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Articolo 216 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Bancarotta fraudolenta

Dispositivo dell'art. 216 Legge fallimentare

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

  1. 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato(1) in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
  2. 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari(2).

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione(3).

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa(4).

Note

(1) Distrarre beni significa escluderli in qualche modo dal proprio patrimonio; occultare implica il tenere nascosti i beni affinché gli organi della procedura fallimentare non ne apprendano l'esistenza; dissipare va inteso nel senso di sprecare, sperperare.
L'esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti significa mascherare la reale dimensione patrimoniale dell'impresa.
(2) Le azioni di sottrazione, distruzione e falsificazione dei documenti contabili hanno tutte lo scopo, con mezzi diversi, di impedire agli organi della procedura di apprendere il reale contenuto delle scritture.
(3) Eseguire pagamenti e simulare (cioè affermare l'esistenza, quando essi non esistono) di titoli di prelazione a favore solo di alcuni creditori implica violazione della par condicio creditorum. E' richiesto il dolo specifico.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 5 dicembre 2018, n. 222,, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»".

Ratio Legis

La norma disciplina il reato di bancarotta fraudolenta, che richiede la coscienza e volontà di commettere il delitto, con l'intenzione di cagionare un danno alla massa creditizia (dolo specifico).
Dottrina e giurisprudenza ritengono che non vi sia concorso tra il reato in esame e i reati di falso, mentre il concorso è generalmente ammesso con il reato di truffa, di insolvenza fraudolenta e di furto.

Massime relative all'art. 216 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 50289/2015

La distrazione di somme da una società ammessa al concordato preventivo configura un'ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta "riparata", poiché, per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acuisca effettiva concretezza. *

Cass. pen. n. 45174/2015

Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza.

Cass. pen. n. 44898/2015

In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di "leasing" (traslativo o di godimento).

Cass. pen. n. 44886/2015

L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie.

Cass. pen. n. 33268/2015

Le condotte distrattive compiute prima dell'ammissione al concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui l'agente abbia ottenuto l'ammissione al concordato preventivo, si sia adoperato per il buon esito della procedura, e questo non sia stato conseguito per fatti indipendenti dalla sua volontà, in quanto, laddove si verifichi il fallimento, ai fini della configurabilità del dolo, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Cass. pen. n. 31703/2015

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici, anche l'avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo di un intero complesso aziendale, che si ipotizzava costituisse l'oggetto di una cessione fittizia, rilevando come nella specie, pur essendovi una distrazione di veicoli, dei dipendenti, di denaro e di locali della società cedente successivamente fallita, non potesse configurarsi, in assenza della cessione dell'avviamento, una distrazione dell'intera azienda).

Cass. pen. n. 26458/2015

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la soppressione, a seguito della modifica dell'art. 2478 c.c. recata dall'art. 18 del D.L. n. 185 del 2008 conv. nella l. n. 2 del 2009, dell'obbligo per le società a responsabilità limitata di tenere il libro dei soci, non incide sulla configurabilità del reato in relazione alle condotte tenute nel periodo precedente alla modifica normativa, posto che l'art. 216, comma primo n. 2, della l. fall. punisce la sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture che il fallito è obbligato a tenere secondo la normativa vigente al momento della gestione della impresa, nel periodo antecedente al fallimento, al fine di consentire la ricostruzione del suo patrimonio e dei fatti gestionali a tutela del soddisfacimento degli interessi dei creditori, e che, quindi, le disposizioni del c.c. costitutive degli obblighi contabili si pongono esclusivamente come elemento normativo della fattispecie.

Cass. pen. n. 24324/2015

In caso di fallimento, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l'appropriazione indebita da parte dell'amministratore di somme di spettanza della società, ancorché l'amministratore vanti un credito nei confronti della società stessa, poiché la compensazione e, quindi, la eventuale sussistenza della bancarotta preferenziale, può essere invocata solo in presenza di un debito nei confronti della società maturato per cause lecite.

Cass. pen. n. 17084/2015

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'articolo 216, primo comma n. 2 prima parte, l. fall. è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la restituzione del bene distratto a seguito di richiesta del curatore non esclude la sussistenza dell'elemento materiale del reato, essendosi questo già perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio del fallito.

Cass. pen. n. 15951/2015

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare impropria, la condotta distrattiva, non potendo essere compiuta interamente dall'amministratore, ad eccezione dei casi in cui la disponibilità dei beni dell'impresa fallita è conservata dallo stesso, si manifesta, di regola, nella forma del concorso di persone nel reato, poiché è necessario il contributo dei soggetti che, in quanto titolari di funzioni nella procedura concorsuale, sono in grado di adottare gli atti dispositivi dei beni del fallimento o di consentire il compimento della azioni distruttive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva affermato il concorso nel reato dell'amministratore della società fallita, del curatore fallimentare e del giudice delegato, in relazione ad una transazione, autorizzata da quest'ultimo, con la quale, realizzandosi effetti pregiudizievoli per i creditori, erano state alienate l'azienda e gli immobili dell'impresa a due società gestite dallo stesso amministratore della fallita).

Cass. pen. n. 5317/2015

a bancarotta fraudolenta per dissipazione richiede, per la sua configurabilità, sotto il profilo oggettivo, l'incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'agente di diminuire il patrimonio dell'impresa per scopi a questa del tutto estranei.

La vendita sottocosto o, comunque, in perdita, di beni aziendali in tanto può costituire reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in quanto abbia connotazioni di continuità e sistematicità.

Cass. pen. n. 52077/2014

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che la penale rilevanza della distrazione per effetto di condotte riparatorie può essere esclusa solo a condizione che queste ultime si collochino in data successiva a quella della dichiarazione di fallimento, deve ritenersi che non si verifichi tale condizione qualora (come avvenuto nella specie), essendosi stipulato, prima del fallimento, un preliminare di compravendita vendita avente ad oggetto un bene immobile dell’impresa poi dichiarata fallita, con fittizio versamento, da parte del soggetto che figurava come promissario acquirente, di una somma a titolo di caparra, il curatore del fallimento abbia poi optato per l’esecuzione del contratto ed abbia quindi ottenuto la corresponsione dell’intero prezzo dell’immobile compravenduto.

Cass. pen. n. 48739/2014

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento.

Cass. pen. n. 42257/2014

In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica e finanziaria della società con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).

Cass. pen. n. 32352/2014

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

Cass. pen. n. 30830/2014

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento, può costituire uno strumento di frode in danno dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto, in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio. (Fattispecie in cui il titolare di una impresa individuale, prima della dichiarazione di fallimento, esercitando il diritto di recesso con riferimento a quote di partecipazione ad una società, di cui egli era titolare, ne aveva di fatto disposto il trasferimento alla moglie).

Cass. pen. n. 26399/2014

Sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del presidente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori. (Nella specie la S.C. ha ritenuto elementi significativi le circostanze che l'imputato fosse, 1) espressione del gruppo di controllo della società, 2) avesse rilevante competenza professionale, e 3) avesse omesso, malgrado la situazione critica della società, ogni minimo controllo).

Cass. pen. n. 24051/2014

È configurabile il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione quando il denaro oggetto della condotta é pervenuto alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, e conserva la sua tracciabilità, perché lo stesso, in quanto bene fungibile, si confonde con il patrimonio del fallito, è oggetto dello spossessamento previsto dall'art. 42 della l. fall., e, in relazione a tale "res", l'originario titolare può vantare esclusivamente un diritto di credito azionabile a norma degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare. (Fattispecie relativa a somme pervenute alla società fallita in pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti).

Cass. pen. n. 19896/2014

In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell'amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l'assenza dei beni nel possesso del fallito. (Fattispecie relativa a beni concessi in "leasing" in relazione ai quali la società concedente non si era insinuata nel passivo fallimentare).

Cass. pen. n. 16989/2014

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito.

Cass. pen. n. 15712/2014

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. Pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti "de quibus" e non già di qualsiasi altro credito.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentire l'assorbimento cronologico della seconda nella prima.

Cass. pen. n. 11796/2014

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il deposito nella procedura fallimentare delle scritture contabili in copia non è sufficiente ad evitare l'addebito di sottrazione delle stesse.

Cass. pen. n. 11793/2014

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

Cass. pen. n. 5264/2014

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il reato previsto dall'art. 216, comma primo n. 2, della legge fallimentare richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione.

Cass. pen. n. 5237/2014

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. richiede il dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.

