(massima n. 1)
Nell'adempimento dell'incarico professionale, l'obbligo di diligenza ex artt. 1176, co. 2, e 2236 c.c. dell'avvocato si estrinseca in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente. In particolare, l'avvocato è tenuto a richiedere al cliente che egli gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell'incarico, ad indicargli tutte le questioni che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Incombe sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, mentre è insufficiente che il cliente gli abbia rilasciato la procura alle liti, poiché il conferimento di tale potere non è indice univoco che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio.