1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.(1)
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
mercoledì 09/04/2025
Questa norma, però, prevede che ci siano degli obblighi per il professionista, tra cui quello di sottoporre un preventivo al cliente.
Qualora questo non venga fatto, il compenso viene quantificato in base ai parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia, normalmente con riferimento al valore della controversia.
Inoltre, in base al principio di trasparenza, il professionista deve rendere noto al cliente “il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico”.
L’art. 27 del Codice Deontologico forense ricalca questi principi, stabilendo che il legale deve “informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione”.
La violazione di questo obbligo costituisce un illecito disciplinare sanzionato con l’avvertimento.
Il codice deontologico, inoltre, prevede che l’avvocato non possa richiedere compensi manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta, illecito sanzionato con la censura.
Nel caso di specie, pur non conoscendo né il valore della controversia per cui ci si è rivolti al legale, né quale sia stata l’attività che l’avvocato ha svolto per arrivare alla conclusione che la delibera assembleare non sarebbe stata da impugnare, si ritiene che il professionista avrebbe dovuto rendere edotto il potenziale cliente del costo di questa analisi preliminare.
L’avvocato aveva il diritto di chiedere un compenso per questa prima fase, ma avrebbe dovuto informare correttamente il cliente, dando un’indicazione precisa dell’importo o, in caso di difficoltà nella quantificazione, avrebbe potuto quanto meno stabilire un range.
Si consiglia di chiedere al professionista quale attività abbia dovuto svolgere, tale da giustificare un compenso di questo tipo, anche valutando quello che sarebbe stato il valore della controversia.
Qualora l’avvocato giustifichi il perché della richiesta, rimane la poca trasparenza mostrata nello svolgere la propria prestazione, ma il compenso sarà dovuto. Se invece non giustificasse, si potrebbero sollevare le opportune contestazioni anche rivolgendosi all’Ordine degli Avvocati.
In ottica di future richieste di consulenza, si consiglia di chiedere al professionista di chiarire al primo incontro il costo della riunione, dell’analisi preliminare e un preventivo di massima e di farsi inviare il tutto per iscritto.
Fai subito la tua domanda alla
nostra redazione giuridica