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Articolo 1429 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Errore essenziale

Dispositivo dell'art. 1429 Codice Civile

L'errore è essenziale(1):

  1. 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto(2);
  2. 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione(3) ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso(4);
  3. 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso(5);
  4. 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto(6).

Note

(1) L'essenzialità descrive l'importanza oggettiva dell'errore, cioè il suo rilievo giuridico. Essa non va confusa con il carattere determinante dell'errore, con il quale si indica il fatto che esso influenza in modo decisivo la volontà della parte.
(2) Ad esempio, si crede di stipulare una compravendita (art. 1470 del c.c.) ma in realtà si tratta di una permuta (art. 1552 del c.c.).
(3) Ad esempio, si crede di acquistare il fondo X mentre si acquista il fondo Y.
(4) Ad esempio, si acquista un cane da compagnia in luogo di un cane da caccia.
(5) Ciò rileva soprattutto nei contratti intuitus personae, come nel caso dell'appalto (1655 c.c.) stipulato con un ingegnere di fiducia.
(6) In tal caso l'errore può cadere sulla vigenza della norma o sulla sua interpretazione. Tale previsione non collide con la regola per cui l'ignoranza della legge non scusa: quest'ultima va intesa nel senso che non si può invocare la non conoscenza di una norma per sottrarsi alla sua forza imperativa; la prima, invece, nel senso che la volontà negoziale della parte non può essere frutto di errore sulla vigenza di una norma, errore che, se conosciuto, avrebbe indotto a scelte diverse.

Ratio Legis

La norma considera uno dei requisiti che deve possedere l'errore e si giustifica in quanto l'errore deve assumere un certo rilievo in relazione allo scopo perseguito dalle parti.

Brocardi

Error in corpore
Error in negotio
Error in persona
Error in qualitate
Error in substantia
Error iuris
Erroris probatio

Spiegazione dell'art. 1429 Codice Civile

Il concetto di essenzialità dell’errore come risultante dei due concetti del carattere determinante dell’errore e dell’incidenza dell’errore sugli elementi costitutivi del contratto

Il codice non determina, con una formula generale, il concetto di errore essenziale, limitandosi ad elencarne varie specie. Da questa elencazione si desume tuttavia chiaramente che il requisito dell'essenzialità dell'errore spontaneo risulta, nell'attuale ordinamento, dalla combinazione di due distinti requisiti, concernenti rispettivamente l'oggetto dell'errore e l'influenza dell'errore sulla determinazione volitiva del contraente.

L'errore per essere rilevante deve innanzitutto cadere sugli elementi costitutivi della fattispecie contrattuale o, come suol dirsi, sull'oggetto in senso ampio del contratto. Resta esclusa pertanto, a differenza di quanto avviene in materia testamentaria (art. 624, 2° comma cod. civ.), la rilevanza dell'errore nel motivo, anche espresso (falsa causa non nocet). Non costituisce, a differenza di quanto si afferma comunemente, un'eccezione a questa regola l'invalidità del negozio in cui la corrispondenza alla realtà della rappresentazione psicologica per cui il soggetto conclude il contratto è stata posta come condizione del medesimo (ad esempio, affitto un appartamento in un'altra località perché mi è giunta notizia ufficiosa della emanazione di un provvedimento che mi trasferisce in quella località; non essendo certo se tale notizia corrisponde a verità, subordino la validità del contratto di locazione alla veridicità di tale notizia, che poi risulta falsa), giacché in tale ipotesi non si tratta di rilevanza dell'errore nel motivo, ma di rilevanza del non verificarsi della condizione.

In secondo luogo l'errore deve essere determinante, cioè deve essere tale che senza di esso il contratto non sarebbe stato concluso, per lo meno con quel contenuto e con quelle modalità. Questo requisito, che è implicito nella nozione stessa di errore-vizio e che si può denominare, usando l'espressione nel suo significato tecnico e lessicale «essenzialità dell'errore», è richiamato espressamente nei nn. 3 e 4 dell'articolo in esame e nell'articolo successivo; se il legislatore non ne fa cenno nei confronti di talune specie di errore (nn. 1 e 2, prima parte), ciò avviene perché in tali ipotesi il carattere essenziale dell'errore è implicito nell'oggetto stesso su cui cadono tali specie di errore.

Il nesso di causalità tra l'errore e la determinazione volitiva del contraente, che viene preso in considerazione come presupposto essenziale ed indefettibile di ogni errore, qualunque ne sia l'oggetto, e il nesso in concreto. L'assolutezza di questo principio non è toccata dalla disposizione di cui al n. 3 dell'art. 1429 cod. civ., la quale subordina la rilevanza dell'errore su di una qualità dell'oggetto della prestazione al fatto che detta qualità, secondo il comune apprezzamento od in relazione alle circostanze, debba ritenersi determinante del consenso. Il requisito del nesso di causalità in abstracto richiesto da questa norma non esclude, ma si aggiunge al requisito del nesso di causalità in concreto generalmente richiesto. A sostegno di questa soluzione sta sia la ratio della norma, che è quella di realizzare una maggior tutela del destinatario della dichiarazione sia l'analogia con quanto è stabilito in tema di violenza, dove non è dubbio che la valutazione astratta del nesso di causalità tra la minaccia e la determinazione volitiva del contraente non esclude la valutazione concreta di tale nesso. Pertanto tutte le volte che, trattandosi di errore sulle qualità dell'oggetto della prestazione, risulta che tale errore, per quanto idoneo a determinare la volontà di un contraente normale, non è stato nel caso concreto determinante del consenso, come avviene per esempio nell'ipotesi di chi acquista uno strumento musicale guasto per fingere solo di suonarlo, il contratto non è annullabile.

