Al
minore di anni 18 anni è preclusa, in genere, la possibilità di porre in essere atti negoziali,
pena l'annullabilità degli stessi (art.
1425 I co. c.c.): così, non potrà gestire pienamente ed autonomamente la propria sfera patrimoniale, ricorrendo però una
fictio iuris di
rappresentanza in nome dei genitori per i piccoli negozi della vita quotidiana che il minore dovesse compiere, come l'acquisto di beni di modesto valore economico. Più in generale, per i vari atti patrimoniali il minore è sostituito dai genitori che esercitano su di lui la potestà (v.
316). Ulteriori deroghe riguardano il compimento di alcuni atti di natura particolare, ove sia richiesta dalla legge un'età differente: così il minore può riconoscere il
figlio naturale (v.
250) nonché, previa autorizzazione del tribunale che ne abbia accertato la maturità psico-fisica, contrarre
matrimonio (v.
84). Ed ancora, talvolta è richiesta un'età superiore, come nel caso dell'
adozione dei maggiorenni permessa a chi abbia compiuto 35 anni (
291).
Infine, la
capacità di agire può essere ridotta, accordata o revocata, rispettivamente nei casi di
inabilitazione,
emancipazione o
interdizione.
Nel secondo comma parrebbe operarsi una distinzione tra la capacità di stipulare un contratto di
lavoro, per la quale occorre il raggiungimento della
maggiore età (il contratto di lavoro dovrà essere stipulato dal
rappresentante legale del minore, con l'intervento di quest'ultimo) e la capacità a prestare il proprio lavoro, riconosciuta al minore. Di tal guisa, il minore verrà abilitato ad esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Si noti come la capacità a prestare il proprio lavoro venga disciplinata da
leggi speciali (con L. 296/2006 si è innalzata l'età per l'accesso al lavoro ai sedici anni, dovendosi impartire l'istruzione obbligatoria per dieci anni).