(1)La locazione è il contratto [1350 n. 8] col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile(2) per un dato tempo [1573, 1574], verso un determinato corrispettivo [820, 1639, 1803, 2948 n. 3; 180 disp. att.](3)(4).
(1)La locazione è il contratto [1350 n. 8] col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile(2) per un dato tempo [1573, 1574], verso un determinato corrispettivo [820, 1639, 1803, 2948 n. 3; 180 disp. att.](3)(4).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 27021/2016
In tema di contratto di locazione, quando la titolaritą della posizione di locatore appartenga a pił soggetti, i diritti nascenti dal contratto verso il conduttore, compreso quello di attivarsi giudizialmente per il pagamento dei canoni, in assenza di una specifica previsione contrattuale, sono esercitabili tanto congiuntamente quanto dal singolo o da alcuni dei contitolari, atteso che - secondo le regole generali della comunione dei diritti - la gestione dei rapporti obbligatori, non implicando disposizione della posizione comune ma solo una attivitą di gestione ordinaria, sono espressione del diritto di ciascuno allamministrazione della stessa.Cass. civ. n. 19785/2015
L'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilitą della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualitą propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore č legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non puņ, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso č estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la "legitimatio ad causam" ma la titolaritą attiva del rapporto.Cass. civ. n. 18660/2013
La distinzione tra comodato e locazione poggia fondamentalmente sul carattere di essenziale gratuitą del comodato, laddove si realizzano gli estremi costitutivi del contratto di locazione quando per il godimento di un bene sia pattuita una controprestazione, in qualsiasi misura e sotto qualsiasi forma. Ne consegue che, a fronte della domanda volta all'accertamento di un rapporto locativo, al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento del canone, oppure volta all'accertamento di un'occupazione senza titolo, al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento dell'indennitą di occupazione, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo, come il comodato, che ne assicuri non solo il legittimo godimento del bene, ma anche il carattere essenzialmente gratuito.Cass. civ. n. 15443/2011
Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilitą di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, puņ validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione č riconoscibile anche in capo al detentore, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente. Ne consegue la validitą ed efficacia della locazione stipulata dal condomino di un bene comune del quale abbia la detenzione esclusiva.Cass. civ. n. 5077/2010
Qualora in un contratto di locazione di immobile la parte locatrice sia costituita da pił locatori, in capo a ciascuno dei comproprietari concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo, peraltro, a regole di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti; l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non puņ essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto valida la cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, in quanto i locatori, dopo aver ricevuto la comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, avevano accettato senza riserve dalla cessionaria il pagamento dei canoni scaduti, rilasciandone ricevuta, e solo due mesi dopo tale comportamento concludente avevano comunicato di non acconsentire alla cessione, senza che nelle sedi di merito nessuno dei locatori avesse dimostrato di essersi espressamente e formalmente dissociato dai comportamenti di colui che aveva incassato i canoni rilasciandone ricevuta).Cass. civ. n. 14530/2009
Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da pił locatori, ciascuno di essi č tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, cosģ come, dal lato attivo, ognuno degli stessi puņ agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietą di cui all'art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dą luogo, perciņ, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilitą di un procedimento di sfratto per morositą azionato solo da parte di alcuni coeredi dell'originaria locatrice).Cass. civ. n. 19929/2008
Nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralitą di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtł della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo condomino puņ stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione e che ciascun condomino č legittimato ad agire per il rilascio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso gią indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l'integrazione del contraddittorio.Cass. civ. n. 19678/2008