La valutazione astratta del nesso di causalità come elemento che si aggiunge alla valutazione concreta è richiesta dalla norma in esame solo nei confronti dell'errore su di una qualità dell'oggetto della prestazione. E’ stato tuttavia autorevolmente sostenuto che il principio va riferito anche alle altre specie di errore. Questa interpretazione anti-letterale dell'art. 1429 cod. civ. non sembra accettabile, in quanto la norma del n. 3 dell'articolo in esame fu dettata esclusivamente allo scopo di risolvere la dibattuta questione del concetto di qualità essenziali o sostanziali della cosa, nei confronti delle quali una parte della dottrina aveva già proposto una formula analoga.

L'influenza dell'errore sulla determinazione del contraente può esplicarsi o nella forma dell'errore determinante o nella forma dell'errore incidentale (v. retro pag. 705).

Si prospetta il dubbio se anche in questa seconda ipotesi il contratto sia annullabile o non debba invece ritenersi valido, in armonia con quanto è espressamente stabilito per il dolo incidentale (art. 1440). Mentre la lettera della legge, che negli articoli 1429, n. 2 e n. 3 e 1430 cod. civ. richiede che l'errore «sia stato determinante del consenso» e nell'art. 1440 cod. civ. chiama il dolo incidente «raggiro che non è stato tale da determinare il consenso», sembra suffragare la seconda tesi, la norma dell'art. 1432, la quale presuppone un contratto annullabile per errore incidentale, fa propendere con sicurezza per la tesi dell' annullabilità.

Indipendenza dei due concetti

Il carattere determinante dell'errore e la sua incidenza sull'oggetto in senso ampio del contratto stanno ad indicare due distinti requisiti della fattispecie dell'errore. La esattezza di questa affermazione è chiaramente provata dal fatto che, come può aversi un errore che cade sull'oggetto in senso ampio del contratto e che tuttavia non ha carattere determinante della volizione, così può aversi un errore determinante, ma che non cade sull'oggetto in senso ampio del contratto, trattandosi di errore nel motivo.

Pertanto in una sistemazione più rigorosa i due requisiti suesposti avrebbero dovuto essere trattati distintamente; la commistione operata dal nostro legislatore, il quale fonde i due requisiti nell'unico requisito dell'errore, può tuttavia spiegarsi per considerazioni pratiche di semplificazione del dettato.

Le varie specie di errore essenziale elencate nell’articolo: a) l’errore sulla natura o sull’oggetto del contratto

L'art. 1429 cod. civ. contiene una elencazione di varie specie di errore vizio con riferimento all'oggetto dell'errore. Tale elencazione — come è detto nella Relazione del Guardasigilli (n. 174) — riguarda solo casi tipici e non ipotesi tassative; dottrina e giurisprudenza possono pertanto individuare altre specie di errore essenziale che non rientrano in quelle espressamente considerate.

Tale può essere, ad esempio, il caso dell'errore sulla quantità, sempre che non si risolva in un mero errore di calcolo, e dell'errore sul valore.

Le specie di errore previste nell'articolo in esame sono quattro e precisamente:
a) l'errore sulla natura o sull'oggetto del contratto. L'elencazione di queste due ipotesi di errore è presentata nei lavori preparatori (R. R. n. 174) come una opportuna e felice innovazione rispetto al codice abrogato e all'insegnamento della dominante dottrina, in quanto l'errore sulla natura del contratto, che la dottrina configura esclusivamente sub specie dell'errore ostativo, viene configurato anche come errore vizio, e in quanto da esso e dall'errore sull'oggetto della prestazione viene tenuta distinta l'ipotesi dell'errore sull'oggetto del contratto. E’ lecito tuttavia esprimere i più gravi dubbi sull'esattezza di queste affermazioni e sul fondamento della relative innovazioni.

La figura dell'errore sulla natura giuridica del negozio (error in negotio o circa indolent negotii), che viene talora suddistinto in errore sul genere ed errore sulla specie del negozio, e l'errore che cade sull'identità del negozio. Il caso praticamente più frequente, è l'unico considerato dalla tradizionale dottrina, e quello in cui si scambia un contratto nominato con un altro contratto nominato, ma si possono anche prospettare le ipotesi, in realtà più teoriche che pratiche, in cui si scambi un contratto nominato con un contratto innominato o un contratto innominato con altro contratto innominato.

La menzione dell'errore sulla natura tra le specie di errore vizio costituisce la manifestazione più saliente e criticabile della tendenza del nuovo legislatore di creare delle figure perfettamente parallele di errore ostativo e di errore vizio. Questo atteggiamento, che si riscontra già in una parte della dottrina del codice abrogato, non presenta più oggi, data l’identità del regolamento delle due specie di errore, i pericoli a cui poteva dar luogo per la passata legislazione rimane tuttavia l'improprietà, da un punto di vista dogmatico, di creare delle confusioni tra le due fattispecie di errore, configurando sotto il profilo dell'errore vizio delle ipotesi di errore, come l'errore sulla natura del contratto, che sono prospettabili solo sotto il profilo dell'errore ostativo. Se, per un errore nella terminologia, dichiaro di concedere in enfiteusi mentre voglio dare in locazione, l'errore non incide sulla volontà del risultato, ma produce una divergenza tra detta volizione e la dichiarazione. Né si può addurre in difesa della sistemazione legislativa il caso dell'errore sulle conseguenze giuridiche del negozio, giacché tale errore, nei limiti in cui può essergli riconosciuta rilevanza, non può esser configurato come un errore vizio. Se per ignoranza del diritto credo che l'enfiteusi produca le conseguenze della locazione o che la locazione importi il trasferimento di una proprietà temporanea, non si può dire che in tanto si è formata la mia volontà di ottenere quel certo risultato in quanta ignoravo che le conseguenze ricollegate dalla legge al tipo di negozio che io ritenevo idoneo a raggiungere quel risultato sono diverse da quelle che io pensavo vi fossero collegate, ma si deve invece dire che una cosa è quella che io ho voluto e un'altra quella che io ho dichiarato di volere.

