Atti di disposizione della quota ed effetti
Nella prima parte il nuovo codice ha
omesso l'affermazione, contenuta nel vecchio art. 679, che ciascun partecipante ha la piena proprietà della sua quota e dei relativi utili o frutti. Prescindendo dall'imperfetta formulazione, in quanto la comunione non si esaurisce nella comproprietà e lo stesso art. 679 nel prosieguo ricorda la comunione di diritti reali personali, l'omissione si è giustificata con la tendenza a non pregiudicare problemi di costruzione teorica. Si è già rilevato, però, che se l'
art. 1100 del c.c. parla di proprietà spettante in comune a più persone e l'
art. 1101 del c.c.si riporta alle quote dei partecipanti, non è sostanzialmente mutata la concezione fondamentale della comproprietà o della comunione in genere fra il vecchio ed il nuovo codice.
Del resto, lo stesso articolo in esame non si allontana dal
concetto di quota, anche quando si limita a dire che «
ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota ».
In forma riassuntiva, non ridondante, si è cosi riprodotto quanto aggiungeva il vecchio codice che il partecipante «
può liberamente alienare, cedere od ipotecare tale quota ed anche sostituire altri nel godimento di essa, se non si tratti di diritti personali ».
La disposizione della quota in astratto vale in concreto disposizione rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che al disponente verranno
assegnati nella divisione. Stabiliva espressamente in tal senso l' art. 679 del vecchio codice con le parole: «
l'effetto dell'alienazione o dell'ipoteca si limita a quella porzione, che verrà a spettare al partecipante nella divisione ». Il nuovo art. 1103 tace al riguardo in generale, ma il principio è conservato nell'
art. 2825 del c.c., richiamato con il capoverso dell'articolo in esame, secondo il quale « l
'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione ».
La
novità secondo il primo capoverso dell'
art. 2825 del c.c., si ha, piuttosto, nel fatto che se il creditore, anziché iscrivete ipoteca su tutti i beni comuni o su tutto il bene per la quota che potrà spettare al proprio debitore, avesse ipotecato una data specifica porzione, l'ipoteca su tale porzione si trasferirà sulle altre porzioni o sugli altri beni che fossero assegnati al partecipante in luogo di quello da lui ipotecato, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti di valore del bene in precedenza ipotecato, evitandosi cosi, con le cautele e limitazioni previste nello stesso articolo, che la iscrizione ipotecaria su bene o porzione determinata possa riuscire infruttuosa, in conseguenza della divisione.
Fin qui della disposizione della quota in astratto. L'alienazione del bene comune per la totalità non potrà, invece, seguire con effetto immediato se non con il
consenso di tutti i partecipanti (art.
1108, secondo capov.).
Fatta da uno solo dei partecipanti, l'alienazione varrà per l'intero se l'altro compartecipe acceda al contratto anche per la sua parte oppure il bene nella divisione sia assegnato per intero al compartecipe alienante.