Il conduttore, cui č concesso il godimento della cosa comune nei limiti della quota della sua proprietą, ha la, detenzione di questa insieme agli altri condomini, perché il suo uso parziale e concorrente con quello degli altri lascia il rapporto nell'ambito del contratto di locazione, il quale non presuppone che il godimento della cosa sia esclusivo. Ne consegue che nei confronti del conduttore di un immobile, che ne abbia acquistato la proprietą per una quota parte, non puņ essere conseguita dal locatore la risoluzione della locazione, non potendo l'acquirente essere privato del compossesso del bene conseguito con l'acquisto.Cass. civ. n. 25125/2006
In ipotesi di leasing sia di godimento che traslativo, l'opzione di acquisto (che nel primo caso č normalmente prevista per un prezzo di modesta entitą, costituendo una pattuizione marginale ed accessoria in vista dell'eventuale interesse alla prosecuzione dell'utilizzazione del bene, mentre nell'altro si presenta come situazione necessitata per dare corrispettivitą alla quota del prezzo gią versato senza ricevere una corrispondente utilitą) č intimamente compenetrata nella concessione di godimento del bene e il relativo esercizio non dą luogo alla formazione di un nuovo contratto funzionalmente autonomo rispetto a quello di leasing ma concreta un accordo traslativo che trova in tale contratto il proprio fondamento causale. Ne consegue che la relativa cessione va effettuata unitamente al contratto di leasing cui inerisce, realizzandosi cosģ una successione a titolo particolare nel rapporto negoziale mediante la sostituzione di un soggetto (cessionario) nella complessiva posizione giuridica attiva e passiva di uno dei contraenti originari (cedente).Cass. civ. n. 17145/2006
Il leasing finanziario non dą luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla societą di leasing concluso allo scopo noto al fornitore di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilitą della cosa, il cui godimento rappresenta l'interesse che l'operazione negoziale č volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella parziale dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionandone la validitą e l'efficacia nella pur persistente individualitą propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto.Cass. civ. n. 19657/2004
Nell'operazione di leasing finanziario, che non dą luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all'utilizzatore l'inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell'ammontare convenzionalmente predeterminato e se l'utilizzatore eccepisce l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chiede perciņ il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 c.c., non puņ trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito laddove affermava che č interesse del concedente ricevere il verbale di consegna, prima di iniziare i pagamenti nei confronti del fornitore, per paralizzare l'eccezione di mancata consegna da parte dell'utilizzatore).Cass. civ. n. 5125/2004
Nel contratto di locazione finanziaria («leasing») il concedente č litisconsorte necessario nel processo promosso dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa, ovvero per far valere il diritto alla riduzione del prezzo della fornitura, atteso che in entrambi i casi la decisione della causa, per gli effetti che č destinata a produrre, sia nel rapporto tra fornitore e concedente sia nel rapporto incrociato e logicamente dipendente tra concedente e utilizzatore, sarebbe inutiliter data senza la partecipazione in giudizio del concedente.Cass. civ. n. 17913/2003
Il contratto di locazione ha natura personale e prescinde del tutto dall'esistenza e titolaritą nel locatore di un diritto reale sulla cosa. Il conduttore, convenuto per la risoluzione del contratto per inadempimento, non puņ pertanto utilmente opporre al locatore che quest'ultimo non ha mai avuto o ha perduto la titolaritą della cosa locata.Cass. civ. n. 11240/2003
Allorché le parti di un leasing finanziario stipulino, con un contratto coevo o successivo, un patto di riscatto del bene concesso in godimento, tra i due contratti i quali, ancorché autonomi, sono lo strumento di cui le parti si avvalgono per conseguire il risultato di far acquistare all'utilizzatore la proprietą del bene concesso in godimento si crea un vincolo di collegamento, tale per cui le vicende di un contratto si comunicano necessariamente all'altro, di tal che risulta precluso cedere il contratto di leasing indipendentemente da quello che prevede il patto di riscatto. Diversamente, la posizione dell'utilizzatore ceduto sarebbe incisa al punto che il medesimo, pur dopo aver esercitato il riscatto e acquistato, cosa, la proprietą del bene, dovrebbe continuare a pagare i canoni di godimento al cessionario.Cass. civ. n. 6369/2002