Cass. pen. n. 5186/2014

In tema di reati fallimentari, l'amministratore che si ripaghi di propri crediti verso la società fallita risponde di bancarotta preferenziale - non di bancarotta fraudolenta patrimoniale - specificamente connotata dall'alterazione della "par condicio creditorum", essendo, invece irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la specifica qualità di amministratore della società, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione.

Cass. pen. n. 2812/2014

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.

Cass. pen. n. 1706/2014

In tema di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, il dolo dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

Cass. pen. n. 592/2014

In tema di bancarotta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza.

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico che è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri.

Cass. pen. n. 11257/2013

In tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni.

Cass. pen. n. 10201/2013

In tema di bancarotta impropria patrimoniale, in caso di scissione mediante costituzione di nuova società, l'assegnazione a quest'ultima di rilevanti risorse non costituisce di per sé un fatto di distrazione qualora la società scissa venga successivamente dichiarata fallita, dovendosi invece tenere conto dell'effettiva situazione debitoria in cui versava la stessa al momento della scissione, nonché del fatto che tale condotta non è necessariamente idonea a porre in pericolo gli interessi dei suoi creditori, atteso che ai medesimi è attribuito il potere di opporsi al progetto di scissione e che i loro diritti sono comunque salvaguardati dalla disposizione di cui all'art. 2506 quater, comma terzo, cod. civ. che stabilisce la responsabilità solidale, nei limiti dell'attivo trasferito, della nuova società per i debiti di quella scissa non ancora soddisfatti al momento della scissione.

Cass. pen. n. 7556/2013

In tema di bancarotta per distrazione, non è configurabile la responsabilità dell'amministratore di una società diversa da quella fallita nel reato proprio, ex art. 40, comma secondo, c.p., la quale, integrata dalla posizione di garanzia, ex art. 2392 c.c., è invocabile solo con riferimento agli atti di gestione della società amministrata e non può invece estendersi ad atti compiuti da amministratori di società terze. Ne consegue che l'amministratore di una società diversa da quella fallita può concorrere quale "extraneus" nel reato solo mediante una partecipazione attiva.

Cass. pen. n. 7545/2013

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

Cass. pen. n. 3817/2013

In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. (In motivazione la Corte ha precisato che l'avviamento può essere oggetto autonomo della condotta di distruzione).

Cass. pen. n. 18962/2012

Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è configurabile anche quando le violazioni o le irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare al riguardo l'effetto scriminante del diritto di difesa.

Cass. pen. n. 10778/2012

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società.

Cass. pen. n. 8607/2012

In tema di bancarotta semplice, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., richieda la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto - allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto - a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.

Cass. pen. n. 1843/2012

È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione. (Fattispecie relativa al delitto previsto dall'art. 11 D.L.vo n. 74 del 2000 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 122 del 2010).

Cass. pen. n. 47040/2011

La fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima.

Cass. pen. n. 44933/2011

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo ed è pertanto irrilevante che al momento della consumazione l'agente non avesse consapevolezza dello stato d'insolvenza dell'impresa per non essersi lo stesso ancora manifestato.

Cass. pen. n. 44103/2011

In tema di reati fallimentari, la mancata estensione della dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé, la responsabilità del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell'attività amministrativa, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all'accomandatario, essendo sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 216 l. fall. lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraverso i contatti con i clienti dell'impresa, che implica inevitabilmente la gestione delle attività aziendali.

Cass. pen. n. 4551/2011

In tema di bancarotta fraudolenta, non integra fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 c.p.p., la individuazione, nel corso dell'istruzione dibattimentale, di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, di difformi condotte integrativa della violazione dell'art. 216 R.D., trattandosi di fatto che non può generare 'novità' dell'illecito, ma soltanto l'integrazione della circostanza aggravante (e non la modifica del fatto tipico), in virtù della peculiare disciplina dell'illecito fallimentare - connaturato alla c.d. unitarietà del reato desumibile dall'art. 219, comma secondo, n. 1 R.D., che deroga alla disciplina della continuazione - e della peculiarità della norma incriminatrice che non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dall'art. 216, n. R.D., natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato.

Cass. pen. n. 3115/2011

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la norma incriminatrice ingloba in sé ogni ipotesi di falsità, anche ideologica, in quanto è preordinata a tutelare l'agevole svolgimento delle operazioni della curatela e a proscrivere ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari, considerato che a questo risultato si frappone non solo la falsità materiale dei documenti, ma anche e soprattutto quella ideologica che fornisce un'infedele rappresentazione del dato contabile.

Cass. pen. n. 3114/2011

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione del dovere annotativo integra la fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, R.D., in quanto rientra nell'ambito della norma incriminatrice anche la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione dell'evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa.

Cass. pen. n. 1901/2011

Integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta dell'amministratore che occulti con artifici contabili l'ammanco dalle casse della fallita di somme ingenti (Nella fattispecie, la Corte ha precisato altresì che, in tal caso, non è configurabile il delitto di bancarotta preferenziale, in quanto, affinchè si possano considerare le somme dovute a titolo di retribuzione, è necessario che lo statuto della società fallita contempli espressamente la retribuzione dovuta all'amministratore e ne quantifichi l'ammontare ovvero, in subordine, che la corresponsione delle suddette retribuzioni sia riportata in bilancio).

Cass. pen. n. 45602/2010

In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell'individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta.

Cass. pen. n. 43340/2010

In tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della prova della disponibilità, in capo alla società fallita, della somma oggetto della distrazione imputata all'amministratore, l'iscrizione nel libro giornale della società debitrice dell'avvenuto pagamento della somma stessa può costituire solo un indizio del saldo del debito, da valutarsi secondo i criteri dettati dall'art. 192, comma secondo, c.p.p.

Cass. pen. n. 42235/2010

In tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo sulle giacenze di conto corrente acceso dall'indagato presso una banca quando si sospetti che siffatta ricchezza costituisca il provento di distrazioni fraudolente commesse in pregiudizio di società fallite; né, a tal fine, rileva la confusione con il personale patrimonio qualora il cespite sequestrato rappresenti il prodotto o il profitto del reato della distrazione fraudolenta in pregiudizio della fallita società, quale risultato della condotta criminosa, con la conseguenza che esso mantiene una sua intrinseca pericolosità che non si esaurisce nella confusione patrimoniale.

Cass. pen. n. 37920/2010

Non viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che condanni l'imputato del reato di bancarotta fraudolenta per una delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest'ultima contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato.

Cass. pen. n. 37298/2010

Non sussiste il concorso formale dei reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita (nella specie con riferimento a beni oggetto di locazione finanziaria), quando oltre ad esservi perfetta identità della cosa su cui si sono concentrate le rispettive attività criminose e simultaneità delle attività stesse, unica risulti la destinazione data dal soggetto attivo ai beni da lui appresi indebitamente, in quanto la condotta dell'apprensione di beni di cui il fallito abbia la disponibilità, pur essendo astrattamente riconducibile alle due distinte ipotesi delittuose in questione, ricade sotto la previsione dell'art. 84 c.p., con la conseguenza che il reato meno grave di appropriazione indebita è assorbito da quello di bancarotta fraudolenta.

Cass. pen. n. 36551/2010

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione l'acquisto da parte dell'amministratore, con denaro della società amministrata, di titoli azionari a lui nominativamente intestati e, quindi, mai entrati nella disponibilità giuridica e di fatto della società stessa, pur essendo stati iscritti nelle scritture contabili sociali. (In motivazione, la S.C. ha escluso che la condotta di depauperamento del patrimonio aziendale posto a garanzia delle ragioni dei creditori potesse essere ravvisata nell'alienazione dei titoli azionari nominativi, dovendo essere individuata nel pregresso prelievo dal conto bancario della società amministrata della somma utilizzata per l'acquisto a titolo personale dei titoli stessi).

Cass. pen. n. 29757/2010

In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", è necessario ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 216 R.D. che l'utilizzatore poi fallito sia entrato nella disponibilità di fatto del bene. (fattispecie in tema di cessione di contratto di leasing in realtà mai portato ad esecuzione).

Cass. pen. n. 21872/2010

La chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza del passivo non esclude la legittimità e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno sul piano oggettivo il reato di bancarotta fraudolenta documentale (In motivazione la S.C. ha affermato che su tale reato incide solo la revoca del fallimento pronunciabile in caso di insussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento).

Cass. pen. n. 21251/2010

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, deve ricomprendersi fra le operazioni distrattive anche l'utilizzazione di somme disponibili per effetto di un'apertura di credito ottenuta da un istituto bancario per le finalità aziendali, che invece vengano destinate a scopo diverso e distolte dal patrimonio della impresa senza corrispettivo. (Nella specie, le somme prelevate erano utilizzate, senza contropartita economica, per sanare i debiti di altra società del gruppo).

