Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24171 del 25 ottobre 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di accettazione dell'ereditą con beneficio d'inventario, l'art. 493 c.c. non consente all'erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che non rientrassero nell'ambito degli atti necessitanti dell'apposita autorizzazione giudiziaria la demolizione di un'autovettura di nessun valore commerciale caduta in successione, come l'appropriazione del vestiario del "de cuius" di valore minimale).

(massima n. 2)

In tema di ereditą beneficiata l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'ereditą incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria.

(massima n. 3)

Il contrasto tra le argomentazioni contenute in un'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e quelle della sentenza emessa nello stesso processo a conclusione del giudizio di appello, non configura un vizio di contraddittorietą della motivazione, denunciabile in cassazione, perché la contraddittorietą della motivazione rileva come vizio solo se interna ad una sentenza, e non invece quando emergente nel rapporto tra la sentenza che definisce il processo e l'ordinanza emessa nel corso del medesimo, avendo quest'ultima un'efficacia del tutto provvisoria e priva di alcun effetto preclusivo. (Rigetta, App. Milano, 25/03/2006).

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