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Articolo 1376 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contratto con effetti reali

Dispositivo dell'art. 1376 Codice Civile

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato(1).

Note

(1) In ordine agli effetti del contratto si distingue tra contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori: i primo hanno come immediata conseguenza il trasferimento o la costituzione del diritto e tale è, ad esempio, la compravendita di un bene di proprietà dell'alienante (v. 1470 ss. c.c.); con i secondi, invece, la parte assume un obbligo, come accade per il venditore di un bene altrui (v. 1478 c.c.).
In ordine alle modalità di conclusione si distingue tra contratti consensuali, che si perfezionano col consenso delle parti, e contratti reali, la cui perfezione esige anche la consegna del bene (ad esempio il deposito, v. 1776 c.c.).

Ratio Legis

Il principio del consenso traslativo consente che sia sufficiente il consenso delle parti per la produzione di determinati effetti contrattuali poiché i diritti che ne sono oggetto sono sufficientemente individuati.

Brocardi

Emptio consensu peragitur
In omnibus rebus quae dominium transferunt, concurrat oportet affectus ex utraque parte contrahentium
Non pretii numeratio, sed conventio perficit emptionem
Numquam nuda traditio transfert dominium
Prior in tempore, potior in iure
Res perit domino
Species perit ei, cui debetur

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

221 Nel riportare l'art. 41 del progetto del 1936, parzialmente riproduttivo dell'art. 1125 cod. civ., ho creduto, anzitutto, superfluo di affermare, come faceva il progetto medesimo, che il differimento del momento della tradizione non esclude il perfezionamento consensuale dei contratti con effetti reali (art. 243). E' ovvio che la tradizione della cosa non ha importanza nel perfezionamento del contratto; ma è puro atto esecutivo, adempimento di un obbligo del venditore.
Invece, poi, di riservare le sole disposizioni concernenti beni immobili, ho, in generale, richiamato "le diverse disposizioni, relative a determinate categorie di beni", volendo comprendere anche i principi concernenti il trasferimento della proprietà e dei diritti reali aventi per oggetto un mobile registrato.
La disposizione dell'art. 42 del progetto del 1936 (art. 1126 cod. civ.) è stata riprodotta con modifiche atte a designare che essa si applica in caso di conflitto concernente più diritti reali sulla stessa cosa mobile (art. 244).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

629 In tema di contratti ad effetti reali l'art. 1376 del c.c. mantiene il principio secondo il quale il trasferimento si verifica per virtù del solo consenso. L'art. 1125 dal codice abrogato accenna al trasferimento del possesso quale atto irrilevante per gli effetti traslativi del dominio; ma poiché la traditio non è stata richiamata come modo d'acquisto nell'art. 922 del c.c. del nuovo codice, è chiaro, anche in mancanza di apposita disposizione, che essa viene considerata quale semplice atto d'adempimento dell'obbligazione di consegnare una cosa già trasferita in dominio. Il consenso è un modo di acquisto del diritto anche nel caso che il contratto abbia per oggetto il trasferimento di una determinata massa di cose, omogenee o non omogenee. E' allora indifferente che, a determinati scopi, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate (art. 1377 del c.c.). Viceversa, per evidente ostacolo obiettivo, il solo consenso non ha effetto traslativo per le cose determinate soltanto nel genere; nel qual caso l'effetto medesimo non sorge fino a quando le cose da consegnare non sono state individuate (art. 1378 del c.c.). L'art. 1378 dichiara espressamente che l'individuazione di cose determinate solo nel genere è atto bilaterale agli effetti del trasferimento della proprietà, eliminando cosi il dubbio sollevato da qualche autore, per il quale, ai fini del passaggio dei rischi, la individuazione dovesse essere bilaterale, ma per il passaggio della proprietà bastasse quella unilaterale. L'individuazione deve avvenire ad ogni effetto col concorso dei due contraenti, perché in rapporto alla cosa essa produce un mutamento nella posizione giuridica dei contraenti stessi. Si è lasciato alla libertà contrattuale delle parti di stabilire le forme e il momento di manifestazione del consenso alla separazione dal genere della cosa dovuta. Il destinatario di questa di regola presta tale consenso al momento della consegna perché normalmente individuazione e consegna sono atti simultanei; ma può manifestarlo anche prima con misure che attuino la concentrazione dell'obbligazione generica e insieme assicurino la non sostituibilità della cosa separata. Al concorso del creditore nell'atto di individuazione è equiparata la consegna al vettore da parte del debitore, che avviene specialmente nelle vendite da piazza a piazza. Siffatta consegna è atta a realizzare la separazione e a garantire l'impossibilità di sostituzione da parte del debitore speditore; che se questi si vale della facoltà del contrordine (art. 1685 del c.c.), annulla la spedizione e con ciò anche l'avvenuta individuazione.