Cass. pen. n. 16579/2010

In tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società.

Cass. pen. n. 13588/2010

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la liceità del finanziamento a un partito politico non esclude la possibilità di qualificare l'erogazione come distrattiva, qualora l'amministratore non dimostri di avere comunque agito nell'interesse della società e non nel proprio esclusivo interesse personale.

Cass. pen. n. 11899/2010

L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il pregiudizio dei creditori, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.

Cass. pen. n. 11279/2010

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che è configurabile in relazione all'omessa tenuta di una scrittura contabile, e tale non può essere definita la dichiarazione dei redditi, solo qualora si dimostri che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la dichiarazione dei redditi è rappresentativa di dati contabili accorpati e finalizzati alla tutela degli interessi fiscali dello Stato e non di fatti relativi all'organizzazione interna dell'impresa).

Cass. pen. n. 9672/2010

In tema di bancarotta fraudolenta, la durata della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed all'incapacità ad esercitare uffici direttivi di cui all'art. 216, u.c., l. fall., deve essere determinata in misura uguale a quella della pena principale inflitta.

Cass. pen. n. 49642/2009

Integra il concorso dell'"extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il soggetto che agevoli il titolare della società fallenda nella costituzione di una società di cui assuma l'amministrazione e con cui la prima stipuli un contratto di locazione connotato da un canone sensibilmente inferiore a quelli di mercato al fine di mantenere la disponibilità materiale dell'immobile locato alla famiglia del titolare della società fallenda.

Cass. pen. n. 46959/2009

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministrazione che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 c.c. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare; né detta specifica delibera può considerarsi implicita in quella di approvazione dei bilanci, salvo che l'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato che gli incarichi svolti dagli amministratori rientravano tutti tra quelli loro propri nell'esercizio dell'impresa e nei limiti dati dall'oggetto sociale, essendo irrilevante a tal fine la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione).

Cass. pen. n. 45332/2009

In tema di reati fallimentari, integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di un'ipoteca senza un sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa, in quanto essa realizza di per sé ed automaticamente una diminuzione patrimoniale; inoltre, poichè ai fini della configurabilità del reato è postulato il dolo generico, la divergenza oggettiva dell'atto di disposizione dal fine suddetto dà sufficientemente conto della direzione del volere dell'agente, essendo del tutto irrilevanti i motivi che hanno determinato il suo comportamento.

Cass. pen. n. 38529/2009

Non costituisce distrazione ai sensi dell'art. 216, comma primo, n. 1 L. fall. la ripartizione di utili avvenuta prima dell'approvazione del rendiconto, in quanto la prescrizione dell'art. 2262 cod. civ., non solo ammette patto contrario tra i soci, ma mira a garantire la parità di trattamento dei soci e non l'integrità del patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori.

Cass. pen. n. 37432/2009

In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso in cui il fallito riscuota ratei di pensione di invalidità, la quale, in ragione della funzione che le è propria - meramente reintegratrice della permanente riduzione della capacità di guadagno in occupazioni confacenti all'attitudine del lavoratore a causa di infermità o di difetto fisico o mentale - si configura, anche ai sensi dell'art. 38, comma secondo, Cost., in area concettuale assai vicina a quella dei diritti di natura strettamente personale, esclusi "eo ipso" dal fallimento, ex art. 46, n. 1, L. fall. e, pertanto, estranei all'oggetto della condotta distrattiva.

Cass. pen. n. 37428/2009

Il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale si consuma nel momento dei pagamenti, irrilevante essendo la data della sentenza dichiarativa di fallimento (Fattispecie in tema di prescrizione).

Cass. pen. n. 36595/2009

In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale nel caso in cui l'amministratore di una società finanziaria invii ai clienti rendiconti trimestrali contraffatti - in quanto rappresentativi di operazioni inesistenti - al fine di non evidenziare le perdite dagli stessi subite, non utilizzati per la contabilità ufficiale e non inviati successivamente al curatore fallimentare, in quanto i documenti e le scritture che, irregolarmente tenute, integrano la bancarotta documentale sono quelli che impediscono la ricostruzione del patrimonio della società ed alterano, di conseguenza, i rigidi meccanismi di soddisfazione dei singoli creditori.

Integra la distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 216 L. fall. (bancarotta fraudolenta patrimoniale), la condotta di colui che, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una società finanziaria successivamente fallita, costituisca in pegno titoli di stato, poiché il pegno, in caso di mancato pagamento della somma data in prestito nella quantità, nei tempi e nei modi pattuiti, può essere escusso dal creditore, con perdita del patrimonio societario che costituisce la garanzia per i creditori. (La circostanza - ha altresì osservato la Corte - che l'acquisto di detti titoli sia avvenuto su mandato e nell'interesse dei clienti non esclude che siano divenuti patrimonio della società fallita e, dunque, oggetto di distrazione proprio con l'utilizzazione degli stessi come propri avvenuta con la costituzione in pegno senza l'autorizzazione dei clienti, verificandosi così una interversione del possesso).

La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, c.p. - che contempla l'ipotesi dell'essersi prima del giudizio ed al di fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato - si riferisce a conseguenze del reato che non consistano in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, ai sensi dell'art. 185 c.p., e, pertanto, non è applicabile ai reati che, come la bancarotta per distrazione, offendano il patrimonio.

Non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale societaria i reclami dei clienti alla Consob ed il relativo registro: essi, infatti, non sono scritture contabili rilevanti ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari ma strumenti preordinati a garantire maggiore efficacia alle attività di vigilanza. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità, a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, nei confronti dell'amministratore che aveva omesso di annotare tempestivamente i reclami dei clienti alla Consob nel relativo registro, osservando, tuttavia, che tale condotta può rilevare sotto il profilo dell'art. 2638 c.c., quale ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza).

Cass. pen. n. 32173/2009

L'omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta - e non quello di bancarotta semplice - qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori.

Cass. pen. n. 31168/2009

La bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.), sul piano oggettivo richiede la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare e, sul piano soggettivo, la ricorrenza della forma peculiare del dolo, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri, finalità che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore, con la conseguenza che la strategia di alleggerire la pressione dei creditori, in vista di un ragionevolmente presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale, è incompatibile con il delitto, soprattutto alla luce della riforma, introdotta dal D.L.vo 269 del 2007, dell'azione revocatoria e specialmente dell'art. 67, comma terzo, L. fall.

Cass. pen. n. 27918/2009

Non integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma primo, L. fall.) la condotta dell'amministratore che "richiami" l'assegno privo di provvista, precedentemente versato in esecuzione della delibera di aumento di capitale, su conto corrente intestato alla società, considerato che, in tal caso, il patrimonio sociale non risulta impoverito non avendo il versamento di detto assegno incrementato la dotazione liquida del patrimonio della beneficiaria. Tale condotta, invece, poiché diretta ad esentare o comunque ad ostacolare l'esecuzione della pretesa societaria verso il socio sottoscrittore della delibera di aumento di capitale, può astrattamente configurare l' autonomo reato di fattispecie (art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall. in riferimento all'art. 2626 c.c.) indebita restituzione di conferimenti sub specie di liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Cass. pen. n. 17692/2009

In tema di illegale ripartizione di utili, la distribuzione di somme di denaro corrispondenti ad asseriti utili "in nero" concreta - ancorché essi rappresentino il profitto effettivo della gestione - una manomissione del capitale che integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, ancorché l'utile non costituisca di per sé l'oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta, essendo di spettanza dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento della erogazione della ricchezza) si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione eccede quanto di pertinenza dei soci.

Cass. pen. n. 14405/2009

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non già il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (di cui all'art. 388, comma terzo, c.p.), la condotta di occultamento di un bene sottoposto a sequestro giudiziario da parte di soggetto fallito.

Cass. pen. n. 3489/2009

Integra la distrazione, costitutiva del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il trasferimento senza alcun corrispettivo dei diritti di utilizzazione di un brevetto dal patrimonio della società fallita, in coincidenza temporale con le prime sofferenze economiche, ad altra società che avvii l'attività di produzione del bene brevettato, possibile in quanto vi sia trasferimento del compendio di conoscenze tecniche (cosiddetto "know how"), già di per sé autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica.

Cass. pen. n. 17616/2008

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore (o del liquidatore ) che si appropria di somme di denaro per compensare dei crediti vantati nei confronti della società dichiarata fallita.

