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Articolo 499 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Procedura di liquidazione

Dispositivo dell'art. 499 Codice Civile

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie [498 c.c.] facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie [493 c.c., 747, 478 c.p.c.]. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio [2745 ss. c.c.] o a ipoteca [2808c.c.](1), i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate [2882 ss. c.c.] sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente [2885 c.c.](2) .

L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio(3), lo stato di graduazione [506 c.c.]. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione [2741 c.c.]. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti [495, 501 c.c.](4).

Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie [649 ss. c.c.], sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari(5).

Note

(1) Benché non espressamente previsto, la norma si applica anche ai beni sottoposti a pegno (v. art. 2784 del c.c.).
(2) Al primo comma dell'art. 499 del c.c. viene descritta la seconda fase della procedura di liquidazione concorsuale, ossia quella che ha per oggetto la liquidazione delle attività ereditarie. L'erede, assistito dal notaio e autorizzato dal giudice ai sensi dell'art. 493 del c.c., procede alla vendita dei beni ereditari. Per i beni oggetto di privilegio ed ipoteca è necessario che il prezzo ottenuto venga depositato con le modalità indicate dal giudice al momento della concessa autorizzazione. Solo dopo tale adempimento, le cause di prelazione sul bene si estinguono.
(3) Il notaio, in questa fase, esercita funzioni di controllo nell'interesse dei creditori e di eventuali coeredi assenti.
(4) L'ordine di preferenza dei creditori è il seguente:
- creditori che godono di una causa di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca);
- creditori che non godono di una causa di prelazione;
- i legatari.
(5) Ove i beni ereditari non siano sufficienti per soddisfare i creditori, vengono liquidati anche i beni oggetto di legati di specie. Se all'esito della procedura residua una parte del prezzo realizzato dalla vendita di questi, tale rimanenza spetta al legatario, posto che questi era divenuto proprietario del bene.

Ratio Legis

Attraverso la procedura di cui agli articoli 498 ss. del c.c. si mira a garantire la par condicio creditorum, ossia la parità di trattamento dei creditori, fatte salve le cause di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca).

Spiegazione dell'art. 499 Codice Civile

La norma in esame disciplina la procedura della liquidazione concorsuale.

Eseguita la preliminare formalità dell'invito a presentare le dichiarazioni di credito con le modalità e nei termini di cui all'art. 498 del codice civile e scaduto il termine previsto per la presentazione delle stesse, l'erede, con l'ausilio del notaio, procede innanzitutto alla liquidazione dell'attivo ereditario.

La liquidazione dell'attivo ereditario consiste nell'alienazione dei beni ereditari al fine di procurare il denaro necessario a pagare i debiti dell'eredità.
Le suddette alienazioni devono essere debitamente autorizzate ai sensi degli artt. 493 del codice civile e 747 e 748 del codice di procedura civile a pena di decadenza dal beneficio di inventario.

L'erede procede, quindi, sempre con l'assistenza del notaio a formare lo stato di graduazione.

Lo stato di graduazione tiene conto delle cause legittime di prelazione tra i creditori e vede questi ultimi preferiti ai legatari. Lo stato di graduazione consente di stabilire il piano di riparto dell'attivo ereditario derivante dalla alienazione dei beni ereditari.
Tra i creditori, non aventi tra loro diritto a prelazione, l'attivo è ripartito proporzionalmente in base al principio della par condicio creditorum.

Tra i legatari, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori, è preferito il legatario di specie il cui bene oggetto del legato sia stato ricompreso nella liquidazione dell'attivo ereditario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 499 Codice Civile

Cass. civ. n. 11458/2018

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere il pagamento dell'imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell'eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'illegittimità della cartella di pagamento, notificata quando la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora conclusa).

Cass. civ. n. 1087/1995

Nel quadro della liquidazione dell'eredità accettata con beneficio di inventario devono, di massima, trovare sistemazione e definizione tutti i rapporti di contenuto patrimoniale lasciati pendenti dal de cuius all'atto della sua morte, essendo l'erede e l'eventuale curatore nominato per gestire la procedura liquidatoria, in linea di principio, tenuti, nei limiti delle disponibilità esistenti nell'asse ereditario, a far fronte ad ogni ragione vantata verso l'eredità da tutti i soggetti nei confronti dei quali il de cuius aveva in vita assunto obbligazioni. Alla stregua di tale principio non può dubitarsi dell'azionabilità nei confronti dell'eredità beneficiaria, nelle persone dell'erede e/o del curatore preposto alla relativa liquidazione, del diritto alla stipulazione di un contratto definitivo scaturito da un contratto preliminare concluso, a suo tempo, dal de cuius, non essendovi motivi validi per ravvisare esclusi dal novero degli obblighi, che l'eredità beneficiaria è tenuta ad onorare, quelli aventi il titolo nel negozio di cui agli artt. 1351 e 2932 c.c.

