Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5122 del 26 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce modus, e non condizione risolutiva, un obbligo morale apposto ad una donazione che non diviene inefficace in caso di inadempimento, ma obbliga il donatario al trasferimento del bene ad altri per realizzare le finalitą stabilite dal donante, ancorché sia previsto a carico di questi ultimi l'obbligo di rimborsare miglioramenti e addizioni apportati su di esso dal primo donatario.

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