Massime relative all'art. 1376 Codice Civile

Cass. civ. n. 31807/2022

La sentenza che abbia accertato l'acquisto per usucapione della proprietà di un bene in favore di un soggetto e nei confronti di chi, per effetto di un atto a titolo derivativo si era già spogliato del proprio diritto, in epoca anteriore alla data di introduzione del giudizio di usucapione, è suscettibile di opposizione di terzo ordinaria da colui che abbia acquistato a titolo derivativo la proprietà, senza che possa assumere efficacia impeditiva la mancata trascrizione del titolo di acquisto atteso che, ai fini della produzione dell'effetto traslativo della proprietà ex art. 1376 c.c., rileva la sola conclusione dell'accordo manifestato nelle forme di legge.

Cass. civ. n. 25097/2022

La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia invocato, sebbene in maniera infondata, l'efficacia immediata del contratto.

Cass. civ. n. 14592/2021

Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l'atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto - rappresenta un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell'acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi.

Cass. civ. n. 11226/2021

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; detto contratto si inquadra nell'art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014).

Cass. civ. n. 13793/2017

Il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può fare valere contro quest'ultimo, che ne è divenuto proprietario ex art. 1376 c.c., il suo possesso della "res" anteriore all'atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una domanda di acquisto per usucapione, potendo a tale scopo allegare soltanto il proprio eventuale possesso successivo al suddetto atto di trasferimento.

Cass. civ. n. 14545/2009

Il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata indetta da una P.A., è idoneo a produrre in via immediata l'effetto traslativo del cespite immobiliare oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente individuato nel verbale stesso; quando, invece, si tratta di bene immobiliare complesso indicato soltanto in via approssimativa nel relativo bando (e, conseguentemente, nel suddetto verbale), l'effetto traslativo reale della vendita pubblica viene a prodursi, in virtù dell'art. 1376 c.c., soltanto al momento della stipula del susseguente rogito in favore dell'acquirente-aggiudicatario, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta ed integrale indicazione di tutti i suoi estremi.

Cass. civ. n. 569/2008

Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico (sine corpore) della res vendita con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale (corpus), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva correttamente interpretato un contratto preliminare di vendita immobiliare nel senso della validità ed efficacia della pattuizione concernente l'immissione del promissario acquirente nel solo possesso giuridico del bene, ritenendo, quindi, irrilevante, ai fini della pretesa risoluzione del contratto per preteso inadempimento del promissario alienante, il fatto che l'immobile fosse locato a terzi, quale circostanza conosciuta da entrambe le parti contrattuali).

Cass. civ. n. 5724/2004

L'assegnazione in favore del socio dell'alloggio realizzato da una società cooperativa edilizia è, al pari di una compravendita, un contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti e che determina il trasferimento all'acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto: un trasferimento pieno e definitivo, essendo da escludere che solo con la definitiva liquidazione della cooperativa quel passaggio di proprietà si perfezioni e si consolidi in capo al socio. Da tanto consegue che il successivo recesso del socio dalla società, anche ove illegittimamente operato, non può costituire causa di nullità della pregressa assegnazione, giacché l'eventuale illegittimità del comportamento tenuto dal socio assegnatario in un momento posteriore all'assegnazione, seppure idoneo ad acquisire rilevanza e a produrre conseguenze sul piano dei rapporti obbligatori (in termini di eventuale invalidità del recesso, di perdurante assoggettabilità del socio medesimo agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla cooperativa o, se del caso, di risarcimento dei danni), non è in grado di riflettersi sulla validità originaria del contratto o di determinare conseguenze sul piano reale.

