(massima n. 1)
Il progettista e direttore dei lavori, incaricato di supervisionare l'esecuzione delle opere, č tenuto a rispondere per eventuali difetti e difformitā dell'opera. La limitazione di responsabilitā ai sensi dell'art. 2236 c.c. č applicabile solo se la prestazione professionale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltā, e la colpa deve essere grave. La responsabilitā non č esclusa per la natura sperimentale dell'opera o l'imprevedibilitā di eventi naturali, come le variazioni del livello delle acque, se questi erano prevedibili con adeguata diligenza.