Cass. pen. n. 14908/2008

Integrano il reato di bancarotta preferenziale le restituzioni - effettuate in periodo di insolvenza - ai soci dei finanziamenti concessi alla società, che costituiscono crediti liquidi ed esigibili, considerato, quanto alla sussistenza del dolo, che non sussistono motivi che giustifichino in termini di interesse societario la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società.

Cass. pen. n. 19601/2008

In tema di reati di bancarotta, il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento a norma dell'art. 479 c.p.p. qualora sia in corso il procedimento civile per l'accertamento dello status di fallito, ferma restando, una volta che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, la facoltà del condannato di chiederne la revisione ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. b) c.p.p.

Cass. pen. n. 7326/2008

Integra la distrazione rilevante ex artt. 216 e 223, comma primo, l. fall. (bancarotta fraudolenta impropria) la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna contropartita economica, beni di una società in difficoltà economiche - di cui sia socio ed effettivo gestore - ad altra del medesimo gruppo in analoghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi positiva è possibile e che, pur a seguito dell'introduzione nel vigente ordinamento dell'art. 2634, comma terzo, c.c., la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito.

Cass. pen. n. 46921/2007

In tema di bancarotta fraudolenta per occultamento, il verbo occultare, adoperato dall'art. 216 L. Fall., secondo il suo preciso significato filologico, definisce sia il comportamento del fallito che nasconde materialmente i suoi beni in modo che il curatore non possa apprenderli, sia il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva concorsuale.

Cass. pen. n. 44884/2007

Ai fini della configurabilità dei reati di bancarotta post fallimentare, quali previsti dall'art. 216, secondo comma, L. Fall., non è richiesta, sotto il profilo soggettivo, la prova che l'agente abbia avuto conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, atteso che la struttura di detti reati non è diversa da quelle dei reati di bancarotta prefallimentare previsti dal primo comma del medesimo art. 216, per i quali la dichiarazione di fallimento opera per il solo fatto del suo sopravvenire a condotte che altrimenti sarebbero lecite o potrebbero dar luogo ad altre e diverse figure di reato.

Cass. pen. n. 43076/2007

In tema di reati fallimentari, posto che la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, per cui spetta al giudice penale il potere - dovere di verificare autonomamente, tra l'altro, se l'imputato possa o meno essere considerato piccolo imprenditore, non soggetto, come tale, a fallimento, ed avuto altresì riguardo al fatto che la dichiarazione di fallimento rappresenta un elemento costitutivo del reato di bancarotta, per cui le modifiche normative incidenti sui relativi presupposti assumono rilevanza ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2 c.p. in materia di successione di leggi penali nel tempo, deve ritenersi che, anche nel caso in cui la suddetta qualità di piccolo imprenditore sia stata esclusa dal tribunale fallimentare, in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 150 D.L.vo 9 gennaio 2006 n. 5, sulla base della originaria formulazione dell'art. 1 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il giudice penale debba ciononostante far riferimento, invece, alla nuova e più favorevole formulazione di tale norma, introdotta dall'art. 1 del cit. D.L.vo n. 5 del 2006 ed escludere, quindi, la configurabilità del reato ove, secondo tale formulazione, la qualità di piccolo imprenditore debba essere riconosciuta.

Cass. pen. n. 39337/2007

La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dall'art. 216, u.c., L. fall., non è indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 37 c.p.

Cass. pen. n. 39043/2007

In tema di reati fallimentari, non integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il finanziamento concesso al socio e da questi restituito in epoca anteriore al fallimento, in quanto la distrazione costitutiva del delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioé le ragioni della massa dei creditori ed il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto, in ipotesi, antidoveroso.

Cass. pen. n. 29336/2007

In tema di reati fallimentari, l'esposizione fraudolenta di passività di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, seconda parte, L. fall. e l'esposizione di costi fittizi dissimulante la diversa destinazione data alle corrispondenti attività non si risolvono nella falsificazione idonea ad integrare l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2, L. fall. né l'ipotesi di falso in bilancio, a norma degli articoli 223, comma secondo, n. 1 L. fall. e 2621, 2622 c.c.; al contrario ciascuna di queste ultime previsioni può concorrere sia con la bancarotta patrimoniale costituita dall'esposizione di passività inesistenti sia con la bancarotta patrimoniale costituita da attività distrattive mascherate attraverso l'esposizione di costi inesistenti.

Cass. pen. n. 19297/2007

In tema di reati fallimentari, alle procedure concorsuali e penali avviate prima della data di entrata in vigore della L. n. 5 del 2006, che ha modificato la nozione di piccolo imprenditore contenuta nell'art. 1, comma secondo, L. fall., resta applicabile la legge fallimentare previgente, anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile al fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore, considerato che l'art. 150 della L. n. 5 del 2006 detta una chiara disciplina transitoria per la quale «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore».

Cass. pen. n. 4985/2007

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma primo n. 1, e 223 L. fall.) la condotta dell'amministratore unico di una società che effettui prelevamenti dalle casse sociali provvedendo a determinare ed a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l'attività svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo (delibera assembleare o norma statutaria) e per di più in epoca di grave dissesto per la società. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il reato in questione nei confronti dell'amministratore che aveva deliberato e percepito la somma di 74 milioni di lire a titolo di compenso, cedendo, altresì, alla società, per il prezzo di 39 milioni di lire, riscossi in contanti, una propria auto del valore di otto milioni di lire, il tutto in evidente stato di dissesto della società, in quanto il fallimento fu dichiarato solo tre mesi dopo).

Cass. pen. n. 3622/2007

Non integra il fatto costitutivo del delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1, L. fall.), un comportamento, ancorché doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura fallimentare o, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttiva del fallimento, posto che il momento cui occorre fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto in ipotesi antidoveroso, con la conseguenza che il pregiudizio ai creditori oggetto di tutela deve essere valutato con riferimento alla dichiarazione di fallimento e non alla data di commissione, della condotta incriminatrice. Deriva, pertanto, che non integra il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1, L. fall.) la condotta dell'amministratore che ometta di addebitare gli interessi passivi su un prestito qualora non emerga dagli atti che il prestito non sia stato restituito o abbia in qualche modo prodotto un danno economicamente valutabile nei riguardi della società concedente.

Cass. pen. n. 3615/2007

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma primo, n. 1 L. fall.) è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramente esistenti. Ne consegue che se detta esistenza è dubbia, in quanto attestata solo da scritturazioni contabili fittizie effettuate per occultare lo stato di decozione o per altre ragioni, non può ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 216, comma primo, L. fall.

Cass. pen. n. 523/2007

In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, è necessaria una motivazione, anche implicita, sulla idoneità dei comportamenti distrattivi a recare offesa agli interessi della massa dei creditori, in ragione della perdita di ricchezza che gli stessi hanno determinato e della mancanza di un riequilibrio economico medio tempore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto priva di rilievo la distanza di tempo dalle condotte distrattive rispetto alla formale dichiarazione di fallimento, essendo emerso che la società si trovava in notevoli difficoltà finanziarie ed economiche sin dall'epoca della contestata distrazione).

Cass. pen. n. 182/2007

Non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale societaria (artt. 216, comma primo, n. 2 e 223, comma primo, L. fall.) i libri sociali specificamente disciplinati dall'art. 2421 c.c., che rappresentano fatti relativi all'organizzazione interna dell'impresa e non il possibile tramite della ricostruzione del movimento degli affari, salvo che la loro falsificazione incida direttamente ed immediatamente sulla rappresentazione contabile dei fatti di gestione. Infatti la previsione incriminatrice individua espressamente l'oggetto materiale del reato nei libri e nelle altre scritture contabili i quali hanno la funzione di rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così ricollegandosi direttamente all'art. 2214 c.c. Ne deriva che la falsificazione del verbale del consiglio di amministrazione — atto previsto dall'art. 2421, comma primo, n. 4, c.c. concernente i libri sociali — non integra l'art. 216, comma primo, n. 2 della legge fallimentare, salvo il caso di incidenza diretta sull'alterazione del quadro contabile.

Cass. pen. n. 172/2007

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma primo, n. 1, L. fall.), è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento - all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore - di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti.

Cass. pen. n. 41333/2006

Al fine della configurabilità del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 L. fall.) è necessario che sussista la consapevolezza del percettore della somma — versata dall'imprenditore, successivamente dichiarato fallito — in ordine allo stato di decozione dell'impresa da cui il denaro proviene e, quindi, in ordine al rischio cui siano esposte le ragioni creditorie, con la conseguenza che il giudice deve dare rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell'elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell'imprenditore.