Accanto all'errore sulla natura del contratto, il codice ricorda l'ipotesi dell'errore sull'oggetto del contratto. Non è facile determinare con precisione la realtà concreta a cui ha inteso riferirsi con questa. espressione il legislatore.

Premesso che non può essere accolta l'opinione che ravvisa nell'errore sull'oggetto del contratto l'error in corpore, cioè l'errore che cade sull'identità della cosa che forma punto di riferimento della prestazione, in quanto questa specie di errore è senza dubbio quella prevista nel numero seguente, due sono le vie che può seguire l'interprete, a seconda che ritenga di stare alla lettera della legge o voglia prescinderne. Nel primo caso, dato il significato attribuito dagli articoli 1346, 1347, 1349 cod. civ. alla parola «oggetto di contratto», per cui tale oggetto coincide con la prestazione in senso ampio, cioè con il contenuto della volizione contrattuale, la formula in esame si palesa del tutto inutile, in quanto coincide con quella dell'errore sulla natura. Se invece si vuol mantenere in piedi la disposizione in esame, intendendola in un senso meno letterale, si può sostenere che la formula «errore sulla natura» va interpretata restrittivamente, limitandola all'ipotesi di scambio di un negozio nominato con altro e diverso contratto nominato, mentre la formula errore sull'oggetto del contratto va riferita alle ipotesi in cui la divergenza tra il contratto dichiarato ed il contratto effettivamente voluto non è tale che si possa parlare di due tipi diversi di contratto (es.: voglio donare cum onere o sotto condizione e dico semplicemente donare). E’ evidente che, anche intesa in questo senso la formula «errore sull'oggetto del contratto», la distinzione di questo tipo di errore e l'errore sulla natura del contratto non si presenta così netta da giustificare la separata menzione che ne fa il codice.

b) L’errore sull’identità dell’oggetto della prestazione o su di una qualità dell’oggetto

b) L'errore sull'identità dell'oggetto della prestazione o sopra una qualità dell' oggetto che,secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso.

La prima ipotesi è quella tradizionale dell'error in corpore, che si ha quando il contraente scambia una cosa con un'altra. E’ appena necessario rilevare che questo tipo di errore non può ricorrere nell'ipotesi, più che altro accademica, in cui la volontà del contraente è diretta a cosa la cui individualità è indifferente, come avviene ad esempio nel caso che Tizio voglia donare a Caio un suo oggetto qualsiasi, purché non superi un certo valore.

L'error in corpore viene configurato dalla migliore dottrina come una specie di errore ostativo. Non costituisce un'eccezione a questa regola l'ipotesi in cui il soggetto si riferisce nella dichiarazione a una cosa da lui attualmente percepita, in quanto egli ritiene che questa cosa sia la medesima che egli ha precedentemente percepito (ad esempio, dichiaro di comprare il cavallo X che mi sta di fronte in quanto credo che sia il vincitore di una certa corsa a cui ho assistito). Qui sorge la delicatissima questione, sollevata dallo Zitelmann è ampiamente esaminata e risolta in vario senso dalla dottrina, se detto errore si debba qualificare come errore vizio o come errore ostativo. Senza indugiare su questo punto, il quale ha perduto nell'attuale codice ogni rilevanza pratica, qui interessa solo porre in luce che, anche se si propende per la tesi dell'errore vizio, non si può tuttavia parlare di un errore vizio sull'identità, ma bensì di un errore vizio sulle qualità della cosa, in quanto il soggetto attribuisce alla cosa una qualità, un pregio, che in realtà sono propri di un'altra.

Se la menzione, in tema di errore vizio, dell'errore sulla natura del contratto e sull'identità della cosa, da luogo, come si è visto, a fondate critiche, non può tuttavia disconoscersi al nuovo legislatore il merito di aver chiarito il dibattutissimo concetto di errore sulle qualità sostanziali o essenziali, il quale costituisce, secondo la migliore dottrina, un'ipotesi esclusiva di errore motivante.

Sono note le gravi difficoltà di interpretazione a cui aveva dato luogo la formula «errore sulla sostanza», adottata, sull'esempio del codice francese, dal codice abrogato (art. 1110), intendendosi da alcuni, sulle tracce del Pothier, per errore sulla sostanza l'errore sulle qualità in vista delle quali il soggetto si è determinato a contrattare (teoria soggettiva) e da altri, sulle tracce del Savigny, l'errore su quelle qualità della cosa nella cui assenza la cosa non corrisponde alla sua qualificazione (es. l'errore per cui si crede vino ciò che è aceto, oro ciò che è metallo dorato, etc....), secondo — si precisava da alcuni — le idee dominanti nella vita pratica (teoria oggettiva).

