Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 25907 del 16 novembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La donazione modale (art. 793 c.c.) non introduce elementi di corrispettivitą nella causa liberale del contratto, il modus non potendosi qualificare in termini di corrispettivo costituendo, piuttosto, una modalitą del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. Sotto il profilo strutturale, quindi, il modus integra un elemento accessorio della donazione che, volto al conseguimento di finalitą diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione, non snatura la causa unitaria (liberale) della donazione e non dą vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso. Non sconta l'imposta proporzionale di registro l'atto di donazione (di una farmacia), gravata di un onere modale rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia in favore del donante.

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