Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5945 del 10 maggio 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

La controeccezione (nella specie, di interruzione della prescrizione) è assimilabile ad una eccezione in senso stretto e va pertanto proposta nel rispetto dei prescritti termini processuali; tuttavia la disciplina codicistica non prevede anche un termine iniziale per la proposizione di essa e la necessità che intervenga dopo la proposizione della relativa eccezione non discende dal rispetto di uno schematismo cronologico non previsto dalla legge, bensì dal fatto che chi effettua la controeccezione ha un interesse attuale ad essa solo quando gli sia stata sollevata l'eccezione; ne consegue che, ove l'interesse sorga successivamente nel corso del giudizio, l'eventuale carenza di interesse iniziale diviene irrilevanza e la parte che ha sollevato la controeccezione «in prevenzione» non ha l'onere di riproporla dopo che gli è stata sollevata la relativa eccezione. (Nella specie, la sentenza di appello è stata censurata per aver accolto la controeccezione di interruzione della prescrizione nonostante la parte, a fronte della eccepita prescrizione, si fosse limitata a produrre la documentazione comprovante l'interruzione senza nulla dedurre; la S.C., in applicazione del principio sopraesposto, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la produzione documentale sostenuta dalle deduzioni anteriori alla proposizione dell'eccezione).

(massima n. 2)

La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà (perché trascendono la preparazione media o perché non sono stati ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare) e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica provochi un danno per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione; la sussistenza della negligenza va valutata in relazione alla specifica diligenza richiesta al debitore qualificato dall'art. 1176 comma secondo c.c. ed il relativo accertamento compete al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

(massima n. 3)

La specificità dei motivi di impugnazione, prevista dall'articolo 342 del c.p.c., implica la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene. Ne segue, pertanto, che qualora il giudice di primo grado abbia ritenuto di poter decidere la causa sulla base della decisione di una questione preliminare o pregiudiziale, la parte soccombente, che intenda proporre impugnazione, deve specificare i suoi motivi di impugnazione in relazione a questa sola ratio decidendi. (Nella specie, la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda attrice, ritenendo prescritto il diritto azionato e la Suprema Corte, in applicazione del principio riferito sopra, ha ritenuto che correttamente l'attore appellante avesse investito, con i motivi d'appello, esclusivamente tale ratio decidendi, unica posta a fondamento del rigetto della domanda).

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