Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15676 del 12 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La responsabilitā del notaio per mancata rilevazione di un pignoramento su un immobile in occasione di una compravendita deve essere esclusa quando l'errore sia stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, che abbia reso impossibile l'individuazione del pignoramento mediante l'uso dell'ordinaria diligenza professionale.

(massima n. 2)

Va esclusa la responsabilitā del notaio per non avere rilevato, in occasione di una compravendita immobiliare, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria pregiudizievole se l'errore č stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, tale da rendere di fatto impossibile l'individuazione dell'ipoteca ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto irrilevante l'errore del conservatore in ordine all'attribuzione del codice fiscale al venditore di un bene oggetto di rogito, cosė non consentendo al notaio di rilevare che sull'immobile gravava un pignoramento, senza specificare, in concreto, quale condotta diligente poteva essere pretesa dall'ufficiale rogante, per l'effetto condannato per responsabilitā da evizione).

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