Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1134 del 24 febbraio 1982

(3 massime)

(massima n. 1)

L'attribuzione patrimoniale di un quadro ad una parrocchia, perché sia destinato alla contemplazione dei fedeli nella chiesa, non costituisce datio ob causam (contratto innominato del genere do ut facias in cui l'accipiens si impegna a devolvere a terzi l'utilità ricevuta) ma donazione, con la quale l'ente destinatario acquisisce al proprio patrimonio il bene, per il perseguimento dei propri fini istituzionali con il vincolo della destinazione pertinenziale alla chiesa, a beneficio della comunità dei fedeli.

(massima n. 2)

La buona fede possessoria, che legittima ai sensi dell'art. 1161 c.c. l'usucapione mobiliare abbreviata, è costituita non dall'ignoranza dell'altrui diritto, ma dall'ignoranza di arrecare danno all'altrui diritto, senza che al riguardo possa rilevare la conoscenza della validità (o invalidità) formale dell'atto dispositivo. Pertanto, in presenza di una donazione non di modico valore, nulla perché effettuata senza l'atto pubblico ed accettata senza l'autorizzazione governativa, necessaria per l'accettazione di donazioni di eredità da parte di persone giuridiche, la buona fede dell'accipiens (nella specie parrocchia), sussiste ove risulti che il possesso sia ottenuto con la coscienza della concreta osservanza e del rispetto dell'interesse e della volontà del donante.

(massima n. 3)

L'art. 783 c.c., con il quale è stabilito che la modicità del valore della donazione deve essere valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante, importa che, sulla base della varia potenzialità economica di quest'ultimo, può venire meno il carattere della modicità se quelle condizioni siano modeste, come, viceversa, può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere. L'accertamento di tale requisito costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato.

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