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Diritto e salute -

La colpa medica nella giurisprudenza post Sezioni Unite “Mariotti”

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Specializzazione/Perfezionamento
ATENEO: Universitą degli Studi di Bologna
FACOLTÀ: Scuola di specializzazione per le professioni legali
ABSTRACT
La sentenza delle Sezioni Unite “Mariotti” ha assunto un ruolo centrale nella disciplina della colpa medica per la lettura che ha dato all’art. 6 della L. 2017, n. 24, anche nella giurisprudenza successiva. Tuttavia, nella giurisprudenza post Sezioni Unite “Mariotti” si riscontra un iter argomentativo, a prescindere dagli esiti e dalle soluzioni dei singoli casi concreti, oscillante e variegato sui presupposti per l’applicazione della disposizione, specie nell’individuazione delle condotte imperite, nel ruolo da dare alle linee-guida, nonché nella definizione precisa di colpa grave. Tale è l’immagine di una giurisprudenza ancora incerta sul futuro, in un’attività, come quella medica, che è già di suo imperniata sul rischio e sull’incertezza. Non è dato ravvisare, infatti, un formante giurisprudenziale consolidato e costante, con forti ripercussioni dal punto di vista della certezza del diritto. Vista la complessità della materia e gli svariati “punti di contatto” con principi penalistici di estrema importanza, la lettura delle sentenze e del percorso logico-giuridico adottato dai giudici divengono ancora più importanti degli esiti, in quanto solo la prassi giurisprudenziale può contribuire a rendere prevedibili gli effetti di una disposizione legislativa che si connota per la sua particolare difficoltà interpretativa. Una prima via, dunque, auspicabile sarebbe quella della valorizzazione del dato letterale fornito dall’art. 590-sexies c.p., prescindendo dalla sua applicabilità, nell’argomentazione delle sentenze, al fine di definirne, nella maniera più chiara possibile, i limiti e la portata. Una seconda via, pronosticabile ma di difficile attuazione, potrebbe essere, invero, quella di pensare ad una soluzione fondata su una disposizione legislativa ad hoc. Peraltro, una cosa è certa, ed è il ruolo che deve assumere il giudice, a fronte di lacune legislative, che è quello di colmarle con l’interpretazione allo stesso consentita al fine di renderla conforme ai principi dettati dall’ordinamento e per cristallizzare il c.d. “ diritto vivente”. Occorrerebbe, quindi, necessariamente costruire le basi per un futuro certo della colpa medica, specie in campo penale, anche partendo dal dettato “viziato” della legge Gelli-Bianco, non potendosi, al contrario, lasciare operare la classe medica “al buio”. Siffatta conclusione gioverebbe, da un lato alla classe medica, che lavorerebbe con maggiore sicurezza e senza timori, dall’altro alla tutela della salute dei cittadini, che riceverebbero dai professionisti sanitari le migliori cure ed i più idonei trattamenti offerti dalla scienza moderna.

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