(massima n. 1)
Nell'adempimento del proprio incarico professionale l'avvocato ha l'obbligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessitą dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale; poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., grava sul professionista il correlato onere probatorio.