Cass. civ. n. 4469/1993

In tema di liquidazione dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, poiché l'autorizzazione per la vendita di beni al fine di liquidare il patrimonio ereditario, è preordinata al solo scopo di valutare la necessità o l'utilità e convenienza della vendita, nessuna rilevanza può avere sulla validità di detta vendita la circostanza che la stessa sia stata o meno effettuata in favore delle persone indicate nel provvedimento autorizzativo.

Cass. civ. n. 2674/1975

In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, avvenuto il regolare deposito dei prezzo di una vendita di beni ereditari debitamente autorizzata ed effettuata, i privilegi gravanti sui beni stessi rimangono, ai sensi dell'art. 499 c.c., irrevocabilmente estinti, ancorché successivamente, dopo il definitivo esaurimento
della procedura di liquidazione, venga accertato il difetto delle condizioni necessarie per l'acquisto o la conservazione del beneficio d'inventario.

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Consulenze legali
relative all'articolo 499 Codice Civile

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P. S. chiede
venerdì 20/03/2026
“Spett.le Brocardi,
sono in procinto di chiudere una eredità giacente dopo aver liquidato l’intero patrimonio ereditario consistente prevalentemente in immobili.
La liquidità che sarà realizzata non sarà tuttavia sufficiente a coprire tutti i debiti ereditari per cui, molto probabilmente, resteranno fuori i crediti chirografari. Il Tribunale di XXX, infatti, prescrive ai curatori di procedere con la liquidazione concorsuale ex art. 498 c.c. in presenza di passività consistenti anche in assenza di opposizione.
La problematica che si potrebbe porre alla curatela, in sede di riparto, deriva dal fatto che una buona parte del patrimonio immobiliare era soggetta a legati di specie ed i relativi legatari avevano richiesto immediatamente il possesso degli immobili ex art. 649 c.c. una volta aperta la procedura di eredità giacente. Il sottoscritto veniva autorizzato dal Giudice delle successioni a procedere alla consegna delle unità immobiliari ai legatari e, nel relativo verbale di consegna dei beni sottoscritto dai legatari, il curatore apponeva la seguente dicitura: “Si ricorda infine ai legatari che, esaurito l’asse ereditario, i creditori, eventualmente rimasti insoddisfatti, avranno eventualmente diritto di regresso contro i legatari nei limiti del valore del legato così come disposto dall’art. 465 c.c.”.
In definitiva, qualora l’attivo ereditario liquidato non fosse in grado di soddisfare tutti i creditori, come molto probabile, come devo procedere in sede di riparto? Procedo al pagamento dei creditori sino ad esaurimento dell’attivo, tenendo conto ovviamente della graduazione dei privilegi ed alla relativa chiusura della procedura oppure valutare se agire contro i legatari per il recupero delle somme necessarie? In definitiva il curatore potrebbe chiedere formalmente ai legatari la restituzione della somma necessaria a soddisfare tutti i creditori e, se i legatari non pagano, (previa autorizzazione del Giudice) potrebbe agire legalmente contro di loro?
Ringrazio ancora per la preziosa collaborazione che vorrete offrirmi.

Consulenza legale i 27/03/2026
La fattispecie descritta impone di coordinare tre piani distinti, ma strettamente correlati: da un lato, la posizione del curatore dell’eredità giacente quale titolare dell’ufficio di liquidazione, dall’altro il regime dei legati (in particolare di specie) e, infine, la tutela dei creditori ereditari nell’ipotesi di incapienza dell’asse, con specifico riguardo al meccanismo del regresso.