In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché essa si limita a regolare la responsabilitą per la perdita del bene in conformitą della disciplina legale desumibile in via analogica dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietą.Cass. civ. n. 1715/2001
Per stabilire se il contratto di leasing č di godimento o traslativo, occorre individuare la volontą delle parti al momento della conclusione di esso, accertando se il canone č stato pattuito come corrispettivo dell'utilizzazione del bene, ovvero come corresponsione anticipata di parte del prezzo per il suo acquisto alla prevista scadenza del contratto. Si ha infatti la figura del leasing di godimento allorché l'insieme dei canoni č inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, e lascia non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione č di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione.Cass. civ. n. 14472/2000
Poiché la normale entitą č incompatibile con la nozione generale della locazione a norma dell'art. 1571 c.c., non si puņ presumere il carattere gratuito dell'uso di un immobile di proprietą del datore di lavoro accordato al lavoratore e costituisce onere di quest'ultimo provare l'eventuale esistenza di un rapporto di comodato. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, sulla base di una situazione di incertezza probatoria, aveva escluso la detraibilitą, dalle somme dovute al lavoratore per differenza retributiva ex art. 36 Cost., del corrispettivo dovuto per l'uso dell'abitazione).Cass. civ. n. 329/2000
La denuncia di un contratto verbale di locazione all'ufficio del registro ha finalitą di solo ordine fiscale, sicché la stessa, quand'anche sottoscritta da entrambe le parti contraenti e quand'anche annualmente ripresentata al fisco, una volta prodotta in giudizio e contestata dalla controparte, non č idonea, in sé, a provare che una pregressa convenzione scritta di locazione pluriennale sia stata novata con accordi di diverso contenuto.Cass. civ. n. 12871/1998
Il corrispettivo a carico del conduttore nel contratto di locazione puņ essere costituito anche, in parte, da un'attivitą lavorativa resa in favore del locatore, non dissimilmente dall'ipotesi in cui il godimento di un locale puņ costituire parte della retribuzione del lavoratore in un rapporto di lavoro subordinato. La distinzione tra le due ipotesi consiste nella diversa importanza della prestazione lavorativa nell'economia del contratto. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che tra le parti fosse stato posto in essere non gią un rapporto di lavoro subordinato, bensģ un rapporto atipico che prevedeva l'obbligo per un soggetto di svolgere l'attivitą di verifica dell'ingresso e dell'uscita dei fruitori di un'area di parcheggio e rimessaggio con esazione del prezzo del servizio a fronte del diritto per il medesimo soggetto di godimento di un appartamento sito nella medesima area).Cass. civ. n. 12304/1997
Poiché il contratto di locazione di beni mobili non č soggetto a forma scritta ad substantiam puņ essere provato anche per fatta concludentia con riferimento ad entrambi i suoi elementi costitutivi (godimento della cosa e pagamento del corrispettivo, quest'ultimo non necessariamente determinato, ma determinabile nella sua entitą economica).Cass. civ. n. 12303/1997
Costituisce locazione di bene mobile il contratto con il quale si concede in godimento un macchinario (nella specie: motocompressore) per un certo tempo e dietro un corrispettivo determinato o comunque determinabile, con acquisto da parte del conduttore della detenzione della cosa medesima che entra nell'ambito della sua disponibilitą.Cass. civ. n. 4367/1997
La locazione finanziaria (cosiddetto leasing) si svolge come un rapporto trilaterale in cui l'acquisto ad opera del concedente va effettuato per conto dell'utilizzatore, con la previsione, quale elemento naturale del negozio dell'esonero del primo da ogni responsabilitą in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarą oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, il quale non assume indirettamente l'obbligo della consegna, né garantisce che il bene sia immune da vizi e che presenti le qualitą promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione.Cass. civ. n. 4195/1996
Nel contratto di leasing il concedente č tenuto a garantire all'utilizzatore il pacifico godimento del bene ed, a sua volta, l'utilizzatore č tenuto ad avere cura del bene, ad usarlo in modo ragionevole ed a conservarlo nello stato in cui gli č stato consegnato, tant'č vero che quest'ultimo, alla scadenza del termine pattuito per il godimento, deve restituire il bene nello stato in cui gli era stato consegnato, salvo che eserciti, se pattuito, il diritto di acquistare il bene o di prorogare il rapporto di leasing per un ulteriore periodo. Ne consegue che l'obbligazione di custodire il bene da parte dell'utilizzatore č parte integrante del contratto in oggetto e la clausola dell'accordo che esplicitamente la prevede non puņ considerarsi vessatoria e non ha bisogno, pertanto, di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.Cass. civ. n. 9491/1994
Sebbene il contratto di locazione abbia natura personale e prescinda dall'esistenza e titolaritą, in capo al locatore, di un diritto reale sulla cosa, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilitą, č tuttavia necessario che tale disponibilitą abbia avuto genesi in un rapporto (o titolo) giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione o il godimento. Ne consegue che non puņ assumere qualitą di locatore colui che abbia soltanto la disponibilitą di fatto della cosa stessa. (In applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha escluso che l'appaltatore, il quale aveva la detenzione dell'opera costruita su un'area promessagli in vendita dal committente, godesse del potere di disporre dell'opera stessa a titolo di locazione, essendosi trattato di una disponibilitą di mero fatto, conseguita al di fuori di qualsiasi rapporto giuridico implicante l'attribuzione di un simile potere).Cass. civ. n. 11/1990
Nel caso in cui pił soggetti siano titolari, quali conduttori, della locazione di un immobile ed abbiano tra loro convenuto le modalitą di utilizzazione dello stesso, non č consentito ad alcuno di essi di chiedere al giudice di stabilire giudizialmente le modalitą di godimento per ciascuno dei conduttori, atteso che in tal caso non sono applicabili le norme sulla comproprietą, riguardando una comunione di interessi che scaturisce dalla contitolaritą di un rapporto di natura meramente obbligatoria non solo nei confronti del locatore, ma anche nei loro rapporti interni, che puņ essere modificato soltanto con il consenso di tutti.Cass. civ. n. 2207/1989
Il rilascio di quietanze per somme pagate a titolo di pigione non costituisce, di per sč, prova della sussistenza di un contratto di locazione, essendo idonee, per il loro carattere unilaterale, soltanto ad indicare l'autore del pagamento ed il quantum ricevuto.Cass. civ. n. 3611/1987
Con riguardo alla locazione di immobile, che sia poi pervenuto, per successione al locatore, a diversi eredi, il diritto del singolo erede di conseguire la risoluzione del rapporto limitatamente alla propria porzione, deve essere negato qualora la prestazione fissata con l'originario contratto abbia carattere indivisibile, alla stregua dell'unitaria funzione assegnata dalle parti al contratto stesso, atteso che, in tale ipotesi, detta indivisibilitą opera anche nei riguardi degli eredi, ai sensi dell'art. 1318 c.c.Cass. civ. n. 2091/1985
Qualora un'associazione, con finalitą di assistenza morale e materiale in favore di coloro che si trovino in determinate condizioni di bisogno (nella specie, Associazione Cattolica Internazionale al servizio della giovane), conferisca ad una di dette persone il godimento di una stanza in proprio fabbricato, la revocabilitą ad nutum di tale concessione non puņ essere esclusa, sotto il profilo della ricorrenza di un rapporto tipico di locazione, per il solo fatto del versamento periodico di una certa somma da parte del beneficiario di quella stanza, poiché l'affermazione del rapporto locativo postula che la suddetta somma configuri controprestazione dell'obbligo del concedente di garantire il godimento del bene, e non anche, pertanto, mero rimborso di spese nell'ambito di un comodato o di una concessione gratuita in uso, ovvero mero onere nell'ambito di una locazione atipica e precaria.Cass. civ. n. 4119/1984
Chiunque abbia la disponibilitą di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico (esclusi, cioč, il ladro, il ricettatore, l'usurpatore di immobile, etc.) puņ validamente concederla in locazione, in comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed č, di conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare.Cass. civ. n. 2507/1984
La denuncia di contratto verbale di locazione ha finalitą di ordine puramente fiscale e non ha altro valore se non quello di una mera dichiarazione della parte che l'ha fatta: ciņ non esclude, tuttavia, che essa possa offrire al giudice elementi di convincimento circa l'esistenza del contratto, non solo quando il suo contenuto non sia contestato dall'altra parte, ma anche quando, nonostante la contestazione, essa risulti effettuata in epoca ritenuta non sospetta dal giudice del merito.Cass. civ. n. 2151/1984
Al fine di stabilire la sussistenza di un rapporto di comodato ovvero di locazione, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano rispettivamente alle parti, con contenuto di equivalenza sullo stesso piano, cosicché il carattere di essenziale gratuitą del comodato non viene meno se vi si inserisce un modus posto a carico del comodatario, mentre cessa se il vantaggio fornito da questi si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione.Cass. civ. n. 2973/1983
Poiché, nel rapporto di locazione, si prescinde dalla titolaritą del diritto di proprietą o di usufrutto del locatore sull'immobile essendo sufficiente, in relazione all'obbligazione principale da lui assunta di consentire al conduttore l'uso ed il godimento dell'immobile stesso, che egli abbia la disponibilitą del bene spetta allo stesso la legittimazione ad agire per tutte le questioni che concernano la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto.Cass. civ. n. 5014/1979
Il contratto di locazione puņ essere provato con testimoni e, quindi, anche con presunzioni.Cass. civ. n. 4937/1977
Il corrispettivo della locazione puņ consistere in cose diverse dal denaro ed essere rappresentato da utilitą di varia natura, ma č pur sempre necessario che ricorra il duplice requisito della sua determinatezza (o, almeno, della determinabilitą) e del suo carattere obbligatorio, nel senso che esso non puņ essere costituito da prestazioni che trovino la loro causa in ragioni diverse (di convenienza, di opportunitą, di liberalitą, di cortesia) non caratterizzate dalla forza cogente di un rapporto contrattuale.Cass. civ. n. 3249/1977
Il contratto con il quale si concede una macchina (nella specie, autogru) in godimento, per un certo tempo e dietro un determinato corrispettivo, non perde i connotati tipici della locazione per assumere quelli dell'appalto, per il fatto che la manovra ed il funzionamento della macchina medesima vengano affidati ad un dipendente del concedente, ove ciņ non comporti alcuna ingerenza nell'utilizzazione del bene, che rimane a disposizione dell'altra parte, perché se ne serva per i propri fini, con ampia discrezionalitą di iniziativa. In tale situazione, infatti, le prestazioni inerenti al funzionamento del mezzo non si ricollegano ad un risultato da conseguire a cura del concedente, con propria organizzazione ed a proprio rischio, ma assumono carattere meramente accessorio e strumentale rispetto al godimento del bene, che resta l'oggetto principale del contratto.Cass. civ. n. 580/1977
Un contratto misto, con cui una parte si obbliga a dare in godimento un impianto per l'erogazione di carburante, e l'altra si obbliga a fornire carburante in esclusiva ed a prezzo ridotto, ha i caratteri della locazione e della somministrazione, ma non del comodato, non essendo concesso il godimento della cosa a titolo gratuito. Pertanto ad esso č applicabile la disciplina degli artt. 1578 e 1581 c.c. per i vizi della cosa.Cass. civ. n. 276/1975
Ogni qualvolta che per il godimento di un bene sia stata pattuita una controprestazione di qualsiasi natura, forma o misura, si realizzano gli estremi di un rapporto locatizio e non di un comodato.Cass. civ. n. 1401/1970
La locazione, da parte di un socio di una societą di persona, ad altro socio della propria quota sociale č ammissibile. (Nella specie l'usufruttuario di una quota sociale, costituita da parte dei locali e dell'azienda commerciale in essi gestita, aveva locato la stessa ad altro socio. La Corte Suprema ha enunciato il principio che precede).Cass. civ. n. 87/1970
Qualora insieme alla merce il venditore consegni al compratore recipienti che son destinati ad essere restituiti ad uso avvenuto, sorge, accanto al rapporto di vendita, un rapporto accessorio, ma autonomo, che puņ considerarsi una locazione, qualora risulti conglobato nel prezzo della merce anche il canone di noleggio, e puņ invece essere un comodato, ove manchi il corrispettivo. In ogni caso l'obbligazione di restituire sorge nel momento e nel luogo in cui il recipiente ha adempiuto la sua funzione di raccolta e conservazione; onde la competenza relativa all'azione tendente ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di restituzione dei recipienti, ovvero al risarcimento dei danni per la mancata o incompleta restituzione si radica nel luogo di consegna dei recipienti stessi.
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