Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25026 del 17 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il notaio incaricato di stipulare un contratto di compravendita immobiliare ha l'obbligo di espletare le verifiche relative all'esistenza di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull'immobile oggetto di compravendita. Nel caso di inosservanza di tale obbligo, la responsabilitą del notaio viene determinata non in base alle norme sulla limitazione di responsabilitą per imperizia previste dall'art. 2236 c.c., ma in base alla normale diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., che include anche la colpa lieve.

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