Cass. civ. n. 2176/2026
Il comodato concesso per esigenze abitative familiari non è revocabile ad libitum dal comodante, ex art. 1810 c.c., ma solo per sopraggiunta cessazione delle esigenze familiari o per urgente e imprevisto bisogno del comodante, ai sensi dell'art. 1809 c.c.
Cass. civ. n. 34533/2025
La concessione di un bene in comodato con termine, prevista dall'art. 1809 c.c., non impedisce l'estinzione automatica del contratto alla morte del comodante, indipendentemente dalla durata eventualmente pattuita, poiché si tratta di un contratto "personale" stipulato in ragione della fiducia e del rapporto diretto tra le persone coinvolte, le cui obbligazioni non si trasmettono agli eredi.
Cass. civ. n. 22145/2025
Il contratto di comodato a termine non si trasforma, alla scadenza, in comodato precario per il solo fatto che il comodatario non ha restituito il bene e il comodante non ne ha sollecitato la restituzione, in quanto nel comodato con determinazione di durata l'obbligo di restituzione sorge automaticamente alla scadenza del termine e la successiva inerzia del comodante non può essere interpretata come tacita manifestazione di volontà volta a instaurare un nuovo e diverso rapporto contrattuale a tempo indeterminato, ma deve essere qualificata come mera tolleranza inidonea a costituire un titolo di detenzione qualificato e giuridicamente tutelabile. (Nel caso di specie, caratterizzato dall'evidente natura di mera tolleranza dell'atteggiamento di cortesia basato sull'affectio familiaris, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, assunta la trasformazione in comodato precario di un comodato di immobili intervenuto tra padre e figlio, aveva ritenuto che a seguito del decesso del padre il rapporto di comodato fosse proseguito con gli eredi e cessato per effetto della richiesta di restituzione avanzata da uno di essi, rendendo l'occupazione dei beni senza titolo solo a partire dalla stessa).
Cass. civ. n. 17095/2025
Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base del comportamento concludente tenuto dalle parti per circa 13 anni, aveva ritenuto che tra la proprietaria dell'immobile ed il figlio, ex marito, fosse stato stipulato un comodato familiare avente ad oggetto la casa familiare, e che tale contratto non fosse scaduto per il fatto che l'ex moglie, insieme alla figlia minore, si fosse trasferita altrove, in quanto ciò era avvenuto sotto la condizione risolutiva del mancato contributo al pagamento del canone di locazione dell'altra abitazione).
Cass. civ. n. 9313/2025
In materia di comodato precario, il contratto che prevede l'uso dell'immobile "per le comodità personali" del comodatario e l'obbligo di restituzione a semplice richiesta deve ritenersi valido ed efficace anche se l'immobile è adibito dal comodatario a uso abitativo. La tolleranza dei proprietari rispetto a tale uso, nonché l'eventuale preesistenza di diversa destinazione d'uso, non costituiscono prova della natura simulata del contratto né della sussistenza di un precedente comodato ad uso abitativo, in assenza di prova rigorosa del contenuto reale dell'accordo tra le parti.
Cass. civ. n. 573/2025
Il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia.
Cass. civ. n. 31966/2024
In tema di estinzione del comodato, la mancata riconsegna del bene al comodante, nonostante le sue reiterate richieste, è inidonea a determinare l'interversione della detenzione in possesso, traducendosi in una inottemperanza alle pattuizioni costitutive della detenzione, valevole ad integrare un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale all'obbligo restitutorio gravante sul comodatario.
Cass. civ. n. 31434/2023
Nel comodato a tempo indeterminato il termine di prescrizione del diritto del comodante alla restituzione della cosa inizia a decorrere da quando resta inadempiuta la richiesta di restituzione.
Cass. civ. n. 27634/2023
Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una fattispecie relativa al comodato di una porzione di mansarda, inizialmente concessa al figlio dei proprietari e da questi destinata a casa familiare dopo il matrimonio e la nascita dei figli, ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la restituzione del bene - motivata dalla necessità di destinarlo ad abitazione di una badante e della sua famiglia -, sul presupposto, da un lato, che i genitori avevano agito dopo dieci anni e solo a seguito del divorzio del figlio, e, dall'altro, che la loro abitazione, contando 23 stanze, era in ogni caso idonea a soddisfare il bisogno dedotto).
Cass. civ. n. 18334/2023
Il bisogno urgente e impreveduto che, ai sensi dell'art. 1809 c.c., consente al comodante di ottenere l'immediata restituzione della cosa non implica necessariamente la destinazione della stessa all'uso diretto da parte del comodante medesimo, potendo anche coincidere con la finalità di un impiego più redditizio del bene, che serva a rimediare ad un imprevisto e urgente deterioramento della sua situazione patrimoniale.
Cass. civ. n. 36057/2021
L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto.
Cass. civ. n. 22309/2020
La circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato ad attività commerciale non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività.
Cass. civ. n. 27939/2018
In tema di comodato di immobile per uso abitativo a tempo determinato, il fallimento del comodante dopo la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., genera l'obbligo del comodatario di restituire il bene immediatamente al curatore, avuto riguardo alla sua necessità di procedere alla liquidazione del cespite libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali (principio enunciato dalla S.C. nell'interesse della legge).
Cass. civ. n. 20448/2014
Ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.
Cass. civ. n. 20371/2013
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento.
Cass. civ. n. 20183/2013
La nozione di "urgente e impreveduto bisogno", di cui al secondo comma dell'art. 1809 c.c., fa riferimento alla necessità del comodante - su cui gravano i relativi oneri probatori - di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli. (Nella specie, la S.C, in un caso di esercizio del recesso da parte del comodante, in vista della fruizione di un finanziamento pubblico per interventi edilizi sull'immobile, ha rilevato l'omessa indagine, spettante al giudice di merito, sia in ordine alla necessità e imprevedibilità degli interventi edilizi da finanziare, a fronte dell'assunzione degli oneri di manutenzione, anche straordinaria, da parte del comodatario, sia in ordine all'eventuale sufficienza della mera sospensione temporanea del rapporto contrattuale).
Cass. civ. n. 2103/2012
Quando un bene immobile sia dato in comodato da uno dei genitori affinché funga da residenza familiare dei futuri coniugi, il vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all'uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell'art. 1809, primo comma, c.c.; ne consegue che, una volta cessata la convivenza ed in mancanza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del bene, questo deve essere restituito al comodante, essendo venuto meno lo scopo cui il contratto era finalizzato.
Cass. civ. n. 12882/2009
Non sono applicabili al comodato immobiliare le norme contenute nell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ed in particolare quella di cui al comma sesto di detto articolo, che ha introdotto un criterio di quantificazione predeterminato e forfettario del risarcimento del danno da occupazione illegittima degli immobili, individuandolo nella misura del 20 per cento del canone di locazione, con esclusione di ogni altro risarcimento previsto dall'articolo 1591 c.c. Trattasi, infatti, di norme eccezionali, di efficacia temporanea e destinate ad agevolare la transizione verso il nuovo regime pattizio delle locazioni e, pertanto, la loro applicazione è rigorosamente limitata ai contratti di locazione.
Cass. civ. n. 7539/2003
La scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l'estinzione ed il conseguente obbligo contrattuale di restituzione del bene ricevuto, il cui inadempimento è idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante, danno che il comodatario deve risarcire, ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
Cass. civ. n. 7195/2003
In tema di comodato, poiché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, e non anche di provare il suo diritto di proprietà su di essa, mentre spetta al convenuto dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento.
Cass. civ. n. 539/1997
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare.
Cass. civ. n. 8326/1990
Il proprietario comodante può avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di rivendica che della azione contrattuale di natura obbligatoria; in questa seconda ipotesi, l'attore non ha l'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato e le sue implicazioni di carattere soggettivo, senza che possa rilevare al riguardo di tale regime probatorio che il convenuto abbia eccepito l'usucapione del bene in suo favore, in quanto tale pretesa non è idonea a trasformare in reale l'azione tipicamente personale proposta nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 1083/1981
Poiché l'azione promossa dal comodante nei confronti del comodatario e diretta ad ottenere la restituzione della cosa concessa in comodato è di natura personale e prescinde dalla prova del diritto di proprietà, può essere proposta da chiunque, avendo avuta la disponibilità materiale della cosa stessa, dimostri di averla consegnata ad altri a titolo gratuito affinché se ne servisse per un uso determinato, con l'obbligo di custodirla con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla alla scadenza del contratto, ovvero a sua richiesta.
Cass. civ. n. 211/1981
Nel comodato il termine di restituzione della cosa può essere fissato anche in relazione ad un evento futuro ed incerto, perché elemento essenziale caratterizzante il comodato è la gratuità della concessione del godimento della cosa per un uso determinato, e non anche la precarietà della concessione (esistente solo quando non sia stato pattuito un termine finale del rapporto, nel qual caso, a norma dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto alla restituzione della cosa non appena il comodante la richiede), per cui la determinazione del momento, nelle sue varie possibili modalità, della cessazione del rapporto, con il conseguente attualizzarsi dell'obbligo di restituzione della cosa, è lasciato all'autonomia negoziale delle parti.