Occorre, intanto, muovere dalla qualificazione dei poteri del curatore, il quale, secondo l’impostazione accolta dalla giurisprudenza (in particolare, si veda Cass. Civ. n. 5832 del 12 novembre 1979), non è un mero custode, ma assume una funzione sostanzialmente sostitutiva dell’erede beneficiato, divenendo titolare dell’ufficio di liquidazione.
Da tale inquadramento discende che egli è legittimato a compiere tutti gli atti di amministrazione e disposizione funzionali al soddisfacimento dei creditori, anche incidendo su beni oggetto di legato, inclusi quelli di specie, laddove ciò sia necessario per realizzare la finalità liquidatoria.
Il principio del trapasso immediato del legato non è, infatti, assoluto, risultando condizionato alla capienza dell’asse rispetto ai debiti ereditari.

Questa impostazione trova piena coerenza nella disciplina della liquidazione concorsuale, ove il favor per i creditori emerge con chiarezza sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello procedimentale.
La regola generale, desumibile dall’art. 495 del c.c., secondo cui il pagamento avviene “a misura che si presentano”, subisce un correttivo fondamentale nella preferenza accordata ai creditori rispetto ai legatari, espressione del principio secondo cui non si può dar corso a liberalità se non dopo aver soddisfatto i debiti.
In tale prospettiva, anche i legatari di specie, pur titolari del bene sin dall’apertura della successione, secondo quanto risulta dall’art. 649 del c.c., vedono la propria posizione subordinata alla verifica della sufficienza dell’attivo.

Nel caso prospettato, tuttavia, tale verifica si è ormai conclusa negativamente: il curatore ha proceduto alla liquidazione dell’intero patrimonio e ha già dato esecuzione ai legati mediante consegna dei beni, previa autorizzazione giudiziale.
Ciò segna un passaggio decisivo, poiché sposta il baricentro della tutela dei creditori dal piano della gestione dell’asse a quello delle azioni di recupero nei confronti dei beneficiari delle disposizioni a titolo particolare.
In questo contesto assume rilievo centrale il meccanismo previsto dal secondo comma del citato art. 495 c.c., il quale attribuisce ai creditori insoddisfatti un diritto di regresso verso i legatari, anche di specie, nei limiti del valore del legato.
Si tratta di un rimedio che opera solo una volta esaurito l’asse ereditario e che costituisce la naturale conseguenza della preferenza accordata ai creditori rispetto ai legatari.
La norma, significativamente, non prevede alcuna azione inversa né consente di incidere retroattivamente sugli atti di attribuzione già compiuti, ma configura un’autonoma obbligazione restitutoria in capo ai legatari.

Da ciò discende un primo punto fermo: una volta che il curatore abbia esaurito la fase liquidatoria e abbia legittimamente consegnato i beni ai legatari, non appare configurabile, in capo allo stesso curatore, un potere di “revoca” o di richiesta restitutoria generalizzata dei beni o del loro controvalore, quale prosecuzione della procedura liquidatoria.
Il potere di disporre dei beni legati, infatti, si colloca fisiologicamente nella fase anteriore, quando ancora occorre verificare la sufficienza dell’attivo; una volta che tale fase sia conclusa e i beni siano stati trasferiti, il sistema appronta un diverso strumento di tutela, che non è più gestorio, ma contenzioso.

In altri termini, il curatore non può trasformare il proprio ufficio in una sorta di organo esecutivo deputato a imporre ai legatari il pagamento delle somme necessarie a soddisfare i creditori, poiché la legge non gli attribuisce un potere autoritativo di tal genere nella fase successiva alla chiusura della liquidazione.
Anche l’annotazione inserita nel verbale di consegna, pur corretta sul piano informativo, non è idonea a fondare un obbligo immediatamente esigibile, ma si limita a richiamare un possibile sviluppo patologico della vicenda.
Il diritto di regresso, infatti, spetta ai creditori rimasti insoddisfatti, i quali possono agire direttamente nei confronti dei legatari, entro il limite del valore del legato ricevuto.
Si tratta, dunque, di un’azione personale, che presuppone l’accertamento dell’insufficienza dell’asse e che si esercita secondo le regole ordinarie, con la conseguenza che il contraddittorio si instaura tra creditore e legatario.
Il curatore, una volta esaurito il proprio compito, non è il titolare di tale azione, né può surrogarsi ai creditori, se non nei limiti in cui ciò sia espressamente consentito, evenienza che nel caso di specie non ricorre.