Cass. pen. n. 40726/2006

La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all'imprenditore fallito, richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni dell'impresa, accertamento che non è condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito né da alcuna presunzione, con la conseguenza che il giudice — ancorché le scritture di impresa costituiscano prova, ex art. 2710 c.c., nei riguardi dell'imprenditore — deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato, in riforma della decisione del G.u.p., il reato di bancarotta per distrazione nel mancato rinvenimento, da parte degli organi fallimentari, della provvista relativa alla voce attiva della «cassa», senza fornire adeguata motivazione in ordine alla sua effettiva esistenza, pur in presenza di indici che la screditavano).

Cass. pen. n. 38950/2006

Integra il reato di bancarotta fraudolenta la condotta del fallito che distragga dal proprio patrimonio i beni pervenutigli dopo la dichiarazione di fallimento e in pendenza della procedura fallimentare, in quanto essi — compresi quelli conseguiti illecitamente — appartengono ipso iure al fallimento, con il carico delle relative passività.

Cass. pen. n. 38149/2006

Non sussiste il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216, comma terzo, L. fall.), ma quello di bancarotta preferenziale (art. 223 L. fall.), nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato percepiscano i compensi spettanti agli amministratori, ancorché la società versi in stato di dissesto, considerato che, in tal caso, i creditori, contemporaneamente anche amministratori, soddisfano il loro credito violando le norme poste a tutela della par condicio creditorum.

Cass. pen. n. 36764/2006

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.

Cass. pen. n. 36088/2006

In tema di reati fallimentari, la dichiarazione di fallimento non costituisce l'evento del reato di bancarotta, con la conseguenza che è del tutto irrilevante il nesso eziologico tra la condotta realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo — che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale — ed il fallimento.

Cass. pen. n. 9807/2006

In tema di bancarotta fraudolenta, la fraudolenza, intesa come connotato interno alla distrazione, implica, dal punto di vista soggettivo, che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto illegittima la decisione con cui il giudice di merito aveva affermato la responsabilità di meri consiglieri di amministrazione — uno dei quali rimasto in carica meno di tre mesi — espressamente definiti «prestanome» per fatti distrattivi addebitati senza verificare che fossero effettivamente e materialmente a loro riferibili e da loro conosciuti).

Cass. pen. n. 7555/2006

In tema di bancarotta fraudolenta, è necessario che la condotta distrattiva idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività — e cioè un pericolo per le ragioni creditorie — risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attività, una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre cioè che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo.

Cass. pen. n. 7212/2006

Non è integrato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 p.p., n. 1 legge fall.) nel caso in cui la somma sottratta dalle casse sociali riportata da relativa annotazione contabile, sia incontrovertibilmente riversato nella sua integralità — dai soci che l'avevano prelevata — nelle casse della società prima della dichiarazione di fallimento; infatti ancorché il delitto di bancarotta abbia natura di reato di pericolo, per l'individuazione del relativo momento consumativo deve aversi riguardo alla dichiarazione giudiziale di fallimento e non già all'atto antidoveroso, con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio ai creditori deve essere valutata al momento di tale dichiarazione e non a quello della storica commissione della condotta.

Cass. pen. n. 7201/2006

In tema di bancarotta per distrazione, è viziata la motivazione della decisione con cui il giudice di appello, pur riconoscendo che un contratto di locazione stipulato dagli amministratori di una società in epoca appena precedente la dichiarazione di fallimento possa integrare gli estremi oggettivi della bancarotta per distrazione — ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto — esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo senza tenere conto, a tal fine, del momento della stipula del contratto in questione, perfezionato nella immediatezza della dichiarazione di fallimento nonché del tenore delle condizioni contrattuali pattuite ed in particolare della mancata previsione, nella specie, di una clausola risolutiva espressa da fare valere nel caso di imminente instaurarsi della procedura fallimentare.

Cass. pen. n. 6769/2006

La differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216 comma primo n. 2, L. fall. e quella semplice prevista dall'art. 217, comma secondo, stessa legge consiste nell'elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture. (In motivazione la Corte ha escluso che detta differenza possa ravvisarsi nell'elemento oggettivo, dal momento che entrambe le fattispecie puniscono sia la condotta di omessa tenuta dei libri sociali che quella di irregolare tenuta degli stessi).

Cass. pen. n. 4655/2006

In tema di bancarotta per distrazione (art. 216, primo comma, n. 1 legge fall.), la restituzione di beni acquistati dall'imprenditore con patto di riservato dominio non costituisce attività distrattiva qualora in concreto non ne sia derivata una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita. In applicazione di questo principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato nella restituzione dei beni al venditore l'esistenza del reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 1, senza effettuare l'accertamento del danno al patrimonio del fallito).

Cass. pen. n. 24327/2005

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 legge fall.) e non la cosiddetta ricettazione prefallimentare (art. 232, terzo comma, n. 2, legge fall.) — che si configura in mancanza di un accordo con l'imprenditore fallito da parte dell'extraneus — l'ipotesi in cui la condotta di distrazione dei beni prima del fallimento sia posta in essere dal socio di fatto di una società di persone e, pertanto, illimitatamente responsabile, che non è un extraneus.

Cass. pen. n. 17393/2005

Il principio della correlazione tra imputazione e sentenza non è violato quando dall'originaria e più grave accusa di bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216, primo comma n. 2 della legge fallimentare, sia stata accertata la responsabilità per il più lieve reato di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, previsto dall'art. 217, secondo comma, atteso che la differenza tra le suddette ipotesi di bancarotta riposa essenzialmente sull'elemento psicologico del reato.

Cass. pen. n. 17384/2005

In tema di bancarotta fraudolenta, la sottrazione dei beni si perfeziona nel momento del loro distacco dal patrimonio della società con la conseguenza che il pagamento integrale dei crediti ammessi al passivo costituisce un posterius che non riveste alcuna incidenza sulla fattispecie giuridica in questione oramai perfetta.

Cass. pen. n. 12824/2005

Sussiste il concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ex artt. 216 primo comma e 223, primo comma, legge fall., e non la cosiddetta ricettazione prefallimentare (art. 232, secondo comma n. 3) quando la distrazione di beni sociali prima del fallimento sia operata dall'estraneo in accordo con l'amministratore della società fallita.

Cass. pen. n. 45431/2004

Per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta mediante esposizione o riconoscimento di passività insussistenti, di cui all'art. 216, comma primo, n. 1 legge fall. è richiesta la presenza del dolo specifico, rappresentato dallo scopo di recare pregiudizio ai creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 1 legge fall. nell'applicazione di coefficienti di ammortamento superiori a quelli fiscalmente ammessi, a prescindere dal rilievo che tale condotta costituisce illecito fiscale; tale comportamento, infatti, si traduce nell'esposizione di costi fittizi che incidono sul risultato d'esercizio e dunque nell'esposizione di passività non reali, in pregiudizio dell'interesse dei creditori).

Cass. pen. n. 38244/2004

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta postfallimentare, spetta al prudente apprezzamento del giudice penale fissare la quota dei proventi necessari al mantenimento del fallito o della sua famiglia, che non deve essere conferita al fallimento. I parametri cui il giudice a tal fine deve fare riferimento non sono le esigenze meramente alimentari, bensì quelle correlate ai presupposti che costituiscano incentivo all'impegno del fallito in attività produttive e reddituali che lo sottraggano dal ricorrere al sussidio alimentare.

Cass. pen. n. 36118/2004

In tema di bancarotta fraudolenta, il previo concerto di tutti i soci, illimitatamente e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali, in ordine all'alienazione di beni ad uno di essi appartenenti ben può essere desunto dall'attivo interessamento di tutti alla gestione dell'impresa, dagli stretti rapporti di parentela fra essi esistenti, dalla comunanza dello scopo e dal costante interessamento di tutti alle sorti del patrimonio della famiglia. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta i soci di una società di fatto che avevano, di concerto fra loro, donato beni immobili di rilevante valore, destinati all'estinzione dei debiti della società, ad altro prossimo e più giovane congiunto, con l'evidente intento di mantenerli nell'ambito della disponibilità del gruppo familiare).

Cass. pen. n. 24105/2004

In tema di bancarotta preferenziale, deve ritenersi configurabile la sussistenza del reato, sotto il profilo oggettivo, anche nel caso di cessione di crediti, atteso che il relativo effetto traslativo si produce nel momento in cui si realizza l'incontro delle volontà fra cedente e cessionario, per cui da quello stesso momento si determina il depauperamento del patrimonio dell'impresa fallita, nulla rilevando che la cessione avvenga, salvo patto contrario, pro solvendo e che, ai sensi dell'art. 1198 c.c., quando in luogo di adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

Cass. pen. n. 23672/2004

Le restituzioni ai soci dei conferimenti o delle anticipazioni effettuate poco prima del fallimento della società, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, integra una condotta in contrasto con gli interessi della società fallita e della intera massa dei creditori, consistendo nella appropriazione di parte delle risorse sociali, distolte dalla loro naturale destinazione a garanzia dei creditori. La fattispecie deve pertanto essere inquadrata nel reato di bancarotta per distrazione previsto dall'art. 223 comma secondo n. 1 della legge fallimentare e non in quello di bancarotta preferenziale.

