Cass. civ. n. 20935/2024
L'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva rivolta contro parti diverse dall'impugnante principale va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza impugnata; pertanto, se quest'ultima ha erroneamente qualificato come solidale un'obbligazione in realtà parziaria, devono applicarsi i principi giurisprudenziali in tema di solidarietà e, dunque, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, proposta da uno dei condebitori qualificati come solidali nei confronti del creditore, ed adesiva all'impugnazione principale proposta da altro condebitore nei confronti del medesimo creditore. (Fattispecie relativa ad un'obbligazione di due coassicuratori per la responsabilità civile, erroneamente condannati in solido dalla Corte territoriale).
Cass. civ. n. 4197/2014
Nel caso di pluralità di appaltatori nella realizzazione di un'opera complessa, ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 1314 cod. civ., può domandare solo la propria quota di compenso e il committente è liberato solo quando abbia corrisposto la quota spettante a ciascuno, salvo che sia stata espressamente pattuita la solidarietà attiva.