(massima n. 1)
Non č consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto un errore nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, se tale errore riguarda tipicamente una valutazione delle risultanze probatorie o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti; in tal caso, il motivo d'impugnazione deve essere formulato sotto forma di vizio di motivazione e non come violazione o falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176 c.c.