La norma in esame prevede l'
inammissibilità della decadenza dal beneficio di inventario dei soggetti
incapaci.
La norma ha principalmente
finalità cautelari in quanto garantisce che i suddetti soggetti non
decadano dal beneficio a causa di dimenticanze o inadempienze da parte dei loro legali rappresentati.
La tutela si sostanzia nella proroga del termine previsto per il compimento dell'
inventario.
La redazione dell'inventario infatti potrà essere compiuta
entro un anno dal compimento della maggiore età del minore o dal cessare dello stato di interdizione o inabilitazione allorchè l'interessato non voglia decadere dal beneficio di inventario.
Fino allo scadere di tale termine, l'incapace il cui legale rappresentante abbia accettato in suo nome e conto l'eredità con beneficio di inventario, ma non abbia redatto il relativo inventario a norma dell'art.
484 del codice civile, secondo la dottrina preferibile, acquista la qualità di erede beneficiato.
Qualora si aderisse, invece, all'opposta tesi secondo la quale nell'ipotesi in esame l'incapace non acquisterebbe la qualità di erede, ma resterebbe
chiamato all'eredità, lo stesso sarebbe esposto al pericolo del decorso del termine di prescrizione del diritto di accettare così esponendolo al rischio che gli venga preclusa la possibilità di diventare erede.
Secondo al dottrina prevalente, stante il carattere eccezionale della norma in oggetto, la stessa non potrebbe essere applicata analogicamente alle persone giuridiche sebbene anche in capo alle stesse sia previsto l'obbligo di accettare l'eredità con beneficio di inventario.
Si ritiene, quindi, che in caso di mancata redazione nei termini di legge dell'inventario, si configuri nei confronti della persone giuridiche un'
ipotesi di incapacità a succedere.