Cass. pen. n. 16688/2004

In tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della “simulazione di prelazione” di cui all'art. 216, comma terzo, parte seconda, della legge fallimentare, la condotta di una impresa in situazione di decozione, che consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento dei saldi negativi dei conti correnti intrattenuti con la stessa banca, così trasformandosi il credito vantato da quest'ultima verso l'impresa da chirografario in privilegiato e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore.

In tema di bancarotta preferenziale, la locuzione “simulazione” di cui all'art. 216, comma terzo, seconda parte l. fall. non va intesa in senso civilistico, poiché la ratio della previsione è quella di sanzionare sia le condotte che realizzino la costituzione fittizia di un titolo preferenziale sia quelle che trasformino un credito chirografario in credito privilegiato con la costituzione effettiva di una garanzia in presenza dello stato di insolvenza, posto che entrambe conducono al medesimo risultato di alterazione della par condicio creditorum.

Cass. pen. n. 23675/2004

Il ricevere regalie per somme non indifferenti dall'imprenditore o dall'amministratore di una società, qualora intervenga il fallimento degli stessi, realizza il concorso del soggetto estraneo nel reato di bancarotta per distrazione posto in essere da quello qualificato. Il dolo di tale reato è quello generico e, consistendo nella volontarietà della ricezione oltre che nella consapevolezza che la stessa è idonea a recare danno ai creditori, è desumibile dalla conoscenza, da parte dell'agente, dello stato di decozione della società.

Cass. pen. n. 7321/2004

In tema di bancarotta fraudolenta, non è necessario, nell'ipotesi in cui si sia verificata la sottrazione di tutta la merce e di tutti i beni esistenti nell'azienda, procedere ad una descrizione analitica degli stessi nella formulazione dell'imputazione, posto che per la consumazione del reato di bancarotta è sufficiente la prova del comportamento distrattivo, indipendentemente dalla quantità e dalla specifica qualità dei beni sottratti.

Cass. pen. n. 569/2004

In tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli dei propositi distrattivi dell'imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui proposito criminoso.

Cass. pen. n. 41499/2002

In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2, comma 2, c.p., sono norme extrapenali integratrici solo quelle che determinano, o concorrono a determinare, il contenuto del precetto penale. Tali non sono, con riguardo ai reati fallimentari, le norme civilistiche (artt. 10 e 11 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, applicabili anche al socio illimitatamente responsabile di società fallita, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1999), che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che le vicende relative alle predette norme restano ininfluenti rispetto al fatto di reato anteriormente commesso.

Cass. pen. n. 38835/2002

L'ipotesi di bancarotta fraudolenta per dissipazione si differenzia dalla fattispecie della consumazione di una notevole parte del patrimonio dell'imprenditore per effetto di operazioni manifestamente imprudenti, punita a titolo di bancarotta semplice, sia sul piano soggettivo, in quanto esige la coscienza e la volontà dell'agente di diminuire detto patrimonio per scopi del tutto estranei all'impresa, sia sul piano oggettivo, in quanto l'operazione fraudolenta è priva del pur minimo profilo di coerenza con le esigenze dell'impresa stessa. Ne consegue che il giudice può ritenere integrata a fortiori l'ipotesi di bancarotta semplice, qualora non sia raggiunta la prova del dolo tipico della dissipazione, anche nel caso di atti di gestione del tutto estranei alle esigenze di conduzione dell'impresa.

Cass. pen. n. 106/2000

In tema di procedimento per bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo di quote di società intestate agli indagati, quando vi sia motivo di ritenere che esse possano essere utilizzate per sottrarre beni alla curatela, senza che il giudice debba fornire indicazioni di dettaglio sulle condotte distrattive già accertate, sui rischi di aggravamento delle conseguenze dei reati commessi, ovvero sui rischi di commissione di nuovi reati, con riferimento ai singoli cespiti sottoposti a sequestro.

Cass. pen. n. 4427/1998

L'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, di cui all'art. 216, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri. La punibilità non è esclusa dalla mancata incriminazione del creditore favorito, nei cui confronti sia ipotizzabile il concorso nel delitto. (Fattispecie in cui l'imputato aveva effettuato un pagamento in favore di un istituto bancario in data successiva alla camera di consiglio del tribunale per deliberare sulle istanze di fallimento).

Cass. pen. n. 2971/1996

In tema di sequestro probatorio, l'art. 253 c.p.p. fa riferimento al prodotto, al profitto o al prezzo del reato, senza distinguere il valore dei beni a seconda del tempo nel quale il sequestro stesso interviene. (Fattispecie relativa al sequestro di quote di società a responsabilità limitata, nella quale la S.C. ha statuito che correttamente il giudice del riesame aveva ritenuto irrilevante la circostanza che il loro valore, esiguo al momento dell'acquisizione, si fosse poi accresciuto per effetto delle capacità gestionali della titolare, indagata del reato di bancarotta fraudolenta).

Cass. pen. n. 4302/1976

I vizi delle sentenze civili e degli atti che ne rappresentano gli antecedenti logici e cronologici non possono farsi valere se non attraverso le impugnazioni, che il legislatore appresta nello stesso processo, con la conseguenza che restano definitivamente sanate quando sia passata formalmente in giudicato la sentenza che ne sia direttamente e indirettamente inficiata. Pertanto la nullità conseguente alla mancata convocazione dell'imprenditore per essere sentito in camera di consiglio prima della dichiarazione di fallimento, soggiacendo anch'essa all'accennato regime giuridico, può essere fatta valere soltanto mediante quello specifico mezzo di impugnazione che è l'opposizione al fallimento e resta quindi sanata e comunque priva di ogni effetto quando ciò non avvenga.

Cass. pen. n. 502/1974

Il concordato non è causa di estinzione del reato di bancarotta semplice e non spiega effetto preclusivo della perseguibilità del reato medesimo che presuppone soltanto la definitività della sentenza dichiarativa di fallimento. Invero secondo la legge fallimentare l'omologazione e l'esecuzione del concordato, cui segue quale effetto non già la revoca ma la chiusura del fallimento, non determinano alcuna ripercussione sul procedimento per bancarotta.

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Consulenze legali
relative all'articolo 216 Legge fallimentare

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. C. chiede
mercoledì 05/10/2022 - Lombardia
“quesito 1 ) Il condannato per bancarotta fraudolenta con pena accessoria di interdizione all'attività commerciale, può esercitare un attività come libero professionista a P. Iva semplificata o forfettaria (iscritto alla gestione separata INPS ) di consulenza amministrativa generale.
Codice Ateco: 702209 - ALTRE ATTIVITA' DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA
quesito 2 ) Il condannato per bancarotta fraudolenta come sopra, può lavorare come dipendente in un'impresa commerciale ?”
Consulenza legale i 11/10/2022
Le pene accessorie previste in via specifica per i reati di bancarotta fraudolenta comportano, per il condannato, “l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”.

La ratio di questa norma è quella di evitare che il soggetto si trovi a ricoprire incarichi di rilievo in altra impresa commerciale e possa, attraverso il suo comportamento, replicare la condotta scorretta che ha portato alla condanna per il reato di bancarotta.
In parole semplici si intende evitare che il condannato possa, ancora una volta, porre in pericolo le ragioni dei creditori, ledendo così l’interesse giuridico sotteso alle fattispecie fallimentari.

Ciò non vuol dire, in ogni caso, che il soggetto non possa esercitare alcuna attività lavorativa.

Da ciò ne consegue che, di certo, il condannato può lavorare come dipendente di una impresa commerciale.
Le pene accessorie previste per la bancarotta in via specifica, invero, non pongono alcuna limitazione a tale attività, né da un punto di vista letterale né da un punto di vista “interpretativo”.

Più complesso è, invece, rispondere al quesito n. 1.
In via generale, comunque, è possibile affermare che la norma in esame interdice il condannato solo rispetto all’esercizio di una impresa commerciale e non già rispetto a qualsivoglia attività, anche autonoma, del condannato medesimo.
Ciò vuol dire che finché il soggetto, nell’esercizio della sua attività, agisce in prima persona senza beneficiare di interposizioni societarie, può svolgere l’attività in questione; se invece l’esercizio dell’attività in partita IVA dovesse risolversi, in ogni caso, nell’esercizio di una attività che presuppone e impone l’interposizione di un ente con conseguente rilievo della responsabilità limitata, allora tale attività sarebbe vietata dalla pena accessoria.

