Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1018 del 20 marzo 1976

(2 massime)

(massima n. 1)

L' uso per il quale la cosa viene comodata, qualora non sia specificamente determinato e limitato in contratto, è quello ordinario della cosa stessa e comprende la facoltà di ritrarre l'utile di cui essa è capace attraverso un impiego economicamente normale. In particolare, l'utilizzazione di una cosa immobile ricevuta in comodato, realizzata mediante la locazione di essa, non eccede detto criterio né contrasta col carattere personale dell'uso, che resta tale e legittimo anche quando l'utente goda della cosa in modo indiretto, purché non sostituisca altri a sé nella posizione giuridica di comodatario. La locazione della cosa immobile comodata, posta in essere dal comodatario con un terzo, essendo condizionata alla persistenza del rapporto di comodato non compromette il diritto del comodante alla restituzione della cosa stessa per scadenza del termine convenuto in comodato o per sopravvenienza di urgente ed impreveduto suo bisogno.

(massima n. 2)

La concessione gratuita di un appartamento adibito ad abitazione può formare oggetto di comodato, anche se destinata a protrarsi per lungo tempo e finché viva il beneficiario. Non è prescritta la formalità della scrittura per il contratto di comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale. La consegna, richiesta per il perfezionamento del contratto di comodato, non deve necessariamente rivestire forme solenni od avvenire materialmente, ma può aver luogo in qualunque modo che valga giuridicamente a porre il comodatario in grado di servirsi della cosa (ad esempio, mediante la trasmissione di documenti rappresentativi ovvero la dichiarazione, di colui il quale dovrebbe compiere la tradizione, di tenere la cosa per conto del comodatario) e può anche mancare, ove la cosa stessa sia già detenuta dal comodatario, essendo, in tal caso, sufficiente il semplice mutamento del titolo della detenzione.

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