Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33268 del 28 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Le condotte distrattive compiute prima dell'ammissione al concordato preventivo di una societā poi dichiarata fallita integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui l'agente abbia ottenuto l'ammissione al concordato preventivo, si sia adoperato per il buon esito della procedura, e questo non sia stato conseguito per fatti indipendenti dalla sua volontā, in quanto, laddove si verifichi il fallimento, ai fini della configurabilitā del dolo, č sufficiente la consapevole volontā di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.