuovo Giudice assegnatario al ruolo, ma quest’ultimo, prima di decidere ed a tale scopo, dovrà previamente riconvocare le parti per la precisazione delle conclusioni innanzi a lui.

Giuliano chiede
mercoledì 10/07/2013 - Lombardia
“Cosa succede se ho depositato la comparsa conclusionale (art. 190 cpc) un giorno in ritardo rispetto al termine perentorio?”
Consulenza legale i 10/07/2013
Se la comparsa conclusionale (con il fascicolo di parte) sono stati depositati tardivamente, il giudice ometterà l'esame del fascicolo tardivamente restituito e dovrà decidere allo stato degli atti (v. Cass. civ. Sez. III, Sent., 3 maggio 2011, n. 9687). La sentenza successivamente emessa non sarà nulla.

Bernardeso chiede
domenica 14/04/2013 - Toscana
“A partire da quale momento la parte può ritirare la copia della conclusionale della controparte e a lei destinata? E' necessario che abbia depositato la sua?”
Consulenza legale i 15/04/2013
Copia della comparsa conclusione della controparte viene depositata da questa, unitamente all'originale e alla copia per l'ufficio, entro il termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 190 del c.p.c.. E' irrilevante che sia stata o meno depositata la propria comparsa.
Ciascun tribunale segue una propria prassi nella consegna di tale copia alla parte cui è destinata, ma solitamente esse vengono immesse nell'apposita cassetta che l'avvocato di parte ha a disposizione presso quella autorità giudiziaria.

Anonimo chiede
mercoledì 07/11/2012 - Campania
“Qualora il Giudice non disponga espressamente, a verbale, la concessione dei termini ex 190 cpc, essi si considerano comunque concessi, oppure il Giudice potrà direttamente decidere sulla base degli atti già depositati in precedenza?”
Consulenza legale i 09/11/2012

Se il giudice non ha concesso espressamente i termini di cui all'art. 190 del c.p.c., questi non possono intendersi concessi ugualmente.

Sul punto merita di essere ricordata la posizione della Corte di Cassazione, secondo la quale la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. Civ., 6 marzo 2006, n. 4805).

Tuttavia, è bene segnalare anche una seconda pronuncia degli ermellini in tale ambito, Cass. 23 febbraio 2006, n. 4020, secondo la quale la mancata assegnazione alle parti del termine per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie, o la pronunzia della sentenza prima della scadenza dei termini già assegnati, previsti dall'art. 190 c.p.c., non sono di per sé causa di nullità della sentenza stessa, essendo indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa; a tal fine, la parte deve dimostrare che l'impossibilità di assolvere all'onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni rispetto a quanto già indicato nelle precedenti fasi del giudizio.


Anonimo chiede
martedì 08/02/2011

“Dopo il deposito delle conclusionale e memorie di replica è possibile depositare un atto aggiuntivo?”

Consulenza legale i 11/02/2011

L'art. 190 del c.p.c. dispone che il termine per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica decorre a partire dalla rimessione della decisione al collegio da parte del giudice istruttore. Ciò significa che, una volta scambiate le comparse e le repliche, il processo entra nella fase decisoria e alle parti è preclusa ogni ulteriore difesa scritta.


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