La norma fornisce una definizione di "
imprenditore", ma da essa è possibile ricavare gli elementi essenziali della fattispecie "
impresa".
Sussiste impresa ogniqualvolta un soggetto (persona fisica o ente collettivo) eserciti un’attività produttiva contraddistinta dai requisiti dell’
organizzazione, dell’
economicità e della 
professionalità.
Per 
attività produttiva si intende una serie coordinata di atti finalizzati alla produzione o allo scambio di beni e/o servizi.
Costituisce attività d’impresa solamente l’attività produttiva che sia svolta sulla base di una precisa ed apprezzabile 
organizzazione dei fattori della produzione, quali il 
capitale e il 
lavoro, propri e altrui.
L’esercizio dell’attività deve essere improntato al criterio di 
economicità, inteso quale attitudine dell’attività alla remunerazione dei fattori produttivi, al pareggio tra costi e ricavi. Lo 
scopo di lucro è giuridicamente irrilevante al fine di accertare l’esistenza dell’impresa, riguardando piuttosto i motivi soggettivi dell’imprenditore.
Infine, l’attività deve essere svolta in maniera 
professionale, ciò implicando un esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Il concetto di abitualità non coincide né con quello di 
continuità, poiché è impresa anche l’attività produttiva c.d. “stagionale”, né con quello di 
esclusività, dato che un medesimo soggetto può essere titolare di molteplici iniziative imprenditoriali.  E’ da considerarsi come attività d’impresa anche quella che sia diretta allo svolgimento di un unico affare, purché presenti un'apprezzabile articolazione organizzativa e sia gestita con metodo economico.
 
Deve qualificarsi come 
imprenditore il soggetto cui l’attività è imputabile, nonostante  non vi sia piena chiarezza in dottrina e giurisprudenza se il criterio d’imputazione debba basarsi sulla 
spendita del nome oppure su un più ampio concetto di 
titolarità effettiva dell’iniziativa economica. Secondo la tesi che ritiene superato il criterio della spendita del nome, dovrebbe assoggettarsi a 
liquidazione giudiziale anche il soggetto che eserciti un'attività imprenditoriale per il tramite di un soggetto terzo, il quale agisca formalmente in nome proprio (
teoria dell’imprenditore occulto).
In base al soggetto che esercita l’attività è possibile distinguere tra:
- 
Impresa individuale, se svolta da una persona fisica;
- 
Impresa collettiva, se riferibile ad un ente collettivo di tipo societario o agli enti del terzo settore, quali 
associazioni, 
riconosciute e non riconosciute, e 
fondazioni.
- 
Impresa pubblica, se esercitata da 
enti pubblici (v. art. 
2093)
In base al tipo di attività è possibile inoltre distinguere tra:
- 
Impresa commerciale (v. art 
2195)
- 
Impresa agricola (v. art. 
2135)
 
E’ possibile che un imprenditore sia 
minore di età. Per l’impresa del 
minore emancipato si veda l’art. 
397; per l’impresa del 
minore inabilitato si veda l’art. 
425.
La sopravvenuta incapacità del soggetto non comporta la cessazione dell’impresa individuale allorché questa continui ad opera di altri soggetti che agiscono in rappresentanza dell’imprenditore.
L’impresa ha 
sede ove l’imprenditore svolge l’attività direttiva ed amministrativa, restando irrilevante la diversa ubicazione di stabilimenti o cantieri. Si presume che la sede legale coincida con quella amministrativa.
La legge 14 febbraio 2006, n. 55, ha legittimato l’imprenditore a stipulare il 
patto di famiglia (v. artt. 
768 bis e seguenti)
Figura a sé stante è quella dell’
impresa sociale, disciplinata con il d. lgs. n. 155 del 2006. La finalità dell’impresa sociale è la produzione o lo scambio di beni o servizi di 
utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
Si ritiene che l’impresa sociale sia una 
species del più ampio 
genus dell’impresa.
Caratteristica fondamentale dell’impresa sociale è l’
assenza dello scopo di lucro.
La costituzione dell’impresa sociale deve avvenire per 
atto pubblico e nella 
denominazione è obbligatorio l’uso della locuzione “impresa sociale”.
Non vi è coincidenza tra nozione civilistica e 
nozione tributaristica d’impresa, non essendo richiesto dall’art. 
51 il requisito dell’organizzazione per ritenere sussistente l’impresa ai fini tributari.