Paolo D. S. chiede
mercoledì 14/10/2020 - Liguria
“Con riferimento alla sentenza 13 luglio 2018, n. 32378 si ipotizza la bancarotta preferenziale e non fraudolenta per l'amministratore che si sia liquidato compensi equi.
Vorrei ricevere chiarimenti sui termini e limiti temporali di questi compensi (siano equi o meno lo deciderà il giudice di merito) che l'amministratore si auto-liquida. Dalla data di dichiarazione di fallimento, la ricognizione va fatta sui compensi che l'amministratore si liquida quanto temo prima. L'anno precedente la dichiarazione di fallimento, i due anni precedenti, tuta la vita aziendale (cosa che mi parrebbe francamente assurda, perché altrimenti qualsiasi amministratore di società dichiarata fallita risponderebbe di bancarotta). Non viene in soccorso l'articolo 216 della Legge Fallimentare, in quanto parla di "prima o durante la procedura fallimentare..." ma quanto tempo prima? Se cortesemente potete chiarire ambiti temporali e limiti.”
Consulenza legale i 20/10/2020

Con il quesito proposto viene richiesto quali siano i termini entro cui può operare la fattispecie di cui all’art. 216, comma 3, della Legge Fallimentare, a mente del quale viene punito chi, prima o durante la procedura fallimentare, esegua pagamenti o simuli titoli di prelazione allo scopo di favorire, a danno di altri creditori, alcuni di essi.

In particolare, la sussistenza della fattispecie penale è da rinvenirsi in tutti quei casi in cui un determinato pagamento (nel caso di specie i compensi degli amministratori), siano in violazione della par condicio creditorum (espressione del principio inteso ad evitare disparita di trattamento che non trovino giustificazione nelle cause legittime di prelazione fatte salve dall'art. 2741 c.c.).

Ciò premesso, il limite temporale entro cui si valuta se un determinato pagamento possa comportare il prefigurarsi del reato di bancarotta preferenziale è dato dallo stato di insolvenza della società, ovvero quel momento in cui, nonostante vi fossero dei segnali di crisi della società, il soggetto a cui è contestato tale reato (gli amministratori nel caso di specie) continua ad attribuirsi somme a titolo di compenso senza che tale pagamento abbia alcuna finalità in una ottica di salvaguardia dell'attività aziendale, cosicché detto soggetto accetta il rischio di compromissione delle ragioni degli altri creditori, scegliendo di privilegiare la propria posizione creditoria a discapito di quella degli altri (cfr. Cass. Pen., sentenza n. 81 del 2020).

Pertanto, il termine “prima del fallimento”, utilizzato nella disposizione, deve essere letto nel senso che il pagamento rilevante ai fini penali è quello che interviene in un momento in cui la società versa in uno stato di crisi tale che il pagamento eseguito ha il fine di pregiudicare illegittimamente (ovvero in violazione della par condicio creditorum) un determinato creditore della società in favore di altro soggetto.


F. C. chiede
mercoledì 21/11/2018 - Lombardia
“buongiorno in qualità di Guardiano di un Trust liquidatorio il cui disponente SRL è stato successivamente dichiarato fallito, sono stato accusato insieme al trustee di bancarotta 223 comma 1, 216 comma 1 n. 1 e 2 oltre al concorso 110cp.
nell'atto istitutivo il guardiano ha il compito di vigilare sul perseguimento degli scopi del Trust e di assicurarne l'esecuzione.
Il guardiano di un trust ha responsabilità specifiche di bancarotta pur non avendo il potere di amministrare il trust?”
Consulenza legale i 25/11/2018

I reati di bancarotta fraudolenta e di fatti di bancarotta fraudolenta sono reati propri; possono cioè essere posti in essere solo da taluni soggetti individuati nella rubrica della norma e che sono, nel caso specifico, l’imprenditore per il 216 l. fall. e gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori per il reato di cui all’art. 223 l. fall.

In teoria soltanto questi soggetti possono validamente disporre dei beni della società e sono destinatari dell’insieme delle norme che la legge fallimentare tutela con i reati specifici di bancarotta (come quello della regolare tenuta delle scritture contabili la cui violazione configura il reato di bancarotta documentale etc).

Tuttavia il codice penale, come noto, attraverso l’articolo 110 c.p. prevede il concorso di persone nel reato. Ciò vuol dire che quando due o più soggetti pongono in essere “insieme” un reato, ne rispondono singolarmente. Senza essere troppo tecnici, il concorso può essere realizzato in diversi modi: può essere di tipo materiale (si pensi al soggetto che attende il rapinatore con l’auto per consentire la fuga), di tipo morale (si pensi al soggetto che istiga taluno a compiere un reato) e addirittura può essere di tipo omissivo (si pensi alla guardia giurata che omette appositamente di controllare chi esce dal negozio consentendogli appositamente di rubare la merce).

Il concorso di persone nel reato è possibile anche per quei reati che, come la bancarotta, possono essere posti in essere solo da specifici soggetti. In tali casi si parla di concorso dell’ “extraneus” nel reato proprio con l’intraneus (che sarebbe appunto il diretto destinatario della norma sulla bancarotta).

In particolare, rispetto alla fattispecie della bancarotta fraudolenta si richiede che il soggetto estraneo sia pienamente consapevole della propria funzione di supporto e/o agevolazione alla condotta dell’intraneus e, ad esempio nel caso della bancarotta preferenziale, è necessario che vi sia piena consapevolezza circa l’alterazione della par condicio creditorum che la stessa finirà con il determinare. Non si richiede invece la consapevolezza della situazione di decozione patrimoniale in atto.
In sintesi, ai fini della configurabilità di una situazione concorsuale, gli elementi richiesti dalla giurisprudenza sono due:

  • da un punto di vista oggettivo una condotta posta a sostegno di quella dell’intraneus,
  • dal punto di vista soggettivo la consapevolezza del carattere preferenziale dell’atto, non richiedendosi invece che il danno arrecato alla massa creditoria sia direttamente voluto dall’agente ma reputandosi sufficiente l’accettazione della relativa eventualità (es. Cass. Pen. sez. V, sent., 27.03.2018 n. 27141).

Tradotto in termini semplici, e facendo stretto riferimento al quesito posto, il guardiano del trust non è direttamente destinatario della disciplina sulla bancarotta ma ben può essere imputato in un procedimento penale per il reato predetto laddove abbia tenuto una condotta in concorso con quella dell’imprenditore concretamente lesiva della garanzia dei creditori (che è il bene giuridico tutelato dalla bancarotta).

In giurisprudenza la casistica non è corposa ma nella maggior parte dei casi ha ad oggetto i casi in cui il trust è solo “apparente” e dunque consente all’imprenditore fallito di continuare a gestire i suoi beni a piacimento. Ad esempio, secondo Cass. pen. Sez. V, 28/09/2016, n. 8041 è legittimo il sequestro conservativo dei beni conferiti in un trust familiare simulato, costituito dall'imputato del reato di bancarotta preferenziale dopo la dichiarazione di insolvenza. A giustificare l'adozione della misura è sufficiente l'incapienza del patrimonio dell'imputato, "spogliatosi", solo formalmente, di tutti i suoi beni immobili ma, di fatto, rimastone gestore. In caso di utilizzo dello strumento giuridico al fine di sottrarre i beni dei quali il disponente serba la piena ed effettiva disponibilità, il vincolo volitivo di destinazione che, già in via ordinaria, perdura in capo al settlor dopo la costituzione del trust (specie nel caso di quello familiare, costituito con atto unilaterale, non recettizio e gratuito) viene elevato allo statuto di relazione di "appartenenza" che legittima il vincolo conservativo a garanzia del credito”.

Ritornando al caso di specie, è possibile dunque che la contestazione del reato di bancarotta nei confronti del guardiano tragga la ragion d’essere dal fatto che vi soni ragioni per ritenere che il trust sia in realtà “fittizio” e che l’imprenditore abbia continuato ad amministrare i beni nello stesso confluiti in totale libertà e con l’acquiescenza del guardiano che, stando all’art. 25 dell’atto istitutivo del trust, aveva non pochi poteri decisionali sul perseguimento e i fini dello stesso.

In conclusione, possiamo affermare che tendenzialmente il guardiano del trust non è il diretto destinatario del reato di bancarotta fraudolenta ma, sussistendone gli opportuni presupposti, potrebbe essere imputato in concorso con l’intraneus nel reato di bancarotta fraudolenta e societaria.