Resta, tuttavia, da verificare se il curatore possa, quantomeno, attivarsi per sollecitare i legatari o per promuovere un’azione giudiziaria previa autorizzazione del giudice.
Sotto questo profilo, la risposta deve essere articolata.
In via meramente informale o sollecitatoria, nulla impedisce al curatore di invitare i legatari a corrispondere volontariamente quanto necessario a soddisfare i creditori, anche al fine di evitare contenziosi (tale attività rientra in una logica di collaborazione e non incide sulla struttura dei rapporti giuridici).
Diverso è il discorso circa la proponibilità di un’azione giudiziaria: in assenza di una specifica legittimazione sostanziale, il curatore non appare titolare del diritto fatto valere e, pertanto, difetterebbe di legittimazione attiva.
Anche l’autorizzazione del giudice delle successioni non sarebbe idonea a creare ex novo una legittimazione sostanziale, presupponendo pur sempre l’esistenza di un potere già riconosciuto dall’ordinamento.
Nel caso in esame, una volta conclusa la liquidazione e trasferiti i beni, il potere rappresentativo del curatore in funzione dei creditori deve ritenersi esaurito, residuando in capo a questi ultimi la piena titolarità delle azioni di tutela.

Questa, pertanto, la conclusione a cui si ritiene di dover giungere:
  1. il curatore non può formalmente pretendere dai legatari la restituzione delle somme necessarie a soddisfare i creditori né, in caso di inadempimento, agire giudizialmente in proprio per ottenerle, neppure previa autorizzazione giudiziale, difettando la relativa legittimazione sostanziale;
  2. la tutela dei creditori insoddisfatti è rimessa all’esercizio diretto dell’azione di regresso nei confronti dei legatari, nei limiti del valore dei beni ricevuti, mentre al curatore residua, al più, un ruolo informativo o sollecitatorio, coerente con la funzione, ormai esaurita, dell’ufficio di liquidazione.


DONATELLA P. chiede
venerdì 02/08/2019 - Lombardia
“Quesito:
accettazione beneficiata (due eredi maggiorenni, uno minorenne) nell’inventario redatto a seguito dell’accettazione (che vi manderò in allegato) c’è un elenco di passività che sono state tutte pagate, poi c’è anche una voce “garanzie prestate a favore di terzi”. Sono fideiussioni rilasciate dal de cuius che gravano sugli immobili a lui intestati a titolo personale, a garanzie di debiti contratti da una s.r.l. con due banche, ma la più rilevante è la fideiussione di euro 1.000.000 presso banca popolare Sondrio (garantito anche da due ipoteche) perché il debito della s.r.l. presso UBI banca è pressoché estinto. La s.r.l. continua ad operare. Posso presentare prospetto di liquidazione perché le passività sono state tutte pagate? La fideiussione come viene considerata? Non è un debito ma un impegno e potrebbe anche non essere mai attività. L’accettazione beneficiata rimane legate a tempo indefinito alla fideiussione o no?”
Consulenza legale i 17/08/2019
Il caso in esame riguarda l’apertura della successione di un soggetto che, in vita, aveva volontariamente assunto la posizione di fideiussore e terzo datore di ipoteca relativamente a debiti contratti da una s.r.l., all’interno della quale si presume che il garante rivestisse la qualità di socio.
Il tema che occorre affrontare, dunque, è quello della sorte della fideiussione in caso di decesso del garante, ed al riguardo può sin da subito osservarsi che il legislatore, agli artt. 1955 e seguenti c.c. (contenuti nella sezione dedicata all’estinzione della fideiussione), a differenza di quanto previsto in relazione ad altri istituti giuridici, nei quali assume valore essenziale l’intuitu personae, non prevede tra le cause di estinzione della fideiussione la morte del garante.

Il rapporto di fideiussione, infatti, fatta eccezione per alcune ipotesi particolari (quale quella prevista dall’art. 1955 del c.c. ), permane in vita fin quando non venga estinto il debito garantito; da ciò ne consegue che, anche in caso di morte del garante, se il debito è ancora sussistente, la fideiussione resta valida ed i suoi effetti vengono trasmessi agli eredi, i quali vi subentrano con gli stessi diritti e doveri del deceduto.
Pertanto, se alla data della morte del de cuius nessuna delle parti originarie era receduta dal contratto e l’obbligazione originaria non era scaduta, gli eredi subentreranno nell’obbligazione che già faceva carico al loro dante causa, senza poter pretendere di limitare in qualche modo la responsabilità.

