Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 31587 del 3 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą professionale dell'avvocato, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivitą professionale costituiscono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a garantirlo. L'inadempimento deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attivitą professionale, e, in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale media fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che commisura la responsabilitą del legale alla colpa (lieve o grave) o al dolo, salva l'applicazione dell'art. 2236 cod. civ. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltą.

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