(massima n. 1)
Il progettista e direttore dei lavori, incaricato di supervisionare l'esecuzione delle opere, è tenuto a rispondere per eventuali difetti e difformità dell'opera. La limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2236 c.c. è applicabile solo se la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e la colpa deve essere grave. La responsabilità non è esclusa per la natura sperimentale dell'opera o l'imprevedibilità di eventi naturali, come le variazioni del livello delle acque, se questi erano prevedibili con adeguata diligenza.