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Articolo 36 ter Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Controllo formale delle dichiarazioni

Dispositivo dell'art. 36 ter Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'impostà sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

  1. a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
  2. b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  3. c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
  4. d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  5. e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
  6. f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci(1).

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Note

(1) Il comma 3-bis è stato inserito dall'art. 4 bis comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

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C. N. D. R. chiede
sabato 08/07/2023
“Desidero sapere entro quanto tempo l'Ammistrazione Finanziaria deve rispondere al contribuente che ha fornito motivazioni di non sussistenza di fondamento per somme o documentazione richiesta a seguito di un controllo formale sulla dichiarazione dei redditi.”
Consulenza legale i 14/07/2023
I controlli c.d. formali o anche standardizzati, di cui all'art.art. 36 ter delle disp. accert. imp. redditi, sono verifiche documentali, mediante quali l’Agenzia delle entrate accerta la rispondenza di quanto esposto dal contribuente in sede di dichiarazione annuale con le informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
Si tratta di controlli che hanno lo scopo di individuare errori di natura materiale, desumibili dalla dichiarazione stessa.
Le citate norme, nel disciplinare i poteri e i limiti dell’Amministrazione nell’esercizio di tale attività accertativa, non prevede un termine chiaro entro il quale l’Ufficio, che procede a tale verifica, è tenuto a fornire riscontro al contribuente.
Ciò nondimeno, il termine ultimo da tenere in considerazione entro il quale l’Agenzia può esercitare il proprio potere, con riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi, è rappresentato dall’art. art. 43 delle disp. accert. imp. redditi.
Tale norma stabilisce che “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
Il riportato termine (5 anni dopo il termine per la presentazione della dichiarazione) è la scadenza da tenere in considerazione, perché oltre tale periodo, eventuali errori di calcolo oggetto di controllo e di richiesta documentale da parte dell’Ufficio non possono più essere fatti valere dall’Amministrazione, per intervenuta decadenza dal potere accertativo.
Ciò posto, ipotizzando che il controllo abbia avuto a oggetto il periodo di imposta 2021 (con riferimento al periodo di imposta 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione non sono ancora spirati) il termine ultimo a disposizione dell’Amministrazione è il 31 dicembre 2027.