Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 34341 del 24 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto d'opera implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'art. 2236 c.c. limita ai soli casi di dolo o colpa grave l'esperibilità dell'azione di risarcimento dei danni ad opera del committente, non anche la proponibilità dell'eccezione d'inadempimento nei confronti del prestatore di lavoro professionale (nella specie amministratore) che chieda il pagamento del compenso asseritamente maturato; resta tuttavia fermo che, laddove il rapporto dia luogo ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica (nel quale l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c. dev'essere considerato separatamente, per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, c.c., le prestazioni che siano state già correttamente eseguite.

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