Luca B. chiede
lunedì 14/05/2018 - Emilia-Romagna
“In un processo civile la Società Geosat s.r.l. (d’ora in poi G) cita per danni la Banca:Veneto Banca (da ora in poi VB) per 3 Milioni di Euro.
G perde sia il 1 e 2° grado di giudizio e fa ricorso in cassazione contro VB
Dopo avere fatto ricorso in cassazione G fallisce per 1 milione di Euro
il Curatore fallimentare (d’ora in poi C) NON si insinua nella causa di cassazione perchè può farlo solo fino al secondo grado di giudizio (affermazione di C…???)
L’Amministratore di G (d’ora in poi A) viene indagato in un processo penale per bancarotta fraudolenta per 1milione di Euro
Dopo la condanna penale per bancarotta la cassazione accoglie nel processo civile il ricorso di A contro VB e lo rimette alla corte d’appello.
La corte d’appello condanna VB al pagamento dei danni alla Società G.

Domanda 1: i 3 Milioni di euro di risarcimento della società vittoriosa G a chi vanno visto che G non esiste più e il curatore C NON si è insinuato nella causa?

Domanda 2: visto che il curatore NON si è insinuato nella causa di cassazione. cosa succede alla pena di A visto che il danno risarcito a G è superiore alla cifra per cui G è fallita?

Domanda 3: qualora A non fosse ancora condannato potrebbe pretendere nel processo penale di fare inserire i 3 milioni di Euro della causa civile come potenziali crediti di G nel fallimento e quindi evitare la condanna di bancarotta?”
Consulenza legale i 04/06/2018
Per rispondere al presente parere bisogna prima di tutto fare chiarezza sul tema fallimentare di cui alle domande 1 e 2.

In relazione infatti al risarcimento di Veneto Banca nei confronti della società G, la somma di 3 milioni di euro entrerà a far parte dell’attivo fallimentare che poi verrà utilizzato per il soddisfacimento dei creditori.
Ciò a prescindere dal fatto che il curatore non sia subentrato nella causa di cassazione. Al riguardo va specificato che l’insinuazione al passivo rispetto ad una società in fallimento /concordato fallimentare e preventivo e la legittimazione a stare in giudizio rispetto al contenzioso sono due cose diverse che possono non avere effetti l’una sull’altra. Ciò a maggior ragione se si considera che molte udienze in Cassazione sono camerali e vengono celebrate anche senza la partecipazione delle parti.

Quanto invece alla pena di A, va specificato che il procedimento per bancarotta presuppone un quid pluris rispetto al semplice indebitamento, dunque la pena del soggetto condannato in teoria non è destinata a subire alcun effetto per il semplice fatto che in un procedimento parallelo lo stesso soggetto ha ottenuto un risarcimento superiore al passivo fallimentare. La contestazione del reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 della legge fallimentare infatti presuppone che il soggetto agente (generalmente amministratore di una società) abbia distratto, dissipato e/o comunque sottratto alla garanzia dei creditori il patrimonio della società portandola al fallimento. Ne consegue che se nel corso del procedimento penale è stata accertata una simile condotta, il fatto che vi sia stata una vittoria sotto il diverso frangente civile non incide in generale sul giudizio penale.
Occorre tuttavia fare una precisazione fondamentale.

Come noto, circostanza fondamentale perché sussista il delitto di bancarotta è lo stato di decozione della società (che si può estrinsecare nella dichiarazione di fallimento, richiesta di concordato etc). Va da sé che in mancanza di detto elemento viene meno il presupposto per la sussistenza del reato fallimentare.

Tale circostanza, calata nel caso di specie e tenuto conto della vittoria di G contro VB , potrebbe avere un riverbero importante anche rispetto al processo penale che vede A imputato.
L’ex amministratore di G infatti potrebbe impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento (si usa il termine generico “impugnare” in quanto non è dato sapere se vi è stato, ad esempio, già il reclamo della sentenza di fallimento o se c’è già il giudicato sulla stessa) al fine di ottenere la revoca dello stesso.
Venuto meno il fallimento, è chiaro che detta circostanza potrebbe avere un effetto drastico nel processo per il reato di bancarotta che, come detto in precedenza, esige per la sua sussistenza la decozione della società.

L’eventuale revoca del fallimento potrebbe essere utilizzata da A in due modi:
  1. se il procedimento penale è ancora pendente, l’argomento potrebbe essere utilizzato per formulare un’impugnazione basata sulla violazione dell’art. 216;
  2. se il procedimento penale è passato in giudicato, A potrebbe tentare la revisione della sentenza di cui all’art. 630 c.p.p.
Rispondendo dunque alla terza domanda, A potrebbe “evitare” la condanna per bancarotta non già perché i tre milioni di euro transitano nell’attivo fallimentare quanto per il fatto che quell’importo potrebbe portare ad una “revisione” della sentenza dichiarativa del fallimento della società G e il venir meno di detta circostanza potrebbe metterebbe a dura prova la sussistenza del reato fallimentare.

A scopo meramente orientativo va detto che se anche A dovesse riuscire a “salvarsi” dalla bancarotta, è possibile che la sua condotta sia idonea a configurare un diverso reato, come ad esempio il falso in bilancio di cui agli articoli 2621 ss. del codice civile, l’infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 cc. o la semplice appropriazione indebita di all’articolo 646 del codice penale.

Giampiero V. chiede
lunedì 30/04/2018 - Lazio
“Potete calcolare i termini della prescrizione, avuto riguardo alla sentenza che allego in copia?
Attendo istruzioni per il pagamento del parere.
Distinti saluti.

Consulenza legale i 14/05/2018
Per rispondere al parere occorre prima di tutto capire il dies a quo della prescrizione per il reato di bancarotta fraudolenta societaria di cui al capo 1 della sentenza della Corte d’Appello di Roma.
Ebbene, secondo giurisprudenza conforme e granitica, la prescrizione per il reato di bancarotta fraudolenta, qualsiasi sia la condotta, decorre dalla dichiarazione di fallimento della società.

A scopo meramente esemplificativo, basti citare Cass. pen. Sez. V, 02-03-2011, n. 15062 (riferita proprio ad un fatto di bancarotta societaria da falso in bilancio, come nel caso che ci occupa) secondo cui «I fatti di falso in bilancio seguiti dal fallimento della società non costituiscono un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, ma integrano l'autonomo reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, con la conseguenza che i termini di prescrizione iniziano a decorrere non dalla consumazione delle singole condotte presupposte ma dalla data della declaratoria del fallimento».
Nel caso di specie, dunque, il dies a quo comincia a decorrere dal 1 aprile 2005, data in cui il Tribunale ha emesso la sentenza dichiarativa di fallimento della società.

Chiarito questo, va calcolato dunque il termine massimo di prescrizione.

Secondo l’art. 157 del codice penale il tempo di prescrizione equivale a quello della pena massima per il reato per cui si procede che, nel caso di specie, sarebbe di 10 anni.
A nulla rilevano le circostanze del reato (a meno che non si tratti di particolari tipologie come quelle ad effetto speciale ) che comunque nel caso di specie non abbiamo visto che l’imputato veniva già in primo grado assolto dalle ulteriori contestazioni di cui ai capi 2 e 3 facendo dunque decadere l’aggravante di cui all’art. 219 l. fall. che si applica quando vi sono più fatti di bancarotta.
Ovviamente le prescrizioni degli articoli successivi al 157 del codice penale stabiliscono una serie di disposizioni che allungano il tempo necessario alla prescrizione del reato in seguito ad eventi sospensivi e/o interruttivi. In ogni caso, a parziale temperamento delle disposizioni vigenti, v’è l’art. 161 secondo cui in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.
Sulla base della normativa e degli elementi fattuali sopra emarginati è possibile concludere che nel caso di specie la prescrizione è decorsa in data 1 settembre 2017. Detto calcolo risulta aggiungendo ai 10 anni di reclusione fissati come pena massima per la bancarotta fraudolenta, il relativo quarto richiesto dall’art. 161 del codice penale.

Va in ultimo detto che al caso di specie non va applicata l’ultima riforma in tema di prescrizione visto che la sentenza risulta antecedente alla stessa.

Ovviamente la prescrizione potrà essere dichiarata solo dalla Corte di Cassazione e, a tal fine, occorre fare molta attenzione sulla formulazione del ricorso. Come noto, la declaratoria di prescrizione di un reato da parte del giudice di legittimità si può avere solo allorché l’impugnazione non venga dichiarata inammissibile.

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