Eliminata la formula «errore sulla sostanza» il nuovo legislatore ha adottato nei confronti della questione in esame una posizione eclettica: fermo restando il requisito, richiesto nei confronti di tutte le specie di errore, del carattere in concreto determinante dell'errore (v. retro, pag. 711), si richiede per la rilevanza dell'errore sulle qualità anche il fatto che il medesimo sia, secondo il comune apprezzamento e le circostanze, idoneo astrattamente a determinare la volizione. La formula usata dal nuovo legislatore è, per questo lato, preferibile a quella avanzata dalla teoria oggettiva, nei confronti della quale erano state giustamente poste in luce l'imprecisione e la relatività del concetto di specie su cui si fondava, potendosi far rientrare la stessa cosa in una specie od in un'altra, a seconda della ampia o ristretta determinazione della specie medesima.


c) L’errore sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente

L'errore sull'identità della persona dell'altro contraente (error in persona) può essere o un errore sulla individualità specifica (ad esempio voglio trattare l'esecuzione di un'opera con un determinato pittore e, senza saperlo, mi trovo dinanzi un altro pittore al quale commissiono l'opera) o un errore sull'identità generica (ad esempio voglio commettere l'esecuzione di un'opera ad un artista che appartenga ad una determinata scuola e, senza saperlo, mi rivolgo o scrivo ad un artista che appartiene ad un'altra scuola).

In entrambe le ipotesi si tratta, come per l'error in corpore, di una specie di errore ostativo; qualora poi un soggetto, avendo in precedenza individuato una persona, rivolge la dichiarazione ad una persona attualmente percepita in quanto ritiene che sia la stessa percepita prima, anche qui si prospetta il dubbio circa la qualifica dell'errore e valgono le stesse considerazioni svolte in precedenza.

L'errore sulle qualità della persona dell'altro contraente, designate, anch'esso nelle fonti romane come error in persona, è invece un vero errore vizio: il soggetto si rivolge ad una persona rappresentata nella sua individualità, a cui attribuisce delle qualità che essa non ha in effetti (ad esempio dichiaro di assumere al mio servizio Tizio, che ritengo un abile tornitore, mentre in realtà egli non è tale).

Si insegna comunemente che questo tipo di errore può assumere rilevanza solo nei contratti che vengono conclusi intuitu personae. Dato che la norma dell'art. 1429, n. 2 cod. civ. non può essere interpretata estensivamente (v. retro), questa affermazione può valere solo come un criterio empirico e non assoluto; se iò contratto concluso è di quelli che normalmente vengono stipulati intuitu per­sonae, questo è un elemento che può far presumere il carattere determinante dell'errore sulle qualità dell'altro contraente, ma non è un ele­mento di per sè decisivo, potendo darsi tanto il caso che in concreto al soggetto siano indifferenti le qualità della persona con cui il contratto viene stipulato (ad esempio assumo Tizio, che credevo un meccanico, nel mio stabilimento tanto per tenerlo occupato e lo avrei assunto ugualmente anche se avessi saputo che invece che un meccanico è un chimico), quanto il caso che per il soggetto siano rilevanti talune qualità della persona con cui ha concluso un contratto, che non è di quelli che vengono considerati conclusi intuitu personae.

d) Il problema dell’interpretazione della formula «ragione unica o principale del contratto»

d) L'errore di diritto, quando è stato la ragione unica o principale del contratto.

Prima di venire ad un rapido esame delle gravi questioni a cui da luogo questo numero, è opportuno chiarire la nozione di errore di diritto. La distinzione tra errore di fatto ed errore di diritto deve essere prospettata attraverso una definizione positiva dell'errore di diritto ed una negativa dell'errore di fatto. E’ errore di diritto l'errore che consiste nella ignoranza o in una falsa rappresentazione di una norma giuridica. Questa formula sintetica è sufficiente a comprendere tutte le possibili ipotesi concrete di errore di diritto, in quanto in essa rientra tanto il caso che si supponga esistente una norma che non esiste quanto il caso dell'errore nell'interpretazione di una norma giuridica, il quale non è altro che una falsa rappresentazione del contenuto di una norma giuridica. Tutti gli altri errori sono errori di fatto. E’ vecchia questione se l'erronea applicazione di una norma giuridica dia luogo ad errore di fatto o ad errore di diritto. Siccome applicare una norma significa far rientrare un caso particolare in una norma, che per sua natura è generale ed astratta, l'errore nell'applicazione di una norma può consistere o in un errore nell'accertamento del contenuto, cioè nell’interpretazione della norma o in un errore nell'accertamento del caso concreto. Nel primo caso l'errore è certo, nonostante la contraria opinione del Savigny, un errore di diritto. Ciò si verifica ad esempio nel caso che il legatario concluda un accordo con gli eredi testamentari aventi diritto alla quota di riserva nell'erroneo presupposto che i legittimari non siano tenuti al pagamento dei legati. Nel secondo caso invece l'errore è un errore di fatto.

L'errore su di un diritto soggettivo o su di una qualificazione giuridica di una cosa, ad esempio l'errore sulla titolarità di un rapporto, rientra di conseguenza nel primo o nel secondo caso a seconda che l'errore dipenda da una falsa rappresentazione di una norma giuridica o da una falsa rappresentazione di un fatto concreto.

Il n. 4 dell'art. 1429 cod. civ., che disciplina la figura dell'errore di diritto, rappresenta una delle disposizioni più infelici della materia dei vizi della volontà, sia per la sua collocazione che per il modo con cui è formulata.