E’ chiaro poi che, se i chiamati alla successione accettano l’eredità con beneficio di inventario (per libera scelta o perché, come nel caso di specie, vi è tra di essi un minore), tale forma di accettazione avrà l’effetto di limitare la loro responsabilità per debiti ereditari, compresa quella derivante dall’eventuale escussione della garanzia fideiussoria, entro il valore attivo dei beni ereditari.
Da ciò ne consegue che ciascun erede sarà tenuto a rispondere dell’obbligazione fideiussoria in proporzione alla sua quota ereditaria, e ciò per effetto del combinato disposto dell' art. 752 del c.c. de dell'art. 1295 del c.c..

Trattandosi di un contratto ancora in fieri, risulta in effetti più che fondato il dubbio se si possa procedere a chiudere la procedura di accettazione beneficiata, mediante presentazione di quel prospetto di liquidazione, a cui si fa riferimento nel quesito, attestante l’avvenuto pagamento di tutte le passività.
A tale dubbio può rispondersi affermativamente, in tal senso prendendo spunto da quanto affermato dalla Corte di Cassazione in una sua recente ordinanza, e precisamente la n. 14991 dell’8 giugno 2018.
Infatti, seppure il provvedimento della S.C. abbia preso origine da una controversia insorta tra fisco ed eredi accettanti con beneficio di inventario in merito alla corretta liquidazione delle imposte di successione, il principio da esso desumibile è quello secondo cui, nella redazione dell’inventario e, dunque, nella individuazione delle passività ereditarie, è corretto prendere in considerazione soltanto i debiti “esistenti" alla data dell'apertura della successione, ossia quei debiti che, in tale momento, presentano i caratteri dell'attualità e della determinatezza dell'ammontare.

Solo la presenza di debiti aventi tali requisiti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, sarà in grado di determinare un effettivo depauperamento dell'attivo ereditario (così Cass. nn. 5047/2003, 14686/2005 e 5969/2007).
Nessun depauperamento, invece, si ritiene riscontrabile nel caso dell'obbligazione fideiussoria, difettando per essa i requisiti della liquidità ed esigibilità, i quali potranno dirsi sussistenti (con conseguente effettiva decurtazione dell'attivo ereditario) soltanto se, al momento dell'apertura della successione, sussista l'insolvibilità del debitore garantito o l'impossibilita di esercitare l'azione di regresso (così Cass. n. 4419/2008).

Tali considerazioni, peraltro, risultano perfettamente aderenti a quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell’obbligazione fideiussoria, ovvero, sotto il profilo genetico, la sua accessorietà rispetto all’obbligazione principale garantita (cfr. art. 1939 del c.c.), mentre, sotto l’aspetto funzionale, occorre tenere conto anche del fatto che il fideiussore può sempre, prima del pagamento, esperire l’azione di rilievo ex art. 1953 del c.c. e, dopo il pagamento, agire in regresso con surrogazione nei diritti che il creditore originario aveva contro il debitore principale (artt. 1949 e ss. c.c.), sul quale ultimo grava l’adempimento del fideiussore.

Alla luce di quanto detto, dunque, una volta redatto l’inventario e provveduto al pagamento di tutte le passività ereditarie, sarà possibile chiudere la procedura di accettazione beneficiata, adempiendo anche all’ulteriore onere delle presentazione della denuncia di successione, per la quale si ricorda che occorre rispettare il termine di dodici mesi dalla scadenza del termine stabilito per la redazione dell’inventario (così art. 31, comma 2, lettera d, D.lgs. 346/1990).
Qualora, successivamente, la società a responsabilità limitata per la quale il de cuius aveva prestato garanzia non dovesse adempiere al debito garantito, il creditore (ossia l’istituto di credito) potrà chiedere l’adempimento a ciascuno degli eredi, i quali saranno tenuti a rispondere, come prima detto, intra vires hereditatis e ciascuno in proporzione della propria quota (salvo sempre il diritto di regresso e surrogazione).

Qualora, nel frattempo, si profili il rischio di insolvenza della s.r.l. debitrice principale, ciò che può consigliarsi è di non esitare ad avvalersi del rimedio di cui all’art. 1953 c.c. (che disciplina il c.d. rilievo del fideiussore), agendo contro il debitore affinché questi procuri agli eredi la liberazione dall’obbligazione garantita ovvero presti le garanzie necessarie per assicurare loro il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.