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Articolo 509 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari

Dispositivo dell'art. 509 Codice Civile

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito [498 c.c.], l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario [493, 494, 505 c.c.], ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere [505 c.c.], il tribunale del luogo dell'aperta successione [456 c.c.], su istanza [779 c.p.c.] di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito [498 ss. c.c.], può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti(1)(2). Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere(3).

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni [52, 53], annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'articolo 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari [507, 2643 c.c.] e negli uffici dove sono registrati i beni mobili [815, 2649, 2663, 2683, 2687 c.c.].

L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore [507 c.c.]. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari [2644 c.c.].

Note

(1) A differenza di quanto previsto dall'art. 507 del c.c., in questo caso la nomina di un curatore è solo facoltativa e non obbligatoria. Sarà compito del giudice valutarne l'opportunità.
(2) L'istanza di nomina del curatore si propone con ricorso. Il giudice adito fissa con decreto la comparizione avanti a sè dell'erede e dei creditori che hanno presentato la dichiarazione di credito. Ove taluno dei creditori voglia far valere la decadenza dal beneficio di inventario dell'erede, la nomina non può essere accolta e, se già accolta, viene revocata in sede di reclamo. Ove l'erede contesti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo in commento per procedere alla nomina, il giudice provvede all'istruzione della causa, disponendo, se necessario, i mezzi conservativi ritenuti opportuni. Si veda in proposito l'art. 779 del c.p.c..
(3) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

Ratio Legis

La norma mira a tutelare i creditori e i legatari qualora l'erede, oberato di debiti personali, ponga in essere condotte da cui consegua la decadenza dal beneficio di inventario e la conseguente possibilità per i suoi creditori personali di aggredire il patrimonio del de cuius.
In tal caso, infatti, è data ai creditori e ai legatari la facoltà di chiedere la nomina di un curatore impedendo di far valere la predetta decadenza.

Spiegazione dell'art. 509 Codice Civile

Il legislatore prevede la possibilità di continuare la procedura di liquidazione concorsuale (art. 498 del codice civile) su istanza di uno dei creditori ereditari o di uno dei legatari qualora l'erede decada dal beneficio d'inventario e tale decadenza non risulti favorevole per i creditori e i legatari stante l'insolvenza dell'erede stesso.

La norma garantisce che la procedura di liquidazione dell'attività ereditaria venga portata a termine da un curatore all'uopo nominato dal tribunale del luogo di apertura della successione così tutelando il rispetto della par condicio creditorum.
Nella fattispecie in esame la nomina del curatore da parte del tribunale del luogo di apertura della successione è discrezionale e non obbligatoria come, invece, nell'ipotesi di cui all'art. 508 del codice civile.

Nel caso vi siano più eredi e solo uno di essi decada dal beneficio d'inventario, si ritiene ammissibile richiedere la nomina di un curatore che amministri la sola quota dell'erede decaduto.
Una volta nominato il curatore la decadenza dal beneficio di inventario non potrà più essere fatta valere e nemmeno l'erede, secondo la dottrina dominante, potrà rinunziarvi (Burdese).

Il curatore subentra all'erede nell'amministrazione dei beni ereditari e prosegue nelle operazioni di liquidazione dell'attivo ereditario al fine di soddisfare i creditori e i legatari in base allo stato di graduazione così come formato ai sensi dell'art. 498 del codice civile.
A tal fine l'erede è obbligato a consegnare al curatore tutti i beni dell'eredità.

Una volta trascritto il decreto di nomina presso i registri immobiliari dei luoghi in cui sono situati i beni immobili ereditari e presso gli uffici dei beni mobili registrati gli atti di disposizione da parte dell'erede dei beni ereditari saranno inefficaci nei confronti dei creditori e dei legatari. Da tale pubblicità deriva quindi l'opponibilità del vincolo di indisponibilità sul patrimonio ereditario derivante dalla procedura di liquidazione.
Le altre forme di pubblicità previste dal 2° comma della norma in commento hanno, invece, mera valenza di pubblicità-notizia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

241 La seconda innovazione introdotta in tema di beneficio d'inventario mira a tutelare più efficacemente l'interesse dei creditori e dei legatari di fronte al comportamento malizioso o negligente dell'erede, che conduce la liquidazione dell'asse ereditario. Come è noto, nel congegno tradizionale del beneficio d'inventario, l'unica sanzione comminata per l'erede, che non osserva le formalità e gli obblighi prescritti dalla legge a tutela dei creditori, è la decadenza dal beneficio. Ma di fronte a un erede che sia o divenga personalmente insolvente, questa sanzione può risultare non solo irrisoria, ma anche dannosa, perché i creditori, che la facciano valere, possono perdere le loro garanzie, sia pure limitate, sull'asse ereditario, per trovarsi di fronte a un debitore interamente dissestato. A questo inconveniente intende porre un riparo l'art. 509 del c.c.. Se, dopo avviata la procedura concorsuale e preci-samente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di credito, l'erede incorre in decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il pretore del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore, il quale provvederà alla liquidazione dell'eredità secondo le norme dell'art. 499 del c.c. e seguenti. Come si desume agevolmente dal testo della disposizione, questa non si applica fuori del caso in cui sia stata promossa, per iniziativa del creditori o dell'erede, la procedura concorsuale. Il criterio di limitazione è fondato sul fatto che i creditori non devono poter instaurare tardivamente quella procedura di liquidazione che essi non ebbero cura di richiedere nel termine prescritto. Poiché la nomina del curatore è subordinata alla condizione che nessuno dei creditori o dei legatari faccia valere la decadenza dal beneficio, si giustifica pienamente la disposizione che fa obbligo al pretore di sentire, prima di procedere alla nomina, oltre l'erede, che può addurre plausibili motivi per giustificare il suo comportamento, anche coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, i quali possono ritenere più conforme ai propri interessi far valere la decadenza dal beneficio. Avvenuta la nomina del curatore e la consegna dei beni, la liquidazione del patrimonio ereditario è condotta a termine dall'organo ufficioso. Nessuno dei creditori o dei legatari potrà più arrestare il corso della liquidazione invocandò la decadenza dal beneficio, anche se fondata su fatti anteriori alla nomina del curatore. L'erede, come nel caso della cessio bonorum, perde ogni potere di disposizione sui beni, onde si assoggetta a opportuna pubblicità il decreto di nomina del curatore per evitare insidie alla buona fede dei terzi.

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