Definizione di "donazione modale"
La donazione modale è un contratto di donazione gravato da un modus, cioè da un onere a carico del donatario che, però, non è tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata. Il modus rappresenta infatti il mezzo mediante il quale acquistano rilevanza i motivi.
Lo spirito di liberalità tipico della donazione è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione.
Per capire se un elemento costituisce un onere ai sensi dell'
art. 793 del c.c. o un motivo di cui all'
art. 787 del c.c. si deve guardare alle circostanze di fatto, di modo da ricercare l'
effettiva volontà dei contraenti.
Natura giuridica della "donazione modale"
La natura giuridica della donazione modale è stata oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento (c.d. teoria dell'elemento accessorio), l'apposizione dell'onere non muterebbe la causa gratuita della donazione, ma semplicemente ne limiterebbe solo l'effetto principale dell'arricchimento. Tra le due prestazioni (quella oggetto di donazione e quella oggetto del modus) non si instaura un rapporto di dipendenza bilaterale ma unilaterale, poichè è la donazione ad essere causa del modus.
Minoritaria è, invece, la c.d. teoria del contratto a prestazioni corrispettive (Carnevali), la quale si basa sul presupposto per cui esisterebbe una relazione funzionale tra arricchimento del donatario ed esecuzione del modus, sempre che quest'ultimo abbia costituito motivo unico e determinante. Tale ricostruzione è stata tuttavia criticata sulla base dell'osservazione che la donazione rimarrebbe tale anche qualora l'onere assorba totalmente il valore della cosa donata funzionando come limite dell'obbligazione a carico del donatario.
Maggioritaria appare la c.d. teoria del negozio autonomo, in base alla quale l'onere donativo avrebbe una propria autonomia anche se collegato alla donazione. A conferma di ciò militerebbe l'assunto per cui qualora venga prevista la clausola di accrescimento esso trasmigrerebbe a carico del donatario.
Alcuni autori, muovendo da tale ricostruzione, giungono a sottolineare che il modo realizzerebbe una seconda donazione accessoria tra donatario e terzo beneficiario; tuttavia tale teoria è stata criticata osservandosi che il donatario agisce sempre animus solvendi ed il beneficiario dell'onere potrebbe anche essere un soggetto indeterminato.
Oggetto della "donazione modale"
L'onere donativo è fonte di una obbligazione in senso tecnico, pertanto la prestazione deve avere contenuto patrimoniale. Secondo l'orientamento maggioritario, tuttavia, è possibile assoggettare il donatario anche all'adempimento di una prestazione di carattere diverso prevedendo una clausola penale che svolge la funzione di "patrimonializzare" la prestazione.
Questa ricostruzione è stata criticata da alcuni autori (in particolare Torrente), i quali hanno osservato anzitutto che la penale non trasformerebbe la natura della prestazione; in secondo luogo, che mentre l'adempimento dell'onere può essere chiesto da chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 793, comma 3, c.c., l'adempimento della penale può essere domandato solo dal contraente.
Spesso non è facile stabilire se si è in presenza di un modus oppure di uno scambio. L'onere in ogni caso non deve assumere carattere di corrispettivo, poiché costituisce solo un elemento accidentale, quale limitazione di valore, volto a perseguire una finalità aggiuntiva e ulteriore rispetto a quella principale, e cioè l'arricchimento del donatario.
Per quanto concerne, invece, il rapporto tra il valore della donazione e il valore del modus, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che se il valore della donazione è inferiore a quello del modus, come si desume dall'art. 793, comma 2, c.c., la donazione comunque rimane un atto liberale, avendo l'ordinamento solo stabilito i limiti dell'obbligo cui è tenuto il donatario affinché non venga snaturata la causa donativa, perché altrimenti il contratto diventerebbe una causa di impoverimento.
Se, invece, il valore della donazione è superiore a quello dell'onere, non si pone alcun problema.
Infine, qualora i due valori coincidano, si tratterà di un contratto a prestazioni corrispettive se non vi è un lasso apprezzabile di tempo tra le prestazioni e l'equivalenza è conosciuta dalle parti; sarà invece una donazione se l'adempimento dell'onere deve essere effettuato dopo qualche tempo, di modo che il donatario tragga vantaggio dal godimento della cosa donata.
Per stabilire ciò, in ogni caso si dovrà avere riguardo non già al tempo della stipula del contratto ma al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento del bene donato e il suo incremento patrimoniale una volta adempiuto l'onere.
Impossibilità sopravvenuta della "donazione modale"
In presenza di un motivo unico determinante non potrà applicarsi l'
art. 794 del c.c., che concerne l'impossibilità originaria della donazione qualora l'onere ad essa apposto sia illecito o impossibile. Alcuni autori (Giorgianni) invocano la risoluzione del contratto, ma tale ricostruzione è stata criticata poiché non considera che tale eventualità risulta limitata all'ipotesi di previsione espressa per il caso di inadempimento.
Poiché il
modus è elemento estraneo alla struttura della donazione, in
assenza di corrispettività l'esecuzione dell'onere non potrà ripercuotersi sulla validità della donazione, salvo il disposto di cui all'art. 793, comma 4, c.c. Se pertanto l'impossibilità sopravvenuta è imputabile al donatario vi sarà inadempimento con risarcimento del danno in favore del creditore del
modus e anche la risoluzione; se, invece, non è imputabile il
modus si estinguerà ai sensi dell'
art. 1256 del c.c., considerandosi non apposto anche se ha costituito l'unico motivo della donazione.
Rapporti e differenze della "donazione modale" con altri istituti
Donazione modale e clausola risolutiva espressa. Mentre nella donazione modale l'onere imposto al donatario costituisce una vera e propria obbligazione, con conseguente rilevanza dell'indagine volta ad accertare se la sua mancata esecuzione dipenda da inadempimento imputabile al donatario, l'avveramento dell'evento futuro ed incerto previsto dalle parti come condizione risolutiva del contratto produce effetti a prescindere da ogni indagine sul comportamento colposo o meno dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso.
Donazione modale e donazione condizionata. Mentre nella donazione sottoposta a condizione l'avvenimento futuro ed incerto, al cui verificarsi è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non forma oggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazione dell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la sua mancata esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia stata prevista.