Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2237 del 30 marzo 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre nella donazione sottoposta a condizione l'avvenimento futuro e incerto, ai cui verificarsi è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non forma oggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazione dell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può
essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia preveduta (art. 70 comma terzo c.c.).

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