Cass. civ. n. 10851/1994

Il trasferimento della proprietà di un veicolo (come di ogni altra cosa determinata) si verifica per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.), onde esso va accertato con riferimento a tale presupposto. All'atto consensuale devono, poi, fare seguito gli adempimenti previsti dall'art. 59 c.s. e, cioè, tra l'altro, la trascrizione dell'atto nell'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, la quale, però, non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento di proprietà, ma soltanto un mezzo di pubblicità e di tutela, inteso a dirimere i conflitti tra aventi causa del medesimo venditore, ai sensi dell'art. 6 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436.

Cass. civ. n. 10522/1994

Nel mandato ad alienare — come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato — è ravvisabile un contratto in cui l'effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art. 1376 c.c.), non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene da parte del mandatario-commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l'esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo.

Cass. civ. n. 9062/1994

Un contratto di vendita sub condicione può essere ad effetti reali solo nell'ipotesi di condizione risolutiva, poiché se la condizione apposta è sospensiva deve necessariamente qualificarsi obbligatorio, non potendosi subordinare all'avveramento di un evento futuro ed incerto la produzione di quegli effetti traslativi che nei contratti con efficacia reale sono conseguenza immediata del consenso.

Cass. civ. n. 4650/1991

Il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può fare valere contro quest'ultimo, che pur non avendo ricevuto la consegna della cosa, ne ha acquistato la proprietà ex art. 1376 c.c., il suo possesso anteriore all'atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una sua domanda di acquisto per usucapione, potendo a tal fine far valere soltanto il suo eventuale possesso successivo all'atto di trasferimento.

Cass. civ. n. 6680/1988

Con riguardo a convenzione comportante la costituzione di reciproci diritti di servitù tra proprietari confinanti non è ammissibile azione di risoluzione per inadempimento atteso che, a norma dell'art. 1376 c.c., a seguito della prestazione del relativo consenso da parte degli stipulanti e, quindi, della conclusione del contratto, si è avuta la costituzione dei diritti reali e così l'esecuzione del contratto da parte di entrambi i contraenti. (Nella specie una delle parti assumeva che l'altra si era resa inadempiente per non aver rispettato il divieto, imposto dal contratto, di costruire a distanza non inferiore a metri cinque dal confine).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1376 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M.C.T. chiede
lunedì 12/12/2022 - Piemonte
“Buongiorno,

desidero richiedere un parere riguardante il diniego di un sinistro ricevuto da una compagnia con cui ho in essere una polizza assicurativa casa, che include anche la responsabilità civile.

Riassumo di seguito quanto accaduto. Allego inoltre la documentazione relativa al sinistro per maggiore chiarezza.

Il giorno 16/09/2022 la ditta Alfa si trovava presso la mia abitazione per installare un impianto fotovoltaico. Inavvertitamente ho urtato un pannello solare che avevano scaricato in cortile per installarlo e l'ho fatto cadere, danneggiandolo oltre possibilità di riparazione, per cui l'impresa ha dovuto smaltirlo e utilizzarne uno nuovo per completare il mio impianto, per cui devo risarcire il costo del pannello alla ditta.
La ditta ha prodotto un documento dove descrive quanto accaduto (allegato).
Per questo, ho aperto un sinistro RC con la compagnia assicurativa, allegando foto, descrizione della dinamica e documento sopra citato.
La Compagnia ha negato il sinistro sostenendo vi fosse "carenza di Terzietà" (allego lettera diniego della Compagnia).

