Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5702 del 11 aprile 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come "modus", che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilitą in materia di obbligazioni.

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