Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13873 del 6 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitą del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attivitą professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente; in particolare, ove venga in rilievo l'attivitą del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilitą per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.

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