Non è esatto elencare l'errore di diritto come se fosse una delle specie di errore considerate nei numeri precedenti dello stesso articolo, e cioè l'errore sulla natura o sull'oggetto del contratto, o sulle qualità dell'oggetto della prestazione e sulla identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente. L'errore di diritto non può essere collocato sullo stesso piano di queste ipotesi di errore, giacché non si tratta di una specie di errore individuata, come le altre ipotesi in base all'oggetto su cui cade l'errore, ma in base ad un elemento diverso. Dal punto di vista dell'oggetto su cui può cadere, l'errore di diritto non si differenzia infatti dall'errore di fatto, potendo essere anch'esso un errore sulla natura del contratto, sull'oggetto della prestazione, sulla persona dell'altro contraente o infine un errore nel motivo. In contrario è stato sostenuto che l’errore di diritto non può mai cadere sulla cosa che forma oggetto della prestazione o sulla persona dell'altro contraente. Si può errare — si è detto — sull'applicabilità di una regola di diritto obiettivo ad una data persona o cosa, per esempio circa la qualità di cittadino o meno di una persona e in tal caso l’errore è di fatto, perché ciò che si ignora o si conosce male non è la regola di diritto obiettivo, ma la condizione di fatto della persona o della cosa, o si erra o meno sull'esistenza di una data regola ed allora l'errore, abbia esso attinenza con la sostanza della cosa o con elementi puramente accidentali, entra in considerazione soltanto in quanto è il movente del negozio giuridico. Queste asserzioni sono solo in parte esatte. Se è vero che nella maggior parte dei casi l'errore di diritto è un errore nel motivo, e tale è innegabilmente nel caso ricordato dall'autore della compera di un quadro per venderlo all'estero, può anche darsi che l'errore cada sull'oggetto in senso ampio del contratto. Basterà ricordare in proposito il caso, tipico in tutta la letteratura francese e più volte ammesso anche da quella giurisprudenza, del contratto di divisione ereditaria nella successione legittima concluso con una persona che non ha diritto a legittima, ma che è ritenuta tale per errore della norma sulla cessione stessa. Qui non si ha un errore nel motivo o, come dice l'Ascoli — con espressione che sostanzialmente, nel significato che egli le attribuisce, sembra equivalente - un errore sulla causa del contratto: la rappresentazione erronea della qualità di successibile ex lege non costituisce infatti il motivo, la forza propulsiva della volizione del contraente (il quale motivo sarà dato da una delle tante rappresentazioni delle possibili utilizzazioni dei beni che per effetto della divisione perverranno al soggetto in dominio esclusivo), ma è solo un impedimento al sorgere della controrappresentazione che avrebbe paralizzato la forza del vero motivo. Il soggetto certo non avrebbe concluso il contratto se avesse conosciuto il difetto, nell'altro contraente, della qualità di successore ex lege, esattamente come nel caso di errore di fatto su di una qualità della per­sona dell'altro contraente non avrebbe concluso il contratto senza l'errore, ma non si può dire che abbia concluso il contratto perché ignorava tale qualità. S tratta quindi non di un errore nel motivo in senso tecnico, ma di un errore sulle qualità, in senso ampio, dell'altro contraente.

Un secondo difetto della disposizione in esame è dato dalla enunciazione generica dell'errore di diritto. A differenza di quanto avviene per l'errore di fatto, iò codice non precisa le varie specie di errore di diritto con riguardo all'oggetto su cui può cadere questo errore; siccome nei numeri precedenti si ricordano varie specie di errore di fatto sull'oggetto in senso ampio del contratto, escluso quindi l'errore nel motivo, questa enunciazione generica dell'errore di fatto è pericolosa, perché fornisce un argomento a favore della teoria, che non può essere accolta, secondo cui l’errore di diritto è rilevante anche quando è un errore nel motivo.

Il n. 3 dell'art. 1429 subordina la rilevanza dell'errore di diritto al fatto che tale errore sia stato la ragione unica o principale del contratto. Questa formula, diversa da quella con cui negli altri numeri viene espresso il requisito dell'influenza dell'errore sulla determinazione volitiva del contraente, dà luogo a gravi dubbi e difficoltà.

Si presenta in sostanza al riguardo la stessa questione a cui aveva dato luogo la formula, pressoché identica, dell'art. #1109# del codice civile abrogato, che parlava di «causa unica o principale del contratto». In proposito la dottrina e la giurisprudenza avevano prospettato quattro soluzioni : a) alcuni intendevano la parola causa in senso tecnico; b) altri si richiamavano pure al concetto di causa, ma solo nei negozi astratti; c) altri ancora intendevano la parola causa nel senso di motivo, ritenendo annullabile il contratto per errore di diritto quando il soggetto l'avesse concluso nella falsa credenza di esservi obbligato; secondo un'ultima tesi poi l'art. 1109 non conteneva che l'espressione di un requisito generale di ogni specie di errore, e cioè il carattere determinante dell'errore stesso. Date queste controversie, era logico aspettarsi che il nuovo legislatore risolvesse il problema; invece egli non ha fatto altro che cambiare la parola «causa» con la parola «ragione», scartando così le due tesi meno convincenti, ma lasciando l’interprete nelle stesse gravi difficoltà in cui si trovava prima circa la tesi del motivo e la tesi del carattere determinante.

A favore della prima tesi stanno due argomenti di carattere letterale, e cioè la genericità, della enunciazione e l'aggiunta «unica o principale », la quale ha un significato solo intendendo ragione nel senso di motivo. Anche l'origine storica della norma sembra favorevole alla tesi del motivo. Per tacere della questione dell'errore di diritto nel diritto romano e nel diritto comune, alla vigilia della codificazione francese si trovano in Francia due formule circa la rilevanza dell'errore di diritto, la prima dovuta al Domat, per cui l'errore di diritto è rilevante quando è la causa unica del contratto, l'altra al Pothier, per cui l'errore di diritto nuoce nel caso di lucro e non nuoce nel caso di perdita. La formula del Pothier passò nel codice Parmense (art. 1085); quella del Domat, non riprodotta nel codice Napoleone, ove non si distingue (articoli 1109-1110) tra errore di fatto ed errore di diritto, si ritrova invece nel codice civile italiano del 1865. Ora dalla lettura delle pagine del Domat risulta, senza possibilità di dubbio, che questo autore parlava di causa nel senso di motivo.

