Cassazione civile Sez. I sentenza n. 29342 del 6 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il progettista e direttore dei lavori, incaricato di supervisionare l'esecuzione delle opere, č tenuto a rispondere per eventuali difetti e difformitā dell'opera. La limitazione di responsabilitā ai sensi dell'art. 2236 c.c. č applicabile solo se la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltā, e la colpa deve essere grave. La responsabilitā non č esclusa per la natura sperimentale dell'opera o l'imprevedibilitā di eventi naturali, come le variazioni del livello delle acque, se questi erano prevedibili con adeguata diligenza.

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