La nozione si richiama al
concetto economico di
imprenditore, ma il legislatore fissa i requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto alla
disciplina giuridica dell’imprenditore.
L’impresa è l’
attività in quanto serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria, caratterizzata da uno specifico scopo, ossia produzione o scambio di beni o servizi, sia da specifiche modalità di svolgimento che si concretizzano in
organizzazione,
economicità,
professionalità.
L’attività è la serie coordinata di atti finalizzati alla produzione o allo scambio di beni, quindi è
attività produttiva.
L’attività deve essere
organizzata e coordinata impiegando fattori produttivi, quali
capitale e lavoro, propri o altrui.
L’
attività produttiva deve essere condotta con
metodo economico, nel senso di tendere al procacciamento di entrate dei fattori produttivi utilizzati
Altro carattere è la
professionalità dell’attività. Professionale significa
esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. L’attività professionale può essere svolta anche in modo non continuativo (ad esempio attività stagionale), purché non sia occasionale.
Non vi è coincidenza tra nozione civilistica e
nozione tributaristica d’impresa, non essendo richiesto dall’art.
51 il requisito dell’organizzazione per ritenere sussistente l’impresa ai fini tributari.
L’impresa può essere esercitata in
forma individuale o collettiva e possono esercitare attività d’impresa anche le
associazioni (
riconosciute e
non) e le
fondazioni.
Possono esercitare attività d’impresa anche gli
enti pubblici (v. art.
2093).
Un soggetto può anche essere titolare di più imprese.
E’ possibile che un imprenditore sia
minore di età. Per l’impresa del
minore emancipato si veda l’art.
397; per l’impresa del
minore inabilitato si veda l’art.
425.
La sopravvenuta incapacità del soggetto non comporta la cessazione dell’impresa individuale allorché questa continui ad opera di altri soggetti che agiscono in rappresentanza dell’imprenditore.
L’impresa ha
sede ove l’imprenditore svolge l’attività direttiva ed amministrativa, restando irrilevante la diversa ubicazione di stabilimenti o cantieri. Si presume che la sede legale coincida con quella amministrativa.
La legge 14 febbraio 2006, n. 55, ha legittimato l’imprenditore a stipulare il
patto di famiglia (v. artt.
768 bis e seguenti)
Lo
scopo di lucro dell’impresa non è espressamente previsto dalla norma, ma è opinione prevalente che il fine di lucro in senso oggettivo, ovvero l’idoneità in sé dell’impresa a dare un profitto, sia immanente allo stesso concetto di imprenditore.
Non è ammissibile la figura dell’
imprenditore occulto o dell’
imprenditore indiretto, che è il soggetto nel cui interesse e per conto del quale l’impresa viene esercitata da altri, ma che non figura come imprenditore verso i terzi. È, pertanto, requisito necessario dell’imprenditore la spendita del proprio nome.
La direzione dell’impresa, invece, può essere affidata a persona diversa dall’imprenditore.
Figura a sé stante è quella dell’
impresa sociale, disciplinata con il d. lgs. n. 155 del 2006. La finalità dell’impresa sociale è la produzione o lo scambio di beni o servizi di
utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Si ritiene che l’impresa sociale sia una
species del più ampio
genus dell’impresa.
Caratteristica fondamentale dell’impresa sociale è l’
assenza dello scopo di lucro.
La costituzione dell’impresa sociale deve avvenire per
atto pubblico e nella
denominazione è obbligatorio l’uso della locuzione “impresa sociale”.