In risposta al diniego del sinistro, ho inviato un reclamo alla compagnia di assicurazioni, dove sostenevo che invece ci fosse terzietà, o meglio, dato che mi è risultato difficile definire tale concetto, ho sostenuto che il pannello solare, nel momento in cui l'ho danneggiato, era ancora di proprietà della ditta installatrice (seppur fosse da installare a casa mia e dunque "era previsto che sarebbe diventato mio"), per cui si trattava di un danno "a terzi", non essendo l'oggetto danneggiato di mia proprietà.
Ho sostenuto questa tesi (che il pannello non era ancora mio quando l'ho danneggiato) basandomi sulla disciplina degli appalti privati, facendo rif. a informazioni trovare online.
Allego la lettera di reclamo inviata, dove potete trovare i riferimenti alle fonti su cui ho fatto affidamento per sostenere la mia tesi.

La Compagnia ha infine risposto al reclamo dicendo che, dopo aver consultato fonti interne, rimaneva dell'opinione che il sinistro non fosse da rimborsare, facendo riferimento, nel testo della risposta, a due articoli del c.c. che a me paiono totalmente irrilevanti rispetto al sinistro verificatosi. Allego anche la risposta della compagnia.

Indipendentemente dal valore della controversia (circa €380,00, cioè il valore del pannello che mi ha riferito la ditta installatrice), desidero comprendere se la Compagnia abbia ragione a sostenere quanto sostiene, oppure se abbia formulato una risposta pretestuosa, al mero scopo di non rimborsare il sinistro, nel qual caso procederei tramite ricorso all'IVASS e/o adirei le vie legali.

Richiedo pertanto un parere legale sulla questione esposta. Qualora si rendesse necessario uno studio più complesso, chiedo cortesemente di essere informato in merito all'eventuale necessità di un pagamento aggiuntivo e/o in merito alla necessità di fornire documentazione ulteriore.

