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Articolo 1822 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Promessa di mutuo

Dispositivo dell'art. 1822 Codice Civile

Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

Ratio Legis

Secondo una prima tesi la promessa di mutuo configura un contratto preliminare dal quale scaturisce l'obbligo di concludere il definitivo, salva la facoltà di rifiuto prevista dalla norma stessa e salvo che, in ogni caso, all'inadempimento non può seguire l'esecuzione in forma specifica (2932 c.c.) ma solo la richiesta di risarcimento danni per inadempimento (1223, 1218 c.c.). In base ad altra ricostruzione, invece, si tratta di un contratto consensuale atipico (1322, 2 c.c.).

Brocardi

Pacto de mutuo dando

Spiegazione dell'art. 1822 Codice Civile

L'obbligazione del mutuante di risarcire i danni causati al mutuatario dai vizi delle cose date a prestito

L'unica obbligazione che dalla conclusione del mutuo può derivare a carico del mutuante è quella eventuale del risarcimento dei darmi cagionati da vizi delle cose prestate. Opportunamente qui si distingue fra mutuo gratuito e mutuo oneroso: nel primo caso il mutuante è responsabile soltanto se, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario; nell'altro invece è responsabile anche nel caso in cui abbia ignorato i vizi stessi purche ciò sia dipeso da sua colpa.


Esame critico dell'art. 1822. Rinvio.

Relativamente a quanto dispone l'art. 1822, come già detto nella spiegazione dei precedenti articoli, non è ammissibile un contratto preliminare di mutuo in quanto elemento costitutivo del mutuo e la consegna delle cose fungibili e, d'altra parte, i contratti preliminari devono essere rivestiti della forma e presentare tutti gli altri requisiti (eccezion fatta, naturalmente, dell'attuale volontà di stipulare il negozio) del corrispondente contratto.

Pertanto quella che il codice, con una norma d'altronde priva di contenuto normativo perché superflua, definisce promessa di mutuo, non può ritenersi che la situazione giuridica conseguente ad ultimate trattative per la conclusione del mutuo: ciò a meno che non si acceda all'opinione secondo cui l'apertura di credito sarebbe la tipica espressione del contratto preliminare di mutuo. In tal caso la norma in questione potrebbe giustificarsi sottoil profilo per cui l' apertura di credito sarebbe una figura particolare di promessa di mutuo qualificata dallo stato professionale del concedente (istituto bancario) e la promessa di mutuo il negozio tipo mediante il quale si realizza la funzione del finanziamento in generale. Comunque questa, anche se idealmente si ricollega al mutuo, dovrebbe tecnicamente esserne tenuta distinta per la ragione assorbente e non superabile che del mutuo, come di qualsiasi altro contratto reale, non è ammissibile la stipulazione del corrispondente contratto preliminare.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1822 Codice Civile

Cass. civ. n. 5630/1986

A differenza del contratto di mutuo in cui una parte consegna cose fungibili e l'altra si impegna a restituire il tantundem, nella promessa di mutuo, di fronte all'obbligo del prominente mutuante di consegnare le cose, non sussiste un contrapposto obbligo di restituzione, ma questo nasce solo dopo la loro consegna. Consegue che, qualora una parte prometta in mutuo congiuntamente a due persone una somma di denaro - con l'accordo che ciascuna di esse può chiederne la consegna ma senza l'assunzione di un corrispondente obbligo solidale di restituzione - obbligato alla restituzione è soltanto colui che, in adempimento della promessa, abbia concretamente ricevuto la somma stessa.

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