Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1024 del 20 marzo 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella donazione modale l'onere si concreta in un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che l'onerato č tenuto alla prestazione dedotta in contratto; in tale prospettiva la disposizione modale resta normalmente soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni, tranne per quelle norme che presuppongono l'esistenza di un negozio a prestazioni corrispettive.

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