Resto in attesa di riscontro e saluto cordialmente,”
Consulenza legale i 03/01/2023
Effettivamente, le disposizioni del Codice Civile richiamate dalla compagnia di assicurazione non risultano fuori luogo, ma sono pertinenti al caso di specie. Entrambi gli articoli citati si riferiscono, infatti, al momento in cui “passa la proprietà” del bene da un soggetto ad un altro. In particolare, la compagnia di assicurazione sostiene che tra proprietario e ditta Alfa si sia concluso un contratto ad effetti reali, in specie un contratto di vendita, per il quale le norme civilistiche (artt. 1376 c.c. e 1378 c.c.) prevedono il passaggio della proprietà al momento dell’espressione del consenso legittimamente manifestato tra le parti, ovvero al momento della sottoscrizione del contratto (in questo caso, nel momento dell’accettazione e della sottoscrizione del preventivo da parte del proprietario).
Astrattamente, potrebbe essere parzialmente corretto anche quanto affermato nel reclamo, nel momento in cui si afferma che “se i materiali sono di proprietà dell'appaltatore la proprietà della cosa passa al committente ad opera finita”.
Tuttavia, per individuare la corretta soluzione al caso di specie, è necessario preventivamente comprendere se si sia effettivamente di fronte ad un contratto propriamente di appalto, oppure di vendita. Sulla base di tale distinzione, infatti, si incardina la legittimità o meno del diniego da parte della compagnia di assicurazione di corresponsione dell'indennizzo.
Ma andiamo con ordine.
Al fine di dare soluzione al quesito, constatando quindi se la compagnia assicurativa sia o meno dalla parte del torto, è necessario analizzare innanzitutto il concetto di “terzietà” del bene danneggiato, requisito indispensabile al fine dell’operatività della garanzia assicurativa.
Da un’attenta disamina della polizza assicurativa sottoscritta e delle condizioni generali di contratto, emerge che l’assicurazione civile sia effettivamente circoscritta ai danni cagionati verso “terzi”, diversi dal soggetto assicurato, e in ciò sta appunto il concetto di “terzietà” di cui si discute.
Ebbene, come anticipato, al fine di comprendere se il danno (dato dalla rottura del pannello) sia stato cagionato dal proprietario a se stesso oppure a terzi (alla ditta Alfa) è necessario e preliminare qualificare dal punto di vista giuridico il contratto in essere tra le parti. Diverse sono le implicazioni, infatti, in merito alla terzietà del bene, a seconda che si voglia qualificare il contratto concluso tra proprietario e ditta come vendita oppure come appalto.
Brevemente, il contratto di vendita è quel contratto tipico “che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Mentre il contratto di appalto si configura allorquando “una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso corrispettivo in danaro”.
Differente è il momento in cui avviene il passaggio di proprietà nei due contratti.
Nel contratto di vendita, sulla base del "principio consensualistico", la proprietà passa dal venditore all’acquirente al momento della sottoscrizione del contratto di vendita. Nel caso di appalto (di opera), invece, sarà necessaria la verifica e il collaudo da parte del committente, ai fini dell’effettivo passaggio di proprietà di tutto il materiale da installarsi.
Dall’analisi del preventivo fornito emerge che l’oggetto dell’accordo concluso tra le parti fosse quello della “fornitura (che è concetto assimilabile alla vendita) e posa di impianto fotovoltaico”.
Non è affatto facile distinguere, nei singoli casi di specie, e in mancanza di espressa qualificazione del contratto da parte dei contraenti, se ci si trovi di fronte ad un contratto di vendita oppure di appalto.
Solitamente si fa riferimento ad un concetto di “prevalenza” della materia piuttosto che del lavoro. Nel caso in cui l’oggetto “prevalente” del contratto sia la fornitura della materia, allora tutto il contratto rimane assoggettato alla disciplina della vendita, e non dell’appalto, come sembra essere nel caso che occupa.
La cosa si complica ulteriormente quando un’unica ditta si occupa sia della fornitura del materiale che della posa o della installazione dello stesso, poiché in tal caso convivono profili attinenti sia al contratto di vendita che a quello di appalto.
La giurisprudenza, sul punto, ha stabilito che sono sempre da considerarsi contratti di vendita quelli concernenti la fornitura o la posa in opera, qualora la ditta che assume i lavori sia lo stesso fabbricante dei materiali, o chi fa abituale commercio dei prodotti di cui trattasi.
Viceversa, ma non è il caso di specie, allorquando l’assuntore dei lavori non sia né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare/mettere in opera, l’attività di installazione del bene identificherà il contratto di appalto, dato che la materia verrebbe in considerazione quale strumento per la realizzazione dell’opera.
Nel caso di specie, l’unica ditta Alfa risulta essere sia fornitrice che installatrice dei pannelli, e secondo la giurisprudenza, in tali ipotesi, si concretizza un contratto di vendita, con conseguente effettiva applicazione degli artt. 1376 c.c. e 1378 c.c.
Di conseguenza, si deve ritenere che la compagnia di assicurazione abbia fatto corretta applicazione delle norme civilistiche, propendendo per la non operatività della polizza assicurativa che copre la responsabilità civile verso terzi.
Per contestare tale diniego, bisognerebbe percorrere la strada, non facile dal punto di vista argomentativo per i motivi sopra enunciati, che tende a qualificare il rapporto in essere tra le parti come contratto di appalto, e non di vendita.
Infine, per completezza espositiva, si rileva che nel caso che occupa non trova applicazione la disciplina dell’accessione e in particolare, per quanto riguarda nello specifico il caso che occupa, l’art. 936 del c.c., dettato in materia di opere fatte da un terzo con materiali propri, poiché la giurisprudenza (Cass. Civ. n. 12550/2009) ha stabilito che “l’art. 936 c.c. presuppone che l’autore delle opere non sia legato né al proprietario né ad altri cui sia stato concesso il godimento del fondo, da un rapporto negoziale che gli abbia attribuito il diritto di costruire”.