Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2966 del 21 ottobre 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice che rigetti la domanda di risoluzione di una donazione modale per inadempimento dell'onere, sul presupposto che tale risoluzione non č prevista nell'atto di donazione, non č esonerato dall'accertare, ove esista domanda specifica del donante di risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata esecuzione dell'onere, se ricorrano le condizioni oggettive e soggettive per il riconoscimento del diritto al risarcimento indipendentemente dalla risoluzione del contratto.

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