Questi argomenti non sembrano tuttavia decisivi. Il fatto che il nuovo legislatore, mentre nell'art. 624 ha sostituito la parola causa usata dal corrispondente art. #828# del codice abrogato con quella di motivo, aderendo alla migliore interpretazione che di quell'articolo aveva fatto la dottrina, non ha corretto nello stesso senso la formula dell'art. #1109# del codice abrogato, è un argomento letterale a sfavore della tesi del motivo. Per quanto riguarda poi l'argomento storico, esso perde di valore ove si ritenga che il legislatore italiano del 1865 con la formula suesposta non intese far altro che sancire il carattere determinante dell'errore di diritto, che nell'art. 1110 esprime con la parola «causa», e che, trovandosi di fronte alla formula del Domat, la usò, senza pensare che in questo autore la parola causa stava ad indicare il motivo. La miglior prova, del resto, che «causa» nell'art. 1109 non sta ad indicare il motivo, è data dal fatto che nell'art. 1110 la stessa parola è adoperata non nel senso di motivo, ma per indicare l'errore senza il quale il contratto non sarebbe stato concluso, cioè l'errore determinante la volizione.

Militano poi a favore della tesi opposta gli argomenti già addotti dalla migliore dottrina sotto l'impero del codice abrogato nei confronti della irrilevanza dell'errore anche di diritto nel motivo, tra i quali fondamentale è la considerazione che non vi è alcuna ragione di fare un trattamento diverso all'errore di diritto nei confronti dell'errore di fatto, al quale si applica la regola dell'irrilevanza dell'errore nel motivo.

Si aggiunga infine che, mentre l'enunciazione generica dell'errore di diritto porterebbe ad attribuire rilevanza all'errore di diritto tanto sull’oggetto in senso ampio del contratto quanto nel motivo, la formula «ragione unica o principale» porterebbe addirittura ad attribuire rilevanza solo all'errore di diritto nel motivo. Infatti, anche ammesso che si possa stabilire una gradazione di intensità tra le vane rappresentazioni psicologiche che hanno spinto iò contraente a contrattare e si possa quindi parlare di motivi principali e di motivi secondari, non sembra che lo stesso possa farsi nei confronti di quelle rappresentazioni (errori sull'oggetto in senso ampio del contratto) senza le quali il contraente non avrebbe concluso il contratto, ma che tuttavia non costituiscono il motivo in senso tecnico della volizione. Ora questa conclusione, a cui porterebbe la tesi del motivo in relazione alla formulazione dell'art. 1429 cod. civ. «quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto» deve essere interpretata nel senso di «quando, trattandosi di errore di diritto, è stato determinante del consenso». Sarebbe stato pertanto preferibile che il nuovo legislatore avesse formulato in una maniera più sintetica e precisa l’art. 1429 cod. civ., stabilendo innanzitutto il principio generale che è rilevante l’errore, sia di fatto che di diritto, che cade sull’oggetto in senso ampio del contratto, e procedendo poi all’elencazione delle principali specie di errore con riferimento allo specifico oggetto su cui l’errore cade.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

176 La nozione di errore essenziale data dagli articoli 15 e 16 del progetto del 1936 è integrata ed è migliorata nell'articolo 199 del presente progetto.
La nozione è integrata, perché richiama espressamente l'errore sulla natura del contratto e sulla identità della cosa, di solito considerata come fattispecie di errore ostativo, perché descrive l'errore di diritto rinvenendolo quando cade su una falsa rappresentazione di una situazione giuridica inesistente o altrimenti esistente, assunta a base della determinazione della volontà contrattuale; perché, infine, chiarisce
l'errore sulle qualità della prestazione, riportandolo al comune apprezzamento e alle esigenze della buona fede. La nozione di errore essenziale viene migliorata, in quanto non si riporta alla rilevanza delle c.d. circostanze determinanti, cui aveva accennato la Commissione reale. Questo accenno è pericoloso perché deve necessariamente mantenersi in formula vaga: ma non è peraltro indispensabile perché l'elencazione dell'art. 199 non va intesa in senso tassativo e perciò da essa dottrina e giurisprudenza potranno sempre svolgere, con il dovuto rigore, altre ipotesi di errore non espressamente considerate, ove abbiano carattere determinante e possano ravvicinarsi ai tipi considerati espressamente.
Occorre, ancora, notare che, riportando l'errore sulle qualità alla comune valutazione di buona fede ho fatto nuova applicazione del principio dell'affidamento, e ho posto, sia pure per implicito, la differenza tra errore sulle qualità e responsabilità per i difetti della cosa, che, secondo qualche scrittore, non si sarebbe potuta agevolmente trarre dal progetto della Commissione reale. La responsabilità per i vizi della cosa prestata presuppone che le parti, al tempo del contratto, hanno preso in considerazione la cosa stessa in una esatta coincidenza di determinazioni; l'errore sulle qualità invece presuppone che la considerazione che si ha, al tempo del contratto, della cosa dedottavi, non si è esattamente rappresentata nella determinazione di una delle parti.

Massime relative all'art. 1429 Codice Civile

Cass. civ. n. 17053/2021

In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato priva di rilievo la circostanza che il valore delle azioni, oggetto della cessione, fosse inferiore al corrispettivo pattuito, a causa dell'esistenza di debiti non dichiarati nel bilancio pubblicato).

Cass. civ. n. 15665/2019

Il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.

Cass. civ. n. 5734/2019

Il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare; ne consegue che l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione. Compete al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie, se la fattispecie concreta integri un'ipotesi di dolo determinante e tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Cass. civ. n. 29010/2018

L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare.

Cass. civ. n. 27916/2017

In tema di vendita immobiliare, la falsa rappresentazione della realtà circa la potenzialità edificatoria di un terreno può integrare l'ipotesi normativa dell'errore di fatto su una qualità dell’oggetto ove le parti abbiano concluso il contratto ignorando la vera natura del bene; nel caso in cui, invece, sia stata garantita la destinazione edificatoria del suolo, la fattispecie può essere ricondotta nell'ambito della garanzia prevista dall'art. 1489 c.c. in materia di cosa gravata da oneri non apparenti. Le eventuali diverse determinazioni delle competenti autorità in materia urbanistica possono poi determinare, in applicazione dell'istituto della presupposizione, la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile che le parti abbiano concluso nel comune presupposto della sua edificabilità, sempreché tale fatto non abbia costituito oggetto di espressa regolamentazione. In nessun caso sono applicabili alla fattispecie gli artt. 1490 e 1492 c.c., relativi ai vizi redibitori, che attengono esclusivamente alla materialità del bene venduto.

Cass. civ. n. 20148/2013

L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo ed al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare.

Cass. civ. n. 17216/2011

L'errore sulle caratteristiche di edificabilità del fondo compravenduto, anche se provocato dall'ignoranza della disciplina urbanistica, deve essere ricondotto all'errore sulle qualità dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1429, n. 2, c.c., piuttosto che all'errore di diritto, perché la destinazione del fondo è attinente alle sue caratteristiche reali, in senso funzionale, economico e sociale.

Cass. civ. n. 13108/2011

La circostanza che un fondo, promesso in vendita come "edificabile", al momento della stipula del contratto preliminare sia stato già inserito in un piano di insediamento industriale (PIP) non costituisce causa di annullamento del contratto per dolo o per errore, sia perché l'inserimento nel suddetto piano non comporta di per sé l'inedificabilità, sia perché non necessariamente un fondo inserito in quel tipo di strumento urbanistico è destinato all'espropriazione. Ne consegue che è onere del promissario acquirente, che invochi l'annullamento del preliminare, dimostrare che la P.A. non abbia consentito la richiesta edificazione sul fondo, perché contrastante con le disposizioni relative all'attuazione del PIP.

Cass. civ. n. 16031/2007

In caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429 n. 2 c.c., relativo all'errore essenziale. Pertanto, non è configurabile un'azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite) per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima della- vendita sia falso e nasconda una situazione tale da rendere applicabili le norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale.

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale — e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione — possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di «qualità» della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Cass. civ. n. 19558/2003

In tema di ermeneutica contrattuale, qualora il contenuto del contratto, sì come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, .reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti (nella specie, erronea indicazione del nome di uno stabilimento industriale assicurato contro i danni, ma da tempo dimesso dall'assicurato, in luogo di altro opificio, attualmente operante al posto del primo), deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga prima facie dalle tavole negoziali, che tale situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo (e, di conseguenza, non che trova applicazione la normativa dettata in tema di annullamento del contratto per tale vizio), vertendosi, viceversa, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.

Cass. civ. n. 5139/2003

L'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve alienere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio. (Fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire). 

Cass. civ. n. 985/1998

L'errore sul valore della cosa alienata è rilevante ai fini dell'invalidità del contratto quando sia conseguenza di un errore su una qualità essenziale della cosa medesima.

Cass. civ. n. 5900/1997

La falsa rappresentazione della realtà circa la natura (agricola o edificatoria) di un terreno, ricadendo direttamente su di una qualità dell'oggetto, integra l'ipotesi normativa dell'errore di fatto e non di diritto, poiché la inesatta conoscenza della norma che ne preveda la destinazione urbanistica si risolve in una (altrettanto) inesatta conoscenza della circostanza della edificabilità o inedificabilità del suolo, di una circostanza, cioè, inerente ai caratteri reali del bene, differenziandosi un terreno non fabbricabile da un altro utilizzabile a scopi edilizi essenzialmente sotto il profilo dei relativi, possibili impieghi, così che le parti di una compravendita si determinano alla stipula del negozio proprio in relazione alle qualità del terreno ed alle utilità (ed utilizzazioni) da esso ricavabili, incorrendo in errore essenziale in caso di ignoranza della sua vera natura (errore che, per converso, non influirà sulla validità del contratto qualora verta esclusivamente sul valore, attenendo, in tal caso, ai motivi che possano aver indotto le parti alla stipula e che, come tali, non spiegano una incidenza diretta sul processo formativo del volere negoziale).

Un suolo originariamente non edificabile, ma successivamente ricompreso in zona di espansione edilizia da uno strumento urbanistico (piano regolatore, programma di fabbricazione, piano paesistico, ecc.) non ancora in vigore, ma già legittimamente adottato dal consiglio comunale (con conseguente efficacia immediata, sia pur limitata, di alcune sue disposizioni, ex art. 4 della legge n. 291 del 1971), costituisce, nell'apprezzamento della generalità dei consociati, sotto il profilo funzionale e sotto quello delle qualità essenziali, un bene economicamente non omogeneo rispetto ad altri terreni, non fabbricabili, che, nel medesimo strumento urbanistico, abbiano invece conservato la loro destinazione originaria, con la conseguenza che dovrà ritenersi ricorrere la fattispecie normativa dell'errore di fatto essenziale (ricadente, nella specie, su una qualità dell'oggetto del negozio) in un contratto di compravendita (o in una promessa di vendita), avente ad oggetto un terreno edificabile, stipulato nel falso convincimento di una diversa destinazione (agraria, a spazio pubblico) del bene, non potendosi considerare rilevante, ai fini della essenzialità dell'errore, la sola contrapposizione tra le due (estreme) qualità della edificabilità e dalla inedificabilità del suolo, ma dovendosi ritenere, invece, influente anche la esistenza di altre, meno intense differenze di connotazione dei terreni sotto il profilo della destinazione urbanistica.

Cass. civ. n. 2635/1996

L'errore sul prezzo della prestazione, pattuito dai contraenti, può dare luogo all'azione di rescissione per lesione, ma non costituisce errore essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1428 codice civile, e non è causa di annullabilità del contratto, qualunque sia l'entità della sproporzione tra le reciproche prestazioni, salvo che non si traduca in un errore su di una qualità essenziale della cosa.

Cass. civ. n. 11032/1994

Poiché l'errore di diritto rileva soltanto se concerne circostanze esterne, influenti sulla valutazione soggettiva della convenienza del negozio, deve escludersi la rilevanza dell'errore del contraente che conclude il contratto ignorando l'esistenza delle norme imperative da cui deriva l'integrazione del negozio a norma dell'art. 1339 c.c. e quindi la modifica del regolamento contrattuale, attesa la mancanza del carattere negoziale delle clausole rispetto alle quali si è verificata una sostituzione legale.

Cass. civ. n. 8290/1993

L'errore sul valore della cosa oggetto della compravendita può dar luogo, se ne ricorrono i presupposti, all'azione di rescissione per lesione e non a quella di annullamento del contratto per vizi della volontà.

Cass. civ. n. 3892/1985

La presunzione di conoscenza delle norme giuridiche (ignorantia legis non excusat) non può essere invocata per escludere la configurabilità e la rilevanza, ai fini dell'annullamento del contratto, di un errore vizio della volontà determinato dall'ignoranza o dall'inesatta conoscenza di una norma né per escludere la riconoscibilità di un errore siffatto, la quale — atteso che l'ordinamento vigente non esige più l'ulteriore requisito della scusabilità — deve essere accertata non in astratto ma in relazione alle concrete circostanze del singolo caso ed alla concreta situazione soggettiva delle parti dello specifico rapporto.

Cass. civ. n. 3854/1985

L'obiettiva difformità fra proposta ed accettazione in ordine ad un elemento essenziale di una compravendita, quale il prezzo della cosa venduta, comporta che il contratto non possa considerarsi venuto a giuridica esistenza, senza che in detta ipotesi sia configurabile un contratto annullabile per errore sulla portata della propria dichiarazione o sull'interpretazione della dichiarazione altrui, in quanto questo presuppone che la proposta e l'accettazione siano convergenti obiettivamente sull'identico dato, peraltro divergente solo nella rappresentazione soggettiva. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui una società, per errore di calcolo compiuto da un soggetto che le aveva prospettato l'affare senza essere munito di potere rappresentativo della ditta produttrice, aveva a questa rivolto proposta di acquisto di una serie di merci sulla base di un determinato prezzo e tale proposta era stata accettata — mediante esecuzione delle prestazioni senza preventiva risposta — dalla ditta produttrice, che aveva peraltro correlato l'accettazione al prezzo — maggiore — derivante dall'applicazione del suo listino).

Cass. civ. n. 2052/1984

L'art. 1429 n. 4 c.c. nello stabilire, per il giudizio di essenzialità dell'errore di diritto, che lo stesso costituisca ragione unica o principale del negozio, attribuisce in tal modo efficacia anche ai motivi soggettivi, che possono conseguentemente reagire sulla validità del negozio, anche se la causa di questo non viene meno per effetto dell'errore. (Nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto l'essenzialità di un errore di diritto consistito nell'avere dato esecuzione ad una clausola di un bando di concorso che, prevedendo come titolo preferenziale per l'assunzione la residenza nello stesso luogo di lavoro, era perciò affetto da nullità per contrasto con norme imperative).

Cass. civ. n. 2688/1982

L'annullabilità del contratto per errore di diritto ricorre quando il consenso di una parte sia determinato da falsa rappresentazione circa l'esistenza, l'applicabilità o la portata di una norma giuridica, imperativa o dispositiva, e tale vizio sia rilevabile dall'altro contraente con l'uso della normale diligenza, mentre l'errore è di fatto quando, ferme restando le suindicate condizioni, cade su una circostanza di fatto. Deve considerarsi errore di fatto, e non di diritto, quello che cade sulla supposta appartenenza di un immobile ad una società anziché ai singoli soci, in presenza di una clausola con la quale si conferisce l'immobile semplicemente in uso alla medesima società.

Cass. civ. n. 98/1975

Poiché il requisito dell'essenzialità dell'errore deve essere determinato con criteri oggettivi, non è causa di annullamento del negozio l'eventuale errato apprezzamento soggettivo, in contrasto con la realtà oggettiva, di un elemento contrattuale identificato o identificabile. (Nella specie, è stato ritenuto irrilevante ai fini della risoluzione del contratto l'errore sulla ubicazione di un appartamento in un piano dell'edificio piuttosto che in un altro).

Cass. civ. n. 2725/1973

L'errore di diritto, anche se incide sui presupposti, non dà luogo ad una causa di nullità assoluta (che abilita il giudice a respingere gli effetti di un atto o negozio del quale gli è stata domandata l'applicazione), bensì di sola annullabilità; e per fare valere tale vizio in via di opposizione all'azione di adempimento, la parte interessata — pur non vincolata a forme speciali — deve addurre una falsa rappresentazione circa l'esistenza, la portata o l'applicabilità di una norma giuridica, riconoscibile dall'altro contraente e che sia stata la ragione unica o principale del negozio.

Cass. civ. n. 1556/1973

Ai fini dell'annullamento del contratto per errore su una qualità essenziale dell'oggetto dello stesso, non occorre accertare se tale qualità sia stata o meno pattuita tra le parti, essendo sufficiente e rilevante che una delle parti stesse si sia indotta alla stipulazione del negozio nell'erronea e determinante